In seguito alla separazione dei genitori, il minore può avere significativi rapporti con i nonni, se ciò – ad avviso del giudice – avviene nel suo esclusivo interesse. Il diritto degli ascendenti a frequentare i propri nipoti minorenni è, infatti, subordinato alla presenza di una relazione «positiva, gratificante e formativa».
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha sottolineato che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'articolo 317- bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato , ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira «l'esclusivo interesse del minore». Invero, il diritto degli ascendenti a frequentare i nipoti minorenni presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente, per cui il giudice deve accertare il preciso vantaggio derivante loro dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. I Giudici hanno, inoltre, precisato che «l'esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti , focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l'incontro di persona.» Nel caso in esame, i nonni presentavano ricorso per cassazione per aver la decisione dei giudici di merito precluso loro la possibilità, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore. La Corte d'Appello aveva ritenuto funzionale all'interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non aveva stabilito in modo chiaro la possibilità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, esclusivamente tra nonni paterni e nipote «a tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all'attualità, la positiva valutazione dell'interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti ».
Presidente Giusti - Relatore Tricomi Rilevato che 1.- Dal matrimonio fra G.S. e S.L. nasceva nel 2017 G.E.M A seguito dell'allontanamento di S.L. dalla casa familiare, sita in Liguria, ed il suo trasferimento a Bari, presso i genitori, con il figlio, il padre proponeva al Tribunale per i Minorenni di Genova, domanda volta a conseguire la dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, che veniva respinta. Promosso dalla moglie il giudizio di separazione personale, il Tribunale Ordinario con ordinanza presidenziale in data 12 settembre 2022 lasciava il minore collocato presso la madre, in Bari, e regolava le modalità di frequentazione padre-figlio, disponendo una consulenza tecnica di ufficio. I nonni paterni G.V. e S.C. promuovevano il presente procedimento presso il Tribunale per i Minorenni e chiedevano che fosse accertato se la condotta della madre era pregiudizievole al minore in ogni caso chiedevano che il Tribunale disponesse le modalità di frequentazione ritenute opportune fra nonni paterni e nipote nonché che fossero disposte delle videochiamate. Lamentavano che la S.L. avesse intrapreso relazione con una persona, da loro descritta come negativa. Il Tribunale per i Minorenni di Genova con provvedimento in data 14 settembre 2022 disponeva -che il minore fosse portato a fare visita ai nonni una volta al mese tenendolo la notte del sabato e riportandolo a Bari la domenica, il tutto con spese a carico della madre -che i nonni paterni potessero far visita al minore il successivo fine settimana mensile a Bari tenendolo con loro dal venerdì sera alla domenica a Bari un secondo fine settimana al mese -che i nonni potevano stare con il minore anche quando questo incontrava il padre. Questo provvedimento era impugnato da S.L. che chiedeva alla Corte di Appello di eliminare il diritto di visita autonomo dei nonni paterni, stabilendo che questi potessero vedere il minore solo quando era previsto l'incontro con il padre, che in subordine fossero ridotte le modalità di visita autonome e che in ogni caso non fossero più poste a suo carico le spese di trasferimento da Bari a Rapallo. Si doleva, tra l'altro che i periodi di visita paterni sommati a quelli previsti per i nonni paterni comportavano che il minore non avrebbe potuto trascorrere con la madre alcun fine settimana. I nonni paterni si costituivano contestando i motivi di appello. La Corte territoriale disponeva l'integrazione del contradittorio nei confronti del padre G.S., che si costituiva in data 29 marzo 2023, chiedendo il rigetto del reclamo. La Corte di appello disponeva l'acquisizione della CTU resa nel procedimento di separazione. Nelle more, il Presidente del Tribunale ordinario con ordinanza del 13 settembre 2023, trascritta nel provvedimento qui impugnato, dopo avere rappresentato l'accesa conflittualità tra i coniugi, aveva confermato e mantenuto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, aveva disposto la limitazione della responsabilità genitoriale, ex articolo 333 c.c. , a favore dei servizi sociali in relazione ad una serie di scelte da adottare nell'interesse del minore. Quanto all'esercizio del diritto di visita, nell'ordinanza presidenziale era detto che «11. Al fine di garantire la frequentazione padre/figlio nonché nonni paterni/nipote occorre prevedere un calendario che tenga conto della distanza tra le rispettive città di abitazione. È da escludersi di sottoporre il minore a stressanti e continui spostamenti bisettimanali. Del resto, il fatto di portarlo in treno fino a Bari in quanto l'aereo costava troppo da parte del padre non può diventare una costante.». Quindi nell'ordinanza presidenziale, dopo avere evidenziato la compromissione psicologica del minore ed avere dato conto che «il padre non ha dichiarato alcuna disponibilità a recarsi a Bari», era stabilito che a il padre poteva vedere il minore a weekend alternati in Bari, prelevando il figlio dalla madre e tenendolo con sé in albergo o altra dimora che vorrà individuare b il padre doveva comunicare al curatore speciale i weekend in cui si sarebbe recato a Bari c era precisato inoltre, ritenendo che tale frequentazione non sarebbe avvenuta, che nell'interesse esclusivo del minore, appariva necessario prevedere che i periodi in cui lo stesso non andava a scuola sarebbero stati trascorsi prevalentemente con il padre, secondo uno specifico calendario di dettaglio ivi illustrato, conclusivamente affermando che «… che ove il padre cominci a recarsi regolarmente a Bari nei weekend alternati prendendo il figlio il venerdì pomeriggio e riportandolo alla madre la domenica sera entro le 20.00 potrà essere rivalutata la frequenza estiva, con una riduzione del periodo a Rapallo, da parte del giudice istruttore». Nel corso del giudizio, G.S. – dopo avere chiesto dei rinvii per consentire la sostituzione del suo difensore - si costituiva nuovamente il 21 dicembre 2023, questa volta difendendosi in proprio, sostenendo per la prima volta l'inammissibilità del reclamo per difetto della notifica e svolgendo ulteriori deduzioni. La Corte di appello, riservata la decisione, respinta l'eccezione di nullità della notifica perché sanata dalla costituzione in giudizio di G.S. in data 29 marzo 2023, ha accolto il reclamo. Nel riformare la prima decisione, ha disposto che «che i due nonni paterni possano liberamente frequentare il nipote sia in Liguria che a Bari quando questo è presso il proprio padre ovviamente con modalità tali da non privare il padre di tempi di frequentazione del figlio da solo secondo le disposizioni del Tribunale ordinario.». I nonni hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto con due motivi. G.S. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con tre mezzi. La madre è rimasta intimata. È stata disposta la trattazione camerale. Ragioni della decisione 2.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell'articolo 317 bis c.p.c., per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per i ricorrenti, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore, il quale, a giudizio della Corte territoriale, deve essere presente agli incontri del minore con i nonni. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. Va premesso che, come più volte affermato da questa Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il d.lgs. numero 154/2013 , «Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall' articolo 317-bis c.c. , coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore . La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.» Cass. numero 15238/2018 . Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti Cass. numero 2881/2023 . Una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore affettive, sociali, scolastiche e ludiche . L'esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l'incontro di persona. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto funzionale all'interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non ha stabilito se gli incontri possano avvenire anche senza la presenza paterna e non ha proceduto a delinearne, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, la concreta regolamentazione, di modo da definire in maniera più puntuale quale sia la modalità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote a tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all'attualità, la positiva valutazione dell'interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. 3.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli articolo 115, 116, 135 c.p.c. per difetto e/o contraddittorietà e/o apparente e/o irragionevolezza della motivazione sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio resa nel processo di separazione giudiziale tra i due coniugi, ma acquisita nel giudizio di cui trattasi e presa in considerazione da parte della Corte territoriale nonostante nella stessa consulenza non vi sia stata alcuna valutazione da parte del collegio peritale d'ufficio nominato del contesto sociale, familiare, abitativo nel quale il minore è stato collocato dalla madre, segnatamente sulla persona del nonno materno e dello zio materno che condividono l'abitazione del minore ivi situato. Il motivo è inammissibile perché riguarda temi e questioni collocamento del minore ed idoneità del contesto familiare ed abitativo in cui il minore vive che esorbitano dal presente giudizio e dalla materia giustiziabile, in quanto concernono statuizioni di competenza del Tribunale ordinario, che già si è pronunciato nell'ambito del giudizio di separazione personale intrapreso dai coniugi ed ancora in corso. 4.- Il ricorso incidentale svolto dal padre del minore propone tre motivi con cui si denuncia I la violazione e falsa applicazione degli articolo 330 -170 e 331 c.p.c. , 101 c.p.c. nonché, per quanto occorrer possa, dell' articolo 16 undecies del d.l. numero 179/12 II la violazione e falsa applicazione degli articolo 115, 116 e 347 c.p.c. nonché agli articolo 115, 116 e 194 c.p.c. III l'omesso esame circa ripetuti fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardanti un preteso squilibrio dei tempi di incontro del minore con i nonni e le condotte ostative frapposte dalla madre alla frequentazione ed all'incontro telematico tra nonni e nipote. 5.- Con i primi due motivi, il ricorrente, dopo avere dedotto che la notifica del reclamo era nulla/inesistente, si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo avversario e lo abbia deciso, nonostante la nullità della notifica lamenta, inoltre la valutazione riservata alla CTU, che è stata acquisita dal giudizio di separazione. Entrambi i motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, come si evince dal decreto impugnato, G.S. si è costituito due volte e nella prima occasione in cui era assistito da un difensore terzo erano state svolte difese anche di merito, cosicché si erano sanati gli eventuali difetti di notifica la denuncia dei vizi della notifica, proposta dal G.S. in qualità di avvocato, in rappresentanza di se medesimo, al momento della seconda costituzione avvenuta il 21 dicembre 2023 era ritenuta tardiva ed inammissibile. La prima censura risulta priva di specificità in quanto non si confronta con la statuizione, che fonda la avvenuta sanatoria sulla prima costituzione avvenuta nel giudizio di reclamo, né la critica con adeguata autosufficienza e da ciò discende la sua inammissibilità. Anche la seconda doglianza è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione Cass. numero 27000/2016 Cass. numero 1229/2019 . Nella specie, il mezzo involge un apprezzamento di merito circa la valutazione della CTU, acquisita dal giudizio di separazione, e risulta inammissibile per difetto di specificità in quanto non vi è alcuna indicazione di fatti che, ove diversamente apprezzati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, posto che il motivo non focalizza né trascrive alcun passaggio delle osservazioni del CT di parte, di cui si lamenta la pretermissione, ma si limita a prospettare un diverso apprezzamento delle osservazioni del CT di parte, laddove deduce che “paiono molto più aderenti alla realtà rispetto alle valutazioni delle due Consulenti Tecniche d'ufficio” fol.12 del ric. restano assorbiti gli altri profili di doglianza. 6.- Il terzo motivo del ricorso incidentale, che concerne l'omesso esame di circostanze fattuali, in tesi, idonee ad influire sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione nonni-nipote, è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. 7.- In conclusione, il primo motivo del ricorso principale va accolto nei limiti e per quanto di ragione, inammissibile il secondo il terzo motivo del ricorso incidentale va dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, inammissibili i motivi primo e secondo il decreto impugnato va cassato nei limiti dell'accoglimento nei sensi di cui in motivazione. La Corte di appello di Genova, in diversa composizione, in sede di rinvio dovrà provvedere, ove permanga all'attualità la positiva valutazione dell'interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali, a stabilire spazio e modalità di incontro meglio definiti tra i nonni paterni ed il nipote secondo i principi prima enunciati, motivando se le occasioni di incontro possano essere fruite anche senza la presenza paterna dovrà, infine, provvedere sulle spese di giudizio anche del presente grado. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . P.Q.M. - Accoglie il primo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale cassa il decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2.