La liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità

Per poter beneficiare della libertà anticipata non più è necessario che la detenzione sia in atto, essendo solo richiesto il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale sulla cui protrazione temporale l’istituto va a incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione.

L' articolo 54 ord. penumero è stato a lungo interpretato in maniera restrittiva permettendo l' applicazione della liberazione anticipata solo nei casi in cui risultava in corso uno status detentionis in espiazione penale , senza del quale non sarebbe infatti, stato possibile, nel rispetto della ratio dell'istituto, l'osservazione della personalità, la redazione e la partecipazione a un programma di trattamento, né il perseguimento dell'obiettivo di reinserimento nella società. In tale ottica, si riteneva che l'eventuale cessazione del vinculis o la condizione di libertà del condannato, impedissero di realizzare la finalità premiale della liberazione anticipata. Tale interpretazione ha subito, nel tempo, una evoluzione ampliativa che ha esteso la portata dell'istituto anche ai casi in cui il soggetto si trovi in stato di libertà conseguito non dall'avvenuta integrale espiazione della pena, ma dall'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione. Inoltre, la Corte di legittimità ha successivamente ritenuto ammissibile la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale . L'evoluzione normativa e sistematica consente quindi, al Collegio di affermare che « la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione dei benefici , dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno dell'istituto vada a incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione ». Alla luce di tale valutazione, la Suprema Corte non ritiene sussistano motivi di incompatibilità logica e sistematica che impediscano l'applicabilità dell'articolo 47, comma 12 bis,  ord. penumero e, quindi, dell' articolo 54 ord. penumero alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Non essendo più la natura non detentiva della pena in esecuzione un elemento dirimente per l'applicazione dell'istituto, per i giudici di legittimità merita di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità da un lato e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro. La relazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022 , ha equiparato il ruolo del lavoro di pubblica utilità nel sistema delle nuove pene sostitutive, a quello ricoperto dall' affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione. Cosicché l'introduzione nel testo dell' articolo 47, ord. penumero , del comma 12 bis a opera della legge 19 dicembre 2002, numero 277, articolo 3, con il quale si è esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all'articolo 54 all'affidamento in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un concreto recupero sociale, affiancato al parallelismo testuale anzidetto, permettono alla Suprema Corte di affermare il seguente principio di diritto «l'istituto della liberazione anticipata di cui all' articolo 54, ord. penumero , in forza del combinato disposto di cui agli articolo 57 e 76, l. 689 del 1981 , 47 comma 12 bis e 54 ord. penumero , è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità».

Presidente De Marzo - Relatore Curami Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 05/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, concesso a A.F., ai sensi degli articolo 76 legge 689 del 1981 , 47 comma 12-bis e 54 ord. penumero , quarantacinque giorni di liberazione anticipata, in relazione alla pena applicatagli, con sentenza ex articolo 444 cod. proc. penumero del 22/02/2023, di un anno e quattro di reclusione, sostituita con la pena dei lavori di pubblica utilità ragguagliati in 960 ore ha pertanto rideterminato la pena espianda in anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione, ragguagliati in complessive 870 ore di lavori di pubblica utilità. Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, muovendo dai riferimenti testuali contenuti negli articolo 57 e 76 legge 689 del 1981 , e 47 comma 12-bis ord. penumero , ha ritenuto applicabile l'istituto della liberazione anticipata, di cui all' articolo 54 ord. penumero , alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, osservando come, nel caso di specie, dalla relazione dell'UEPE acquisita, emergesse una valutazione positiva del lavoro svolto dal condannato, e che vi fosse stata, dunque, adesione da parte del medesimo all'opera di rieducazione. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso avverso la citata ordinanza, denunciando violazione di legge, sotto plurimi profili. Un primo profilo, assorbente, attiene alla denunciata incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione ad applicare un istituto, la liberazione anticipata, che l' articolo 69, comma 8, ord. penumero , attribuisce esclusivamente al Tribunale di sorveglianza. Sotto altro aspetto, la parte pubblica evidenzia come il G.E. abbia applicato un istituto previsto per la pena detentiva, sulla base di una erronea equiparazione alla stessa del lavoro di pubblica utilità, fondata sull'errata lettura dell' articolo 76 legge 689 del 1981 quest'ultima norma, infatti, non prevede l'applicazione automatica alle pene sostitutive di tutte le norme dell' ordinamento penitenziario , ma solo di quelle «compatibili». Osserva, tuttavia, il P.M. come «ben difficilmente» possa ritenersi compatibile con la liberazione anticipata il lavoro di pubblica utilità, la cui equiparazione alla pena detentiva ex articolo 57 legge 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena. Rileva ancora il Procuratore ricorrente come, quand'anche si volesse ritenere corretta tale equiparazione, in ogni caso A.F. non aveva prestato il lavoro di pubblica utilità per almeno un semestre di pena, previsto ex articolo 54 ord. penumero quale presupposto per la concessione della liberazione anticipata. Infine, rileva ancora il ricorrente, il G.E. ha provveduto sulla richiesta formulata dal condannato di applicazione della liberazione anticipata, con ordinanza ex articolo 667 comma 4 cod. proc. penumero , senza formalità e senza fissazione di udienza, al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 676 cod. proc. penumero 3. Il sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con restituzione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Torino. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, con il quale il Procuratore ricorrente denuncia l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione all'applicazione della liberazione anticipata, è fondato. Pur essendo tale rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze sollevate dalla parte pubblica, ritiene il Collegio che sia logicamente prioritario analizzare il secondo aspetto censurato in ricorso, attinente all'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 2. L' articolo 20 bis cod. penumero - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , attuativo dei principi enunciati con l' articolo 1, comma 17 della l. 27 settembre 2021 numero 134 , legge delega della cd. Riforma Cartabia - segna il formale ingresso nel codice penale della categoria delle ‘pene detentive brevi' - in ottemperanza alla riserva di codice - l' articolo 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 numero 689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavoro di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. L' articolo 57, comma 1, della legge numero 689 del 1981 , come novellato dal Giudice della riforma, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo» conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive , con il comma 2 del medesimo articolo 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Il novellato articolo 76 legge numero 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis , 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, numero 354 . Rileva ai nostri fini l'espresso richiamo operato dal citato articolo 76 all'articolo 47 comma 12-bis ord. penumero , secondo il quale «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54». E proprio sull'inciso «in quanto compatibili», contenuto nel citato articolo 76, si annida la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse opzioni ermeneutiche, essendo compito dell'interprete valutare se sussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere, come sembra suggerire il pubblico ministero ricorrente, che sussista un'incompatibilità strutturale tra l'istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 3. Alla stregua dell' articolo 54 ord. penumero , recentemente novellato dal d.l. 4 luglio 2024, numero 92 del 2024, convertito in legge 8 agosto 2024 numero 112 , la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare». La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso cfr., per tutte, Sez. U, numero 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707 – 01 e la contestuale Sez. U, numero 16 del 18/06/1991, Sacchetto, Rv. 187708 - 01, che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l'osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimento dell'obiettivo di reinserimento nella società si riteneva, in definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale. Tale restrittiva interpretazione, nel tempo, ha subìto un'evoluzione che ha consentito di ampliare la portata applicativa dell'istituto. Si è in particolare affermato che «è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» Sez. 1, numero 1490 del 01/03/2000 Pezzella, Rv. 215936 – 01 ed ancora che «in tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell' articolo 54 della legge 26 luglio 1975, numero 354 Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale ». Sez. 1, numero 30302 del 06/07/2001, Rossi, Rv. 219554 – 01 . Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l'introduzione, nel testo dell' articolo 47 ord. penumero , del comma 12-bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, numero 277, articolo 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all'articolo 54 all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale». Questa Corte di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l'applicabilità dell'istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale Sez. 1, numero 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547 Sez. 1, numero 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315 Sez. 1, numero 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv. 243818 Sez. 1, numero 17343 del 07/04/2009, Cicciu', Rv. 243368 Sez. 1, numero 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889 , sul presupposto della “irrazionalità” di un sistema che consenta la liberazione anticipata all'affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento. Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall' articolo 176 cod. penumero tra le cause di sospensione dell'esecuzione che determinano l'estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario , è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato Corte cost., sent. numero 204 del 1974 numero 282 del 1989 . In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all' articolo 230, primo comma, numero 2, cod. penumero , che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l'osservanza di specifiche prescrizioni dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all' articolo 27 Cost. , terzo comma, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell'esecuzione Cost. cost., sent. 204 del 1974 Sez. 1 numero 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547 . Sulla base di tali principi si è quindi affermato che «la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell' articolo 177 cod. penumero , l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena» Sez. 1, numero 13934 del 29/11/2016 - dep. 2017, PG in proc. Russo, Rv. 269940 – 01 . L'evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione. 4. In tale quadro, deve inserirsi la valutazione demandata oggi a questa Corte, volta a stabilire se sussistano motivi di incompatibilità logica e sistematica che impediscano, come suggerisce il Procuratore ricorrente, l'applicabilità dell' articolo 47 comma 12-bis ord. penumero – e quindi dell' articolo 54 ord. penumero - alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Ebbene, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa di cui si è detto, deve innanzitutto osservarsi come la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisca più elemento dirimente. Peraltro, deve osservarsi come il lavoro di pubblica utilità sostitutiva sia imperniato su attività lavorative – prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante articolo 56 bis, commi 1 e 2, legge 689 del 1981 comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare articolo 56 ter, legge 689 del 1981 , ed ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» articolo 63, comma 3, legge 689 del 1981 . Appare allora utile richiamare la relazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, laddove pag. 195 afferma che «Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro. Parallelismo che, a fronte di indici normativi articolo 57, comma 1, e 76 della legge numero 689 del 1981 articolo 47 comma 12 bis e 54 ord. penumero che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l'altro che, come correttamente affermato dal G.E. in seno all'impugnata ordinanza, l'applicazione dell'istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l'intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione. Deve conclusivamente affermarsi il principio che l'istituto della liberazione anticipata di cui all' articolo 54 ord. penumero , in forza del combinato disposto di cui agli articolo 57 e 76 legge 689 del 1981 , 47 comma 12-bis e 54 ord. penumero , è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 5. Venendo ora al tema della competenza, sul punto il dato normativo è inequivoco ai sensi dell' articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, numero 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, numero 92 conv. in l. 8 agosto 2024, numero 112 in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022 , la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza articolo 69 bis cit., comma 4 «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» , che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza articolo 69-bis cit., comma 5 «Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» . Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa. 6. È quindi fondato il primo motivo di ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica di Torino, dovendosi ritenere funzionalmente incompetente il Giudice dell'esecuzione ad emettere l'ordinanza di concessione della liberazione anticipata consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso. Devono infine ritenersi assorbite le ulteriori censure mosse dal pubblico ministero ricorrente avverso l'impugnato provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino.