Va rimessa alle Sezioni unite penali della Cassazione la risoluzione della questione relativa all’interpretazione della nozione di “prova nuova” ai fini della revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, l.numero 1423/1956, dovendosi stabilire se essa includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” elaborata dalla giurisprudenza penale ai fini della revisione ex articolo 630 c.p.p.
Gli eredi di un soggetto già destinatario, nel 2014, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS e della confisca di prevenzione avente ad oggetto vari beni, intestati al proposto e ai suoi congiunti proponevano al competente Tribunale istanza di revoca della misura reale intendendo dimostrare, sia sulla base di prove sopravvenute , sia sulla base di prove a suo tempo non dedotte o comunque non valutate nel procedimento applicativo, il difetto originario dei presupposti per l'applicazione delle misure personale e reale ossia la pericolosità del proposto e l' origine lecita delle risorse impiegate per acquistare i beni di era stata disposta l'ablazione. Con riguardo a quest'ultime, producevano documentazione che affermavano “scoperta” solo dopo la morte del proposto, in quanto riposta all'interno di una borsa e di una valigetta che si trovavano in una stanza di un immobile oggetto di sequestro eseguito nel 2014 e poi restituite agli istanti solo dopo la morte del de cuius . L'adito Tribunale, Sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile l'istanza ritenendo che le prove poste a sostegno non fossero sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione e che la loro omessa allegazione fosse addebitabile all'inerzia del proposto. La Corte d'appello confermava il decreto del giudice di prime cure, sostenendo l'applicabilità dell'articolo 7 l. numero 1432/1956 e, nondimeno, l'estensione dei principi affermati da Cass., Sez. U, numero 43668/2022 , in relazione alla revocazione della confisca di cui all'articolo 28 d.lgs. numero 158/2011, cosicché, non essendo state poste prove nuove o comunque decisive a sostegno dell'istanza di revoca, se ne doveva confermare l'inammissibilità. Avverso il decreto della Corte d'appello proponevano distinti ricorsi per cassazione gli istanti, articolando motivi con i quali lamentavano principalmente la violazione dell' articolo 7 l. numero 1423/1956 , applicabile ratione temporis , la cui nozione di prova “nuova” è più estesa di quella fissata dalle Sezioni Unite Lo Duca in riferimento alla normativa sopravvenuta contenuta nel codice antimafia , sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la documentazione bancaria relativa agli anni '70 e '80 riferita ai coniugi, i contributi Aima-Agea percepiti tra il 1988 e il 2010, le consulenze tecniche e i verbali delle indagini difensive prodotti. In diritto, i ricorrenti escludevano l'applicabilità dei più rigorosi presupposti per la revocazione dettati dall' articolo 28 d.lgs. numero 159/2011 , i quali sono da ricondurre alla revocazione della sentenza civile ex articolo 395 c.p.c. mentre quelli dettati dall' articolo 7, comma 2, l. numero 1423/1956 ricalcano il meccanismo della revisione ex articolo 629 e 630 c.p.p. , con conseguente adozione del concetto di “prova nuova” già elaborato in sede giurisprudenziale per la revisione, secondo il quale tale nozione include anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano state però dedotte e valutate. La questione giuridica La questione giuridica su cui si sofferma l'atto interlocutorio in commento riguarda la nozione di “ prova nuova ” valutabile ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione per difetto dei suoi presupposti originari ai sensi dell ' articolo 7, comma 2, l. numero 142/1956, applicabile ratione temporis «Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato» . Su tale nozione si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, uno dei quali poggiante anche su decisioni assunte dal più autorevole Consesso di legittimità, di qui l'odierna investitura delle Sezioni Unite penali ai sensi dell' articolo 618 c.p.p. per risolvere il seguente quesito interpretativo «Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell' articolo 7, comma 2, legge numero 1423/1956 nei procedimenti di prevenzione in cui non si applica ratione temporis l' articolo 28 d.lgs. numero 159/2011 , la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex articolo 630 c.p.p. ». L'orientamento restrittivo maggioritario L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulla natura di mezzo di impugnazione straordinario della revoca della confisca per difetto originario dei presupposti, perviene ad una nozione restrittiva di “prova nuova”, rilevante ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione afferma che è tale sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore Cass. numero 38365/2023 Cass. numero 1649/2022 Cass. numero 27689/2021 Cass. numero 21537/2021 Cass. numero 28305/2021 Cass. numero 3610/2021 Cass. numero 12762/2021 , Cass. numero 28628/ 2017 Cass. numero 44609/2015 Cass. numero 11818/2013 . Per questo indirizzo, l'assimilazione della disciplina della revoca ex tunc ai sensi dell' articolo 7, comma 2, l. numero 1423/1956 a quello della revisione del giudicato penale non è completa, come dimostrerebbe il testo dell' articolo 28 d.lgs. numero 159/2011 , che ha recepito gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di revoca della confisca di prevenzione e che rimanda, alle sole «forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale » ed indica, tra i casi di revocazione, quello di «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», diversamente dall' articolo 630 c.p.p. che, alla lett. c , ammette la richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto», così assegnando rilevanza, diversamente da quanto avviene nel procedimento di prevenzione, anche a prove non sopravvenute e, quindi, preesistenti. La soluzione restrittiva coglie una sorta di continuità interpretativa tra la revoca ex articolo 7, comma 2, legge numero 1423/1956 e l' articolo 28 d.lgs. numero 159/2011 , configurando quest'ultimo come una tipizzazione normativa del precedente rimedio di conformazione giurisprudenziale Cass. numero 1649/2022 . L'indirizzo estensivo minoritario L'orientamento più estensivo – rimasto minoritario – trae autorevole spunto da Cass., Sez. U, numero 624/2022 , richiamata dalla successiva Cass., Sez. U, numero 57/2007 , e in particolare dal passaggio motivazionale nel quale si afferma che rientrano tra le prove nuove rilevanti a norma dell' articolo 630, lett. c , c.p.p. non solo quelle «sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice» ciò «indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario». Secondo questo divisamento più “largheggiante”, in tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca ex tunc , ai sensi dell' articolo 7 della l. numero 1423/1956 , elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che , sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati Cass. numero 10343/2020 Cass. numero 7009/2024 , che sembra ammettere la potenziale rilevanza di una prova noviter reperta «indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte dell'interessato sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» .
Presidente Pezzullo - Relatore Romano Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.