La Corte di Cassazione si è pronunciata sul risarcimento del danno da reato di falso giuramento, commesso dai ricorrenti in sede di giudizio civile, relativo al pagamento di competenze professionali, sottraendo le spese liquidate per il giudizio penale dall’importo complessivo della condanna impugnata.
Il caso in esame riguarda la richiesta di risarcimento danni presentata dall'attrice, costituita parte civile nel processo penale a carico degli imputati per il reato di falso giuramento . Tale reato sarebbe stato commesso nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui la ricorrente chiedeva il pagamento di competenze professionali. Il giudizio in questione si era concluso con l'accoglimento dell'opposizione, in virtù del giuramento reso dagli opponenti con riguardo all' avvenuto pagamento delle suddette competenze professionali . Nel processo penale sopraindicato, gli imputati sono stati assolti in appello per difetto dell'elemento soggettivo. Tuttavia, la Cassazione ha annullato tale pronuncia limitatamente agli effetti civili , disponendo il rinvio alla Corte d'appello competente che ha, in seguito, accolto parzialmente la domanda risarcitoria. Gli imputati hanno, quindi, impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando quattro motivi di ricorso . L'accertamento della sussistenza del reato di falso giuramento è stato operato implicitamente dalle risultanze del giudizio penale Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell' articolo 622 c.p.p. per la mancata effettiva verifica , da parte del giudice d'appello, della sussistenza del reato di falso giuramento. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice di secondo grado aveva tratto il suo convincimento dalle risultanze del giudizio penale che accertavano la falsità oggettiva del giuramento reso dagli imputati. Il nesso causale tra la dichiarazione falsa e l'esito del giudizio civile si basa su una corretta interpretazione della ratio decidendi della sentenza che accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo Il secondo motivo di ricorso verte sulla presunta violazione dell' articolo 40 c.p. , in virtù dell'erroneo accertamento del nesso di causalità tra il falso giuramento oggetto dell'imputazione penale relativo all'estinzione del debito nei confronti della controricorrente e l'esito del giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo in relazione alle somme specificatamente richieste con il decreto ingiuntivo opposto . Tale motivo non è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che il giudice d'appello aveva correttamente accertato il nesso di causa in proposito. Infatti, il giuramento reso dagli imputati in sede di giudizio di opposizione copriva entrambi i capi deferiti poiché ritenuti sostanzialmente coincidenti. Le spese relative all'azione civile nel processo penale non devono essere liquidate come danni derivanti dalla condotta illecita Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell' articolo 2697 co. 1 c.c. e dell' articolo 115 c.p.c. , sostenendo che la controricorrente non abbia soddisfatto l'onere della prova al fine di determinare l' importo complessivo dei danni da liquidare . I Giudici hanno ritenuto corretto, ai fini della liquidazione del danno, il giudizio prognostico della Corte d'appello secondo cui, in assenza di falso giuramento, l'opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe stata rigettata e gli imputati condannati al pagamento delle spese di lite. Tuttavia, la Corte ha parzialmente riconosciuto la fondatezza del motivo, limitatamente alle spese del processo penale , in quanto esse devono essere liquidate come spese di giudizio civile all'esito del rinvio di cui all' articolo 622 c.p.p. pertanto, il giudice di legittimità cassa la decisione impugnata nella parte in cui il giudice aveva incluso le spese del processo penale nel conteggio che ha determinato la somma complessiva oggetto di condanna al risarcimento del danno . Inammissibilità del riconoscimento delle somme versate in assenza di richiamo puntuale degli atti Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli articolo 1241 ss. c.c. per il mancato riconoscimento delle somme già versate alla controricorrente. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, nei motivi di ricorso non è stato effettuato un richiamo puntuale agli atti processuali e ai documenti relativi al pagamento degli acconti , sui quali il motivo si fonda.
Presidente Travaglino - Relatore Tatangelo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.