Non è ricompreso tra le carenze del decreto di citazione a giudizio che ne determinano nullità l’omesso avviso all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Con ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato deduceva violazione della legge ex articolo 606, comma 1, lett. b , c.p.p. , in relazione agli articolo 601, comma 3 , e 178, comma 1, lett. c , c.p.p. poiché l'atto di citazione a giudizio notificato all'appellante non indicava la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, così determinando, secondo giurisprudenza di legittimità richiamata dal difensore a sostegno della propria tesi, una violazione dell'articolo 178, lett. c , c.p.p. Per la Suprema Corte, il principio formulato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato dalla difesa, e pronunciato nel diverso caso di decreto di fissazione dell'udienza di cui all' articolo 447, comma 1, c.p.p. , non è applicabile al caso in esame. Il suddetto effettivamente qualifica come nullità di ordine generale a regime intermedio ex articolo 178, lett. c , c.p.p . il mancato avviso della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ma appunto, nello specifico caso di decreto di fissazione dell'udienza di cui all' articolo 447, comma 1, c.p.p. L' articolo 606, comma 6, c.p.p. , letto in armonia con il principio della tassatività delle nullità di cui all' articolo 177 c.p.p. , testualmente esprime che «il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f ». Non è pertanto ricompreso tra le carenze del decreto di citazione al giudizio che ne determinano una nullità l'omesso avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa indicati, come detto, nel comma “d-bis” dell' articolo 429, comma 1, c.p.p.
Presidente Verga - Relatore Alma Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17 giugno 2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 13 ottobre 2022 del Tribunale di Latina che aveva affermato la responsabilità penale di M.R. in relazione al contestato reato di riciclaggio articolo 648-bis cod.penumero condannandolo, previo riconoscimento anche dell'aggravante della recidiva reiterata, a pena ritenuta di giustizia. In particolare, si contesta all'imputato di avere compiuto su di una pala meccanica Caterpillar provento di furto, operazioni sostituzione della targhetta identificativa e del numero di telaio originale tali da ostacolarne l'accertamento della provenienza delittuosa. Il reato è contestato come consumato il OMISSIS . 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo 2.1. Violazione della legge ex articolo 606, comma 1, lett. b , cod.proc.penumero in relazione agli articolo 601, comma 3, e 178, comma 1, lett. c , cod.proc.penumero Rileva parte ricorrente che nell'atto di citazione a giudizio notificato all'appellante non era indicata la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa introdotti con l'articolo 34, comma 1, lett. g del d.lgs. numero 150/22 nell' articolo 601 cod.proc.penumero che rimandava all'articolo 429, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. penumero , situazione che comporterebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, una violazione dell'articolo 178, lett. c , cod.proc.penumero Aggiunge parte ricorrente che avendo eccepito tempestivamente tale nullità, come emerge dal verbale di udienza del 16 giugno 2024, la violazione di legge non risulterebbe sanata. 2.2. Violazione della legge in relazione all' articolo 648-bis cod.penumero Deduce la difesa del ricorrente che dal contenuto della querela resa dalla persona offesa non emerge che la pala meccanica di cui è processo sia stata oggetto di furto aggravato ex articolo 625, comma 1, numero 7 cod.penumero risultando dagli atti che la stessa era stata “depositata in cantiere”. 2.3. Con memoria datata 3 febbraio 2025 il difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello, dopo avere dato atto della tempestiva eccezione di nullità relativa all'atto di citazione per il giudizio di appello formulata dalla difesa dell'imputato l'ha rigettata rilevando che la “novella” invocata dall'appellante – introdotta dal d.lgs. 19 marzo 2024 numero 31 cd “Correttivo Cartabia” , che ha modificato l' articolo 601, comma 3, cod.proc.penumero prevedendo un “catalogo rafforzato” degli avvertimenti che devono essere contenuti nel decreto di citazione per il giudizio di appello, tra cui quello relativo al giudizio in assenza ed alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa – è entrata in vigore solo in data 4 aprile 2024 mentre il decreto di citazione a giudizio dell'appellante è stato emesso il 7 febbraio 2024. Detta affermazione della Corte di appello non è corretta. Osserva l'odierno Collegio che l' articolo 601 cod.proc.penumero , al comma 3, dispone, per la parte qui di interesse, che «Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a , d-bis , f , g …». A sua volta l'articolo 429, comma 1, lett. d-bis prevede che il decreto che dispone il giudizio contiene «d-bis l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa», lettera aggiunta dall'articolo 23, co. 1, lett. n del d.lgs. numero numero 150 del 2022 cd riforma “Cartabia” . In relazione al testo del comma 3 dell' articolo 601 cod.proc.penumero nella parte relativa al contenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello le originarie parole «dall'articolo 429, comma 1, lettere a , f , g » sono state sostituite con le seguenti «dall'articolo 429, comma 1, lettere a , d-bis , f , g » dall'articolo 34, comma 1, lett. g , nnumero 3, del d.lgs. numero 10 ottobre 2022, numero 150 i sensi dell'articolo 6 del dl 31 ottobre 2022, numero 162 e succ. modifiche. Ha quindi errato la Corte di appello nel momento in cui ha ritenuto l'infondatezza della questione dedotta dalla difesa osservando, in via del tutto generale, che la modifica del comma 3 dell' articolo 601 cod. proc. penumero è entrata in vigore solo in data 4 aprile 2024, trascurando il fatto che la norma ha subito più modifiche nel corso del tempo ed in particolare che il d.lgs. 19 marzo 2024, numero 31 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 , di attuazione della legge 27 settembre 2021, numero 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, entrato in vigore il 4 aprile 2024 ha disposto all'articolo 2, comma 1, lett. bb , che «1 al comma 3, primo periodo, dopo le parole «lettere a , d-bis , f , g » sono inserite le seguenti «l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza» trascurando il fatto che l'ulteriore avvertimento contenuto alla lett. d-bis del medesimo comma riguardante l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, era già in vigore per effetto delle intervenute proroghe normative al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio innanzi alla Corte di appello e che, pertanto, doveva essere inserito nel predetto documento. Tuttavia, deve osservarsi che non è applicabile nel caso in esame il principio già formulato da questa Corte di legittimità - pronunciato nel diverso caso di decreto di fissazione dell'udienza di cui all' articolo 447, comma 1, cod. proc. penumero - secondo il quale il mancato avviso della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articolo 178, lett. c , cod.proc.penumero , che deve essere esercitata nei termini di cui all' articolo 182, comma 2, cod.proc.penumero e, pertanto, entro l'udienza di comparazione delle parti per la definizione del giudizio v. Sez. 4, numero 32360 del 09/05/2023, Cela, Rv. 284926 – 01 richiamato genericamente da Sez. 2, numero 38819 del 24/9/2024, non mass. . Infatti, fermo restando il principio della tassatività delle nullità di cui all' articolo 177 cod. proc. penumero , è appena il caso di ricordare che l' articolo 606, comma 6, cod.proc.penumero testualmente esprime che «Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f . Non è pertanto ricompreso tra le carenze del decreto di citazione al giudizio che ne determinano una nullità l'omesso avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa indicati, come detto, nel comma “d-bis” dell' articolo 429, comma 1, cod.proc.penumero il che rende infondata la doglianza difensiva in esame. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell' articolo 606, ultimo comma, cod.proc.penumero trattandosi di questione non proposta con i motivi di appello. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.