Il disegno di legge numero 1155, che il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il 12 marzo 2025, ha modificato il testo dell’articolo 2407 c.c., che disciplina la responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale per i danni arrecati alla società che ha conferito l’incarico, ai creditori sociali nonché ai soci e ai terzi.
1.1. L' articolo 2407 c.c. , nel testo successivo alle modifiche apportate dalla definitiva approvazione del disegno di legge numero 1155 , dopo aver previsto, al primo comma, che « i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico» e che gli stessi «sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio», ha aggiunto, al secondo comma, che « al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409- bis , secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso». 1.2. La disposizione, al terzo comma, ha ribadito che «all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395», stabilendo, però, al quarto comma, che «l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno». 2.2. La norma contiene tre importanti innovazioni . 2.3. La prima è di essersi limitata a stabilire che i sindaci sono responsabili solo per gli inadempimenti commessi dagli stessi ai doveri inerenti alla carica . La norma, in effetti, non riproduce il testo originariamente contenuto nell' articolo 2407, comma 2, c.c. , in forza del quale i sindaci sono responsabili, in solido con gli amministratori, anche « per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica». Nella disciplina previgente, infatti, l a responsabilità civile dei sindaci era disciplinata dai seguenti principi a ex articolo 2407, comma 1, c.c. , essi sono obbligati, di regola in forma solidale, al risarcimento dei danni imputabili al mancato o negligente adempimento dei loro doveri cd. responsabilità esclusiva b giusta l' articolo 2407, comma 2, c.c. , gli stessi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, relativi, a norma dell' articolo 2403 c.c. , al controllo dell'amministrazione della società, alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e dell'osservanza delle norme stabilite dall' articolo 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale cd. responsabilità concorrente . Nel primo caso, i sindaci rispondevano a prescindere dall'inadempimento degli amministratori ad esempio, false attestazioni compiute all'esito di una ispezione ex articolo 2403, comma 3, c.c. nel secondo, invece, era necessaria la contestuale responsabilità di questi ultimi. La responsabilità concorrente dei sindaci era, pertanto, conseguente alla sussistenza dei seguenti presupposti i la commissione, da parte degli amministratori, di un atto di mala gestio ii la derivazione causale da tale atto di un danno a carico della società ex articolo 2393 c.c., ovvero dei creditori sociali ex articolo 2394 c.c. articolo 2407, comma 3, c.c. iii la mancata vigilanza dei sindaci sull'operato degli amministratori, in violazione dei doveri posti a loro carico dalla legge articolo 2403 c.c. iv la derivazione di un danno dall'omessa od inadeguata vigilanza sull'operato degli amministratori da parte dei sindaci. Peraltro, essendo i sindaci privi di poteri di veto sull'attività dell'organo amministrativo o di poteri sostitutivi alla sua inerzia od inadempienza, si era, sul punto, ritenuto che, per non escludere sempre la possibilità di formulazione di un giudizio di causalità ipotetica in termini affermativi perché, in tal caso, la norma avrebbe negato se stessa e pervenire ad un corretto accertamento del nesso eziologico, l'espressione normativa “il danno non si sarebbe prodotto ” doveva essere intesa nel senso di una riduzione o comunque di un'attenuazione , in termini probabilistici , del pericolo di danno , laddove i sindaci , nell'esercizio della loro doverosa attività di vigilanza, abbiano posto in essere quei poteri di intervento e rilevazione , evidentemente nelle forme e nei limiti consentiti, dell'illegittimità del comportamento degli amministratori, in relazione alle determinate circostanze concrete. 2.4. La nuova disciplina, avendo riprodotto il testo della norma originaria limitatamente al punto in cui la stessa stabiliva la responsabilità esclusiva dei sindaci , ma non anche quello in cui era disposta la responsabilità concorrente degli stessi, pone, dunque, la questione se i sindaci continuino a rispondere, oltre che per i danni arrecati da fatti illeciti esclusivamente propri, anche per quelli cagionati dalla mala gestio degli amministratori tutte le volte in cui tali danni non si sarebbero verificato se essi avessero adempiuto gli obblighi inerenti alla carica ricoperta. La risposta è positiva quanto meno nel caso in cui, se i sindaci avessero diligentemente vigilato sull'amministrazione della società, il danno arrecato dal fatto illecito degli amministratori non si sarebbe in tutto o in parte prodotto. In tal caso, infatti, opera la norma generale prevista dall' articolo 2055, comma 1, c.c. , secondo cui, quando lo stesso fatto illecito dannoso tanto in materia contrattuale, quanto in quella extracontrattuale è “imputabile” a più persone , tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, sicché ricorre tale responsabilità pur se e quando il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. E ciò, evidentemente, può verificarsi tanto nel caso in cui più soggetti vi abbiano concorso a mezzo di plurime condotte attive, quanto nel caso in cui taluni come, appunto, i sindaci abbiano giuridicamente concorso nell' altrui fatto illecito come la mala gestio degli amministratori a mezzo di condotte omissive che costituendo inadempimento al dovere, inerente alla carica ricoperta, di impedirne il compimento sono non solo giuridicamente illecite ma, appunto, parimenti concorrenti secondo la norma generale in tema di causalità omissiva di cui all' articolo 40, comma 2, c.p. allo stesso sempre che, come del resto era espressamente richiesto dall'articolo 2407, comma 2, nel testo previgente, il compimento dei controlli dovuti da parte dei sindaci avrebbe consentito di evitare, in tutto o in parte, il danno poi arrecato. La mancata riproduzione della norma per cui i sindaci erano tenuti al risarcimento dei danni, in solido con gli amministratori, anche «per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica», non sembra, dunque, escludere la responsabilità degli stessi tutte le volte in cui si accerti , in fatto, oltre alla illegittimità della condotta, sotto forma di inerzia rispetto ai doveri di controllo, che un più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti sarebbe stato ragionevolmente idoneo ad evitare o a limitare le conseguenze dannose degli illeciti compiuti dagli amministratori . 2.5. La seconda novità introdotta dalla nuova norma è di aver stabilito che l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive nel termine di cinque anni «dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno». Nella disciplina previgente, infatti, in mancanza di una disposizione che regolasse specificamente la questione, la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci era assoggettata alla disciplina prevista per gli amministratori ma, come stabilito dall' articolo 2407, comma 3, c.c. , nei limiti della compatibilità, con la conseguenza che a l'azione dei creditori sociali si prescriveva nel termine di cinque con decorrenza dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio della società debitrice era percepibile dagli stessi in modo oggettivo e generalizzato articolo 2949, comma 2, e 2394, comma 2, c.c. b l'azione del socio o del terzo direttamente danneggiati si prescriveva nel termine di cinque anni ma, come stabilito dall' articolo 2395, comma 2, c.c. , con decorrenza dal compimento da parte del sindaco dell'atto dannoso ovvero in applicazione delle norme generali di cui agli articolo 2935 e 2947, comma 1, c.c. dal momento successivo in cui il danno arrecato era diligentemente percepibile dal danneggiato c l'azione sociale, infine, si prescriveva nel termine di cinque anni articolo 2949, comma 1, c.c. ma, secondo una teoria, con decorrenza dal momento della cessazione dalla carica, in applicazione dell' articolo 2393, comma 4, c.c. , mentre, secondo una diversa ricostruzione, che ha ritenuto tale norma al pari di quella generale di cui all' articolo 2941 numero 7 c.c. incompatibile con la responsabilità dei sindaci, dal momento in cui il danno, secondo la norma generale di cui all' articolo 2947, comma 1, c.c. , si sia verificato o, più precisamente, dal momento rilevante ai fini previsti dall' articolo 2935 cc in cui il pregiudizio al patrimonio sociale era diligentemente percepibile dalla società quale conseguenza anche dell'inadempimento dei sindaci. 2.6. La nuova norma ha, invece, previsto, come detto, che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti dei sindaci si prescrive, a prescindere dal fatto che il danno sia stato arrecato alla società, ai creditori sociali ovvero ai soci o ai terzi , sempre dallo stesso momento, e cioè dal deposito della relazione prevista dall' articolo 2429 c.c. quando si tratti del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato il danno e non necessariamente a differenza di quanto previsto dall' articolo 2393, comma 2, c.c. il fatto che lo ha cagionato, che può essere anche anteriore. Deve, peraltro, ritenersi che la norma, in applicazione del principio generale previsto dall' articolo 2935 c.c. , dev'essere interpretata nel senso che il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere, a far data dal successivo deposito della relazione ex articolo 2429 c.c. e, dunque, senza alcuna sospensione conseguente alla permanenza in carica , solo se ed in quanto il danno al patrimonio sociale, ai creditori della società ovvero i soci o i terzi si sia già manifestato. In mancanza, non può che operare la disciplina ordinaria, e cioè la decorrenza del termine quinquennale dal successivo momento della verificazione del danno o, più precisamente, dal momento in cui il danno sia oggettivamente risultato quale conseguenza anche dell'illecito commesso dai sindaci. 2.7. La terza novità è di aver previsto che il danno cui i sindaci sono tenuti nei confronti della società, dei creditori, dei soci o dei terzi anche nel caso in cui abbiano esercitato la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 2409- bis , comma 2 , deve essere determinato , salvi i casi in cui gli stessi abbiano agito con dolo, entro il limite quantitativo costituito da “un multiplo del compenso annuo percepito”, pari - “per i compensi fino a 10.000 euro”, a “quindici volte il compenso” - “per i compensi da 10.000 a 50.000 euro”, a “dodici volte il compenso” - “per i compensi maggiori di 50.000 euro”, a “dieci volte il compenso ”. Si tratta senz'altro della novità più dirompente perché limita, in parziale deroga ai principi generali di cui agli articolo 1223 ss c.c. , la misura del danno risarcibile, che non è più determinato in ragione del pregiudizio effettivamente arrecato alla società, ai creditori della stessa ovvero ai soci i ai terzi ma, pur nei casi in cui tale responsabilità sia solidale ed a prescindere dal fatto il danno sia superiore, nei limiti di “un multiplo”, secondo i tre scaglioni previsti, “del compenso annuo percepito” dal sindaco responsabile. 2.8. Il riferimento al “multiplo” come un “limite” del danno induce, peraltro, a ritenere che tale norma che si applica «anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma» operi solo a condizione che, secondo le regole ordinarie che, dunque, sotto questo profilo, continuano a trovare applicazione , non sia inferiore allo stesso. La nuova norma, dunque, dev'essere interpretata nel senso che, in definitiva, il danno risarcibile da parte dei sindaci è determinato, in linea di principio, secondo le regole ordinarie ma non può superare il limite del “multiplo del compenso annuo percepito”. 2.9. Non è chiaro, peraltro, se la nuova disposizione facendo riferimento al compenso annuo “ percepito ” dal sindaco, ponga il limite della somma che il sindaco responsabile abbia effettivamente percepito, con la conseguente esclusione della responsabilità nel caso in cui il sindaco non risulta se del caso, artatamente aver percepito alcun compenso, ovvero se, al contrario, la stessa dev'essere interpretata come riferita al compenso dovuto dalla società articolo 2402 c.c. , come, del resto, gli scaglioni successivamente previsti sembrerebbero imporre. Né, poi, è chiaro se la nuova norma, lì dove limita quantificazione del danno al multiplo del compenso “ annuale ” percepito dai sindaci, trovi applicazione per ciascuno degli anni in cui l'inadempimento commesso dagli stessi come per lo più accade si sia prolungato, per cui, in definitiva, il limite previsto anche in ragione delle possibili variazioni del compenso percepito cumula il risarcimento per ciascuno degli anni in cui l'inerzia dei sindaci è durata, oppure se, al contrario, il nuovo criterio di determinazione del danno operi come limite generale che prescinde dalla durata infrannuale o pluriennale dell'inadempimento commesso dai sindaci , quantificando una volta per tutte il risarcimento dovuto nel multiplo del compenso percepito o contrattualmente dovuto agli stessi. 3. La nuova norma, infine, in difetto di norme intertemporali, pone la questione se la stessa, quale norma sostanziale ed innovativa sopravvenuta, trovi applicazione, come sembra preferibile, esclusivamente ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore , ovvero se, al contrario, trattandosi di un limite che si rivolge al giudice in sede di determinazione dei danni risarcibili, trovi applicazione anche nei giudizi in corso o che saranno introdotti per i fatti illeciti già commessi .