La Cassazione torna a pronunciarsi sul diritto del figlio al risarcimento del danno di natura non patrimoniale dovuto alla perdita della futura capacità di procreare della madre.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da due coniugi per sé stessi e per la figlia, conseguente a un'infezione manifestatasi dopo il parto, a seguito della quale la madre aveva dovuto sottoporsi a un successivo intervento di isterectomia che l'aveva resa sterile. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello, infatti, avevano accolto solo parzialmente la domanda, in quanto non poteva essere riconosciuto, in favore della figlia, il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di avere uno o più fratelli e, quindi, di instaurare il relativo vincolo affettivo. Nello specifico, i ricorrenti lamentano la violazione degli articolo 2043, 2059, 1226, 2727 c.c. , e 2, 3, 29, 30, 31, Cost., in quanto la Corte d'Appello avrebbe errato nel non considerare che la sopravvenuta incapacità di procreare aveva comportato «la perdita del futuro rapporto con un fratello o una sorella , sicuro quanto ineguagliabile sostegno personale». La doglianza, tuttavia, è infondata. Se è vero che «la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse , costituzionalmente protetto dall' articolo 29 Cost. , a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile», tuttavia è necessario che «vi siano elementi , anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio». In primis , i Giudici sottolineano come «la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale non siano paragonabili», in quanto la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance , ovvero di un'apprezzabile e non prettamente aleatoria “possibilità” del rapporto parentale , «viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti» in secondo luogo, deve sussistere l' allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche del «connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro , rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda». Sul punto, i Giudici osservano che « non viene in gioco , anche ai fini dell'emersione del “danno-conseguenza”, il numero dei fratelli o delle sorelle , come se la mancanza di una pluralità di questi significhi strutturalmente un pregiudizio» il pregiudizio, perché sia risarcibile, «deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita , ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell'accertamento». Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno effettuato le specifiche allegazioni richieste , che avrebbero potuto implicare «valutazioni fattuali e presuntive, in chiave probabilistica, e che avrebbero dovuto costituire il precisato perimetro della discussione davanti al giudice di appello, prima che del confronto con le censure da specificare davanti a questa Corte». Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso .
Presidente Rubino – Relatore Porreca Rilevato che D.P.R. e L.S.G., quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore L.S.C. ricorrono, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza numero 430 del 2024 della Corte di appello di Palermo, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che - avevano convenuto in giudizio la Provincia Religiosa OMISSIS dell'Ordine Ospedaliero OMISSIS , Ospedale OMISSIS , detto OMISSIS , per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, per sé e per la figlia rappresentata, conseguenti a un'endometrite e infezione nosocomiale susseguenti al parto della stessa, a séguito delle quali la deducente madre aveva dovuto sottoporsi a un successivo intervento di isterectomia - il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non poteva essere riconosciuto, in favore della figlia rappresentata, un ristoro del danno per la perdita della possibilità di avere uno o più fratelli e, quindi, d'instaurare il relativo vincolo affettivo - mentre, però, secondo il Tribunale l'aspettativa di un minore d'interagire con eventuali germani era da ritenere correlata a fattori del tutto eventuali ed ipotetici tali da escludere che potesse riconoscersi al riguardo una tutela giuridica, ad avviso del giudice di secondo grado se l'intervenuto riconoscimento, a favore dei genitori, di componenti di danno riferibili alla perdita della possibilità di procreare imponeva di considerare provato il presupposto del danno richiesto a favore della figlia, per la ragionevole certezza che si sarebbe acquisito quel legame pur in difetto dell'allegazione di un progetto di vita familiare che contemplasse il concepimento di più figli, per converso la domanda era ugualmente da disattendere, in quanto era mancata qualsivoglia allegazione, e conseguente prova, anche in termini di presunzione, in ordine al concreto pregiudizio che sarebbe derivato a L.S.C. dall'assenza del legame con il futuro fratello o sorella, non essendo stato dedotto nulla al riguardo né risultando «note peculiari situazioni in termini, ad esempio, di età o condizioni di salute dei genitori o dell'interessata o di condizioni della famiglia stessa », che consentissero «di individuare con precisione e certezza il detto pregiudizio» resiste con controricorso Provincia Religiosa OMISSIS dell'Ordine Ospedaliero OMISSIS , Ospedale OMISSIS , detto OMISSIS le parti hanno depositato memorie il Sostituto Procuratore Generale ha formulato anche conclusioni scritte Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 2059, 1226, 2727, cod. civ. , 2, 3, 29, 30, 31, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il matrimonio concordatario contratto dai coniugi istanti, con l'essenziale finalità della procreazione, in uno al riconosciuto progetto di vita di creare una famiglia più numerosa, non potevano che aver presuntivamente palesato la perdita del futuro rapporto con una fratello o una sorella, sicuro quanto ineguagliabile sostegno personale, non risultando elementi contrari e non potendo ragionevolmente pretendersi altra prova concernente quel pregiudizio con il secondo motivo si prospetta la possibilità di formulare la prima censura anche ai sensi dell' articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. , posto che il rigetto della domanda in discussione era stato differentemente motivato dai giudici dei due gradi di merito, senza pertanto inibizioni derivanti dall'ipotesi di doppia decisione conforme degli stessi con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 91, 92, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello, in ragione della fondatezza delle deduzioni di cui alle precedenti censure, avrebbe dovuto porre a carico della controparte le spese di lite, ovvero compensarle stanti le evoluzioni giurisprudenziali sul punto Considerato che preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dai ricorrenti per ritenuto difetto di procura speciale dei genitori ricorrenti, nella loro qualità in primo luogo, la procura dev'essere considerata idoneamente speciale per unione al ricorso della relativa e separata copia digitalizzata della stessa, redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa della parte e autenticata sia pure senza firma digitale ma altrettanto autografa ad opera del difensore, stante il suddetto inserimento nella busta telematica formata con la notifica via p.e.c. ovvero con il deposito parimenti telematico del gravame nativo digitale, tanto implicando che la procura medesima sia infine da ritenere strutturalmente in calce all'atto cui accede, al di là, quindi, delle date ivi riportate prima della firma e dell'autentica successive alla sentenza impugnata e antecedenti a quella del ricorso cfr. Cass., Sez., U., 19/01/2024, numero 2077 , Cass., Sez. U., 09/12/2022, numero 36057 infatti, dalla procura non risultano espressioni incompatibili con l'accessorietà appena ricostruita, e anzi, come si sta per constatare, riguardo alle specificazioni ivi presenti, risultano al contrario espressioni a conferma di quella in secondo luogo, dunque, l'ambigua sottolineatura della presenza di un'aggiunta a mano “numero q.” – indiscutibilmente riferita alla “qualità” di esercenti la potestà genitoriale dei ricorrenti, come anche da relata di notificazione – che nel controricorso non si traduce mai in un'affermazione esplicita di alterazione del foglio poi digitalizzato, non coglie nel segno per l'evidente ragione che non vi è alcun vincolo di apposizione della sottoscrizione a un prestampato privo di specifiche manuali, coerenti invece con la dinamica processuale, che debbano, in tesi non meglio spiegata, essere in qualche modo “validate” ulteriormente dal sottoscrittore ciò conferma che deve dirsi priva di fondamento l'obiezione secondo cui da tali peculiarità dovrebbe comunque evincersi l'incertezza della riferibilità alla minore della volontà d'impugnare, sull'assunto che anche i genitori erano risultati soccombenti in appello per alcuni capi di domanda come osservato anche dalla Procura Generale, il ricorso è stato proposto nella qualità e, in coerenza, in relazione alla soccombenza di L.S.C. nel merito cassatorio vale ciò che segue il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato la censura riprende l'arresto di Cass., 21/09/2020, numero 17554 , secondo il cui principio la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona, per implicazione logica, al figlio del danneggiato “principale” la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall' articolo 29 Cost. , a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, purché vi siano indicatori, anche presuntivi, tali da far ritenere che quel legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un effettivo pregiudizio a mente di quanto osservato nel precedente, «non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita, in caso di morte di un fratello già nato anche quindi nel caso in cui si tratti di un legame nella sostanza meramente potenziale, come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale . Altrettanto deve quindi ritenersi pur potendo rappresentare ovviamente un pregiudizio con incidenza ridotta , in linea di principio, per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il suddetto legame, sempre che sia ragionevolmente certo…che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del danneggiato. In quest'ottica, che l'attrice [sia] appena nata al momento del fatto, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto il pregiudizio di cui si discute ove effettivamente sussistente si sarebbe manifestato comunque certamente nel corso della sua vita, concretandosi nell'impossibilità di avere dei fratelli. D'altra parte, è appena il caso di osservare che, se si dovesse dar seguito all'affermazione [contraria] della Corte di appello sul punto, dovrebbe addirittura negarsi la sussistenza di qualunque pregiudizio per il neonato, anche in caso di morte di un fratello maggiore, il che risulta certamente contrario ai principî costantemente affermati da questa Corte» pagg. 9-10 nella fattispecie qui in scrutinio il Collegio territoriale, come anticipato, ha a negato che vi fosse stata «allegazione di un progetto di vita che contemplasse il concepimento di più figli» pag. 8, secondo capoverso, della sentenza impugnata b affermato al contempo che «l'intervenuto riconoscimento di componenti di danno riferibili alla perdita della capacità di procreare impone di considerare provato il primo presupposto» stessa pag. 8 , ossia quello della perdita del legame che ragionevolmente si sarebbe acquisito c negato che vi fosse però dimostrazione di un concreto pregiudizio per la minore, relazionabile all'«assenza del legame con un futuro fratello o sorella» ancora a pag. 8 ora, il motivo in scrutinio si focalizza sulla ragione decisoria di cui al punto c , mentre, all'opposto, non vi è ricorso incidentale condizionato riguardo ai punti a e b , con conseguente giudicato preclusivo dell'ulteriore scrutinio sul punto ritiene questo Collegio che vada in primo luogo sottolineato come la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale, non siano paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un'apprezzabile e non prettamente aleatoria “possibilità” del rapporto parentale – come non a caso indicato dallo stesso precedente di questa Corte sopra richiamato – viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti in secondo luogo, pur nell'ottica residuata da quanto ancora sub iudice, deve in ogni caso sussistere l'allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda al riguardo i ricorrenti valorizzano il perfezionato matrimonio concordatario con finalità procreativa, e discorrono di «gioia di un fratello o una sorella germani», con pregiudizio «più evidente allorquando la piccola Clara diverrà adolescente prima ed adulta poi, stante che le verrà a mancare quel rapporto di fratellanza e/o sorellanza, connotato da saldo, genuino ed unico sostegno emotivo, conforto personale, che sarebbe di certo un valido sostegno una volta che la stessa prenderà atto delle proprie condizioni e limitazioni personali in relazione al contesto sociale in cui dovrà confrontarsi, a maggior ragione quando un giorno, come è naturale che sia, perderà entrambi i genitori, la propria famiglia di origine» pag. 17 al riguardo occorre rimarcare che i l'elemento dato dalla menzionata tipologia di matrimonio nulla di univoco può indicare rispetto all'allegazione e prova del progetto di vita in concreto sviluppato ovvero afferente alla comunità familiare a venire plausibilmente ipotizzabile nell'ipotesi specifica, idoneo, di conseguenza, a costituire indice del preteso pregiudizio relativo alla perdita di quel potenziale rapporto di fratellanza ii come ancora una volta sottolineato dalla Procura Generale, neppure viene in gioco, anche ai fini dell'emersione del “danno-conseguenza”, il numero dei fratelli o delle sorelle, come se la mancanza di una pluralità di questi significhi strutturalmente un pregiudizio iii rimanendo nella logica fatta propria dalla Corte distrettuale, e divenuta definitiva, secondo cui il danno in parola deve dirsi predicabile in astratto, una volta affermato quello da perdita della capacità di procreare, salva prova delle conseguenze da ristorare in concreto, il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell'accertamento i ricorrenti, pertanto, con correlato profilo di aspecificità del ricorso, non indicano né dimostrano in quale atto processuale, ovvero quando e come sarebbero state effettuate queste necessarie quanto puntuali allegazioni – ossia quelle appena delineate oltre che complessivamente quelle stesse che la difesa istante in questa sede prospetta – le quali avrebbero potuto implicare appropriate valutazioni fattuali e presuntive, in chiave probabilistica, e che avrebbero, quindi, dovuto costituire il precisato perimetro della discussione davanti al giudice di appello, prima che del confronto con le censure da specificare davanti a questa Corte il secondo motivo è logicamente assorbito il terzo motivo è in parte assorbito, in parte infondato la regolazione delle spese sull'assunto della fondatezza delle proprie istanze è logicamente assorbito prima che neppure definibile come tale, non integrando sul piano logico una censura quanto al resto, va ribadito che la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale neppure è tenuto a dare ragione, con un'espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, sicché la pronuncia di condanna alle suddette spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione v., ad esempio, Cass., 26/04/2019, numero 11329 spese compensate stanti le progressive precisazioni giurisprudenziali esaminate va disposto che, ai sensi dell' articolo 52, d.lgs. numero 196 del 2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di D.P.R., L.S.G. e L.S.C. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e compensa le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Oscuramento dei dati come in motivazione.