I provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a «scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell’impresa [ma anche] ad impedire che [possa essere] scompaginato l’assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell’impresa».
Il fatto processuale Una società, intrapreso il percorso di composizione negoziata , predisposto un piano di risanamento incentrato sulla continuità indiretta del proprio ramo commerciale mediante affitto di ramo d'azienda con opzione di acquisto ad operatore qualificato con offerta di acquisto vincolante già formulata e con trattative in corso con i creditori tese ad una rinegoziazione dell'esposizione debitoria e rimodulazione delle tempistiche relative ai flussi finanziari in uscita, chiedeva al Tribunale di Milano la conferma delle misure protettive tipiche nonché la concessione, quale misura protettiva atipica, dell'inibitoria all'escussione di due fideiussioni. L'ordinanza Il Tribunale di Milano dava atto del parere favorevole dell'esperto quanto alla sussistenza di una chiara e ben articolata prospettiva di risanamento, riconoscendo che «le prospettate operazioni di affitto d'azienda e successiva cessione all'investitore interessato rappresentassero uno strumento idoneo nell'immediato […] a consentire la ripresa dell'attività», tenuto conto che i punti di vendita fossero chiusi e che una loro riapertura da parte dell'investitore avrebbe salvaguardato i posti di lavoro. Per altro verso, proprio lo stato di inattività dei punti vendita e la loro riapertura a carico dell'investitore erano indicatori di un signifi cativo risparmio di risorse a vantaggio dei creditori che dalla ripresa dell'attività da parte del terzo avrebbero soltanto potuto trarne beneficio. Pertanto, il Giudice riteneva pienamente sussistente il presupposto per la conferma delle misure protettive tipiche come funzionale al ben prospettato scenario di risanamento, «tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente [avrebbero precluso] l'attuazione di un qualsiasi piano di superamento della crisi». Il Giudice concedeva, altresì, le inibitorie all'escussione delle due fideiussioni , in quanto provvedimento necessario per consentire all'imprenditore di condurre a termine le trattative e per lo stesso arco temporale concesso per le misure protettive. Quanto alla qualifica della misura richiesta come “ protettiva atipica ”, il Giudice argomentava che, non essendo previste per il percorso della composizione negoziata misure protettive atipiche, la protezione del patrimonio da potersi concedere durante le trattative, oltre quella tipica, è data dalle misure cautelari nel cui genus rientra l' inibitoria all'escussione di garanzie in quanto propriamente richiesta a tutela del patrimonio del debitore “con rappresentazione della sua astratta idoneità ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza”. Il Giudice individuava il fumus boni iuris nella perseguibilità del risanamento dell'impresa riconosceva anche la ricorrenza del periculum in mora nel fondato riflesso negativo sul patrimonio del debitore che avrebbe arrecato l'escussione della garanzia da parte dei creditori per di più per importi rilevanti, con effetti inevitabili sul conseguimento di una soluzione transattiva nel contesto della composizione negoziata in corso. Il Tribunale evidenziava, in particolare, che i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a «scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa [ma anche] ad impedire che [possa essere] scompaginato l'assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell'impresa ». Un'escussione delle fideiussioni, infatti, avrebbe portato l' ingresso dei garanti escussi nel contesto della composizione negoziata , «soggetti finanziari estranei al vissuto dell'impresa, con obiettivi di definizione della posizione poggianti su differenti piani», rendendo così più difficoltoso il perseguimento del risanamento prospettato. Per di più, in un'ottica di doveroso bilanciamento delle istanze dei creditori , il Giudice osservava che nessun pregiudizio irreparabile venisse arrecato ai creditori garantiti dalle fideiussioni per la mancata escussione immediata delle stesse, non essendovi «alcun rischio per il contraente garantito circa un mutamento – nel breve/medio termine - delle condizioni patrimoniali dei garanti, delle quali ben potrà avvalersi tra qualche mese se la negoziazione in campo non sortirà l'esito auspicato».
Giudice De Simone Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 8.11.2024 la società omissis con sede legale in omissis , ha formulato istanza di conferma delle misure protettive richieste contestualmente alla nomina dell'esperto ai sensi degli articolo 18 e 19 CCII . La società omissis opera nel settore della distribuzione organizzata nell'ambito del commercio e vendita al dettaglio di articoli alimentari e non alimentari, con una catena di supermercati all'attualità composta da dieci punti vendita dislocati prevalentemente nella provincia di Varese ma anche di Como e Alessandria. La società descrive lo stato di crisi in cui versa come imputabile ad un concatenamento di diversi fattori, primo tra i quali la prematura scomparsa dell'imprenditore omissis amministratore unico della società, nel 2016 a seguito di un incidente aereo. A valle di tale accadimento, è stato dato corso ad una complessa operazione di leveraged buy out e a seguire una fusione inversa, da cui si è originata la attuale omissis , essenzialmente al fine di liquidare agli eredi del socio defunto la partecipazione dello stesso, per un valore di circa 9,8 milioni di euro. Il sopraggiungere della pandemia, nello specifico ambito territoriale dei punti vendita zona di frontiera con la Svizzera , ha poi giocato un ruolo negativo in controtendenza rispetto al resto della grande distribuzione alimentare nel periodo, poiché, essendo i punti vendita collocati sul confine svizzero, con la chiusura delle frontiere, non gli stessi non hanno potuto contare sulla clientela svizzera che normalmente si approvvigionava in Italia. In questa situazione di difficoltà sono sopraggiunti contrasti con il franchisor omissis . Nel 2020 è stata tentata, quindi, una ristrutturazione mediante un piano attestato ex articolo 67 L. fall ., in cui uno dei cardini era costituito dalla sostituzione di omissis con un altro partner commerciale, individuato nel Gruppo omissis , con il quale erano già state avviate delle trattative. Tuttavia, decorsi sei mesi dall'attestazione del piano, la trattativa con il nuovo partner commerciale è naufragata e la società ha intrapreso un percorso di ricerca, tra i diversi player operanti nel mondo della GDO, di un ulteriore nuovo partner. Nella prospettiva di un risanamento, omissis ha, quindi, elaborato un nuovo piano quinquennale, poi attestato ex articolo 56 CCII il 29.09.2023, sottoscrivendo un contratto con la società omissis marchio omissis Anche il nuovo piano, tuttavia, non è stato portato ad integrale attuazione per contrasti sopraggiunti con il omissis proprio in sede di esecuzione del contratto di affiliazione. Nella prospettazione della società questo ha comportato una riduzione dei volumi di vendita, determinata dalle mancate aperture concordate, e un'incidenza dei costi fissi sproporzionata in relazione al minore fatturato espresso, provocando l'attuale temporanea crisi economica e finanziaria. La società enuncia di aver introdotto il percorso di composizione negoziata predisponendo un piano di risanamento incentrato sulla continuità indiretta del ramo commerciale mediante affitto di ramo d'azienda con opzione di acquisto a primario operatore che ha già formulato offerta vincolante , dismissione di parte degli asset immobiliari e trattative con i creditori volte ad una rinegoziazione dell'esposizione debitoria e rimodulazione delle tempistiche relative ai flussi finanziari in uscita. Queste le conclusioni rassegnate in questa sede - in via principale, la conferma delle misure protettive tipiche erga omnes con esclusione dei lavoratori , e così di i disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ii disporre il divieto ai creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa iii disporre il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità iv disporre, nei confronti del Locatore, di inibirgli in ossequio a quanto sopra al punto che precede, l'esercizio di azioni o comunque l'esecuzione di provvedimenti anche provvisoriamente esecutivi tesi al rilascio dell'immobile v disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale vi ordinare, ai sensi dell' articolo 210 c.p.c. , a INPS di rilasciare la già richiesta certificazione dei debiti contributivi. - In via principale, l'adozione della misura protettiva atipica, nei confronti di omissis dell'inibitoria all'escussione della fideiussione rilasciatale da omissis per l'importo di euro 3.000.000,00 e dell'inibitoria all'escussione della fideiussione assicurativa rilasciatale da omissis l'importo massimo di euro 1.000.000,00 - in via subordinata, - per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di applicazione delle misure protettive erga omnes, l'applicazione delle predette misure protettive tipiche nei soli confronti dei Creditori Selezionati - per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di applicazione delle misure protettive atipiche nei confronti di omissis la concessione di un provvedimento cautelare che inibisca alla medesima l'escussione della fideiussione rilasciatale da omissis per l'importo di euro 3.000.000,00 e della fideiussione assicurativa rilasciatale da omissis per l'importo massimo di euro 1.000.000,00. Osserva il giudicante che l'istanza di conferma delle misure protettive è stata ritualmente depositata, con il corredo della documentazione prevista dall' articolo 19 comma 2 CCII , e pubblicata nel Registro dell'imprese unitamente all' accettazione dell'esperto nominato, avv. omissis . L'imprenditore, i creditori e l'esperto sono stati sentiti nell'udienza telematica del 10.12.2024. All'esito dell'istruzione orale e documentale svolta, alla luce del parere dell'esperto, in senso favorevole alla conferma delle misure protettive, si osserva quanto segue. L'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell' articolo 18 e 19 CCII deve in primo luogo fornire adeguati riscontri circa la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall' articolo 12 CCII . Nella specie omissis ha documentato i requisiti previsti, trattandosi di impresa commerciale ex articolo 2195 c.c. che dai bilanci allegati risulta versare in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, quanto meno definibile in termini di crisi se non di insolvenza. In ordine alla ragionevole perseguibilità del risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata, osserva l'esperto avv. omissis che ''Alla luce delle verifiche preliminari svolte sulla base della documentazione prodotta, la sottoscritta ritiene che non siano emersi ad oggi elementi tali da far ritenere non perseguibile il risanamento dell'azienda e il raggiungimento di un accordo con i creditori che consenta la composizione della crisi nell'ambito della composizione negoziata, in vista dei possibili esiti contemplati dall' articolo 23 CCII . Le prospettate operazioni di affitto d'azienda e successiva cessione all'investitore interessato possono rappresentare uno strumento idoneo nell'immediato considerata la stipula del contratto di conflitto a consentire la ripresa dell'attività si ricorda che tutti i punti vendita sono oggi chiusi e a salvaguardare la forza lavoro in quanto è previsto il passaggio di numero 42 lavoratori subordinati addetti alla vendita . Sotto altro profilo, proprio la circostanza che i negozi sono chiusi e la loro apertura avverrà a spese dell'investitore nell'ambito del contratto di affitto ponte assicura che la gestione corrente non consuma significative risorse a danno dei creditori laddove, di contro, l'auspicata continuità indiretta consentirà la miglior valorizzazione degli attivi proprio a beneficio di essi creditori e in special modo di quelli privi di garanzia ipotecaria, come emerge dalle tabelle a pagg. 6-7 . Ciò posto non vi sono ragioni per non concedere protezione al patrimonio del debitore essendo stato impostato un articolato progetto per il superamento della situazione di squilibrio in cui versa l'imprenditore omissis a cui l'esperto sta fornendo il proprio qualificato supporto omissis , ponendosi la conferma delle misure protettive come funzionale a questo obiettivo, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione di un qualsiasi piano di superamento della crisi. Le misure concesse potranno, in ogni caso, venir meno in ogni momento su istanza dello stesso imprenditore, su richiesta dei creditori o su segnalazione dell'esperto articolo 19 comma 6 CCII . Ne consegue che, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. La durata di 120 giorni richiesta appare proporzionata alle esigenze delle trattative. Va parimenti accolta la domanda finalizzata a inibire a omissis l'escussione della fideiussione rilasciatale da omissis per l'importo di euro 3.000.000,00 e dell'inibitoria all'escussione della fideiussione assicurativa rilasciatale da omissis per l'importo massimo di euro 1.000.000,00, trattandosi di provvedimento necessario per consentire all'imprenditore di condurre a termine le trattative. Parte ricorrente qualifica la misura richiesta come protettiva atipica. Quand'anche la definizione nella natura della misura non sposti in concreto i termini dell'accertamento a cui il giudice è in questa sede chiamato, deve rilevarsi che non sono previste dal diritto positivo in seno alla composizione negoziata misure protettive atipiche, essendo la protezione del patrimonio concessa durante le trattative unicamente quella tipica, ciò nondimeno il provvedimento domandato ben può ascriversi al genus delle misure cautelari, in quanto richiesto a tutela del patrimonio del debitore con rappresentazione della sua astratta idoneità ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza che saranno introdotte. Nella fattispecie che si esamina il fumus boni iuris del provvedimento richiesto sussiste e si identifica nella possibile perseguibilità del risanamento, per mezzo di uno strumento individuato anche per mezzo della composizione negoziata, condividendosi sul punto le considerazioni dell'esperto, ancorate ai riscontri documentali forniti dall'istante omissis , agli accertamenti espletati e alle prime disponibilità alle trattative raccolte. Quanto al periculum in mora, l'escussione della garanzia da parte di omissis , per importi così rilevanti, non è vero che non avrebbe alcun riflesso negativo sul patrimonio del debitore, perché all'evidenza renderebbe più difficoltosa una soluzione transattiva nel contesto della composizione negoziata, e questo influirebbe negativamente anche sulla soluzione prospettabile con gli altri creditori. A tal proposito va evidenziato che i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa essi possono essere altresì finalizzati ad impedire che, al di là di un'immediata tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore secondo la definizione dell'articolo 2 lett. g CCII , venga scompaginato l'assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell'impresa. In caso contrario, infatti, modificandosi la fisionomia del complesso dei rapporti obbligatori proprio nel momento in cui gli stessi vengono trattati in sede di composizione, ad essere destabilizzata sarebbe la linearità e l'efficacia della negoziazione, per ingresso obbligato nella composizione dei garanti escussi, riducendosi così i margini di manovra transattiva del debitore, pure con riguardo a quella porzione delle sue pretese maggiormente controvertibile. In tal modo, ad essere compromesso sarebbe il successo degli strumenti di regolazione, che rimane l'obiettivo e il baricentro rispetto al quale la funzionalità della cautela ex articolo 19 va apprezzata. I provvedimenti cautelari, d'altro canto, non avendo destinatari determinati, direzione obbligata, tempi predeterminati e finalità necessariamente protettive del patrimonio, sono chiamati a coprire ogni bisogno di tutela che le misure protettive non riescono a garantire. Nel caso concreto emerge dal ricorso introduttivo di omissis e dalla memoria di costituzione di omissis , sussistono reciproche complesse contestazioni in ordine alle ragioni per cui il rapporto negoziale è stato risolto, con connesse incrociate pretese risarcitorie. Se il contraente che beneficia della garanzia se ne avvalesse, al tavolo dei negoziati oltre al creditore originario - che rimarrebbe comunque coinvolto dalla ricorrente in quanto controparte di un così controverso rapporto contrattuale e potenziale debitore - si aggiungerebbero anche i garanti escussi, soggetti finanziari estranei al vissuto dell'impresa, con obiettivi di definizione della posizione poggianti su differenti piani. Peraltro, nessun il pregiudizio irreparabile è dedotto da omissis che possa determinarsi per la mancata escussione immediata della garanzia, e trattandosi di fideiussioni bancarie e assicurative non vi è alcun rischio per il contraente garantito circa un mutamento - nel breve/ medio termine - delle condizioni patrimoniali dei garanti, delle quali ben potrà avvalersi tra qualche mese se la negoziazione in campo non sortirà l'esito auspicato. Per ragioni di simmetria procedimentale fra misure protettive confermate e misura cautelare concessa, in funzione dell'unico obiettivo della proficua negoziazione della crisi, la durata della misura cautelare deve essere stabilita nel medesimo termine massimo riconosciuto quella protettiva. Quanto all'effetto di cui all' articolo 18, co. 4, CCII , per cui, in pendenza delle misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, lo stesso deriva in via automatica dalla previsione normativa e non necessita di conferma da parte dell'autorità giudiziaria. Analogamente, per il disposto dell' articolo 18 comma 5 CCII , i creditori nei cui confronti operano le misure protettive - tutti in questo caso - compresi le banche e gli intermediari finanziari, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive. Si tratta di effetti che operano in via automatica e non necessitano di provvedimento da parte del giudice adito. L'ordine di esibizione formulato, ex articolo 210 c.p.c. , per ottenere la certificazione dell'INPS circa l'indebitamento tributario, non viene pronunciato in questa sede, trattandosi di adempimento istruttorio non funzionale alle misure protettive e cautelari richieste che ben possono essere concesse a prescindere dal documento indicato. Rientra, tuttavia, tra i doveri della parte pubblica, nel rispetto della previsione di cui all' articolo 4 CCII e anche in funzione di una possibile transazione su crediti contributivi ex articolo 63 CCII , fornire all'istante la documentazione richiesta. L'accoglimento della domanda principale svolta rende superfluo l'esame della domanda proposta in via subordinata. P.Q.M. visti agli articolo 1 8 e 19 CCI I, conferma le misure protettive richieste, e conseguentemente i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa stabilisce la durata delle misure protettive richieste - già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse - nella misura massima di centoventi giorni inibisce, per la durata di centoventi giorni, al omissis l'escussione della fideiussione rilasciatale da omissis per l'importo di euro 3.000.000,00 e l'escussione della fideiussione assicurativa rilasciatale da omissis per l'importo massimo di euro 1.000.000,00 rigetta ogni altra domanda manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.