Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’operatività della garanzia per la r.c. auto, per «circolazione su aree equiparate alle strade» va intesa la circolazione in ogni spazio ove il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Il 31 maggio 2004, una pietra scagliata da una rotofalciatrice annessa a un trattore di un'azienda agricola colpisce un'auto in corsa sulla statale confinante, cagionando al conducente danni patrimoniali e non . L'automobilista cita in giudizio il proprietario dell'azienda agricola, chiedendone la condanna al ristoro dei pregiudizi subiti. Viene autorizzata la chiamata in causa, fra l'altro, dell'assicurazione per la R.C. Auto del trattore. Il Tribunale accoglie la domanda attorea, riconoscendo la responsabilità del proprietario dell'azienda agricola ai sensi degli articolo 2043 e 2051 c.c. , ma esclude la copertura della polizza R.C. Auto, sul presupposto che il sinistro non fosse legato alla circolazione stradale. In appello, la decisione viene confermata la Corte esclude l'applicazione dell' articolo 2054 c.c. e l'operatività della garanzia assicurativa, argomentando che il danno era dovuto all'uso della rotofalciatrice per il taglio dell'erba, non già alla circolazione del trattore. Il proprietario dell'azienda agricola impugna la sentenza in Cassazione , sostenendo l'operatività della polizza R.C. Auto poiché il sinistro si era verificato a seguito della circolazione del trattore. La Suprema Corte accoglie la ricostruzione del ricorrente, sulla base del seguente ragionamento Cass. numero 8620/2015 aveva incluso nel concetto di circolazione stradale di cui all' articolo 2054 c.c. anche la posizione di arresto del veicolo, lasciando così intendere che la garanzia R.C. Auto operava purché il veicolo fosse impiegato secondo la sua funzione Cass. numero 21983/2021 , in linea con la giurisprudenza eurounitaria, aveva precisato che la «circolazione su aree equiparate alle strade» rilevante ai fini dell'operatività della polizza R.C. Auto era la circolazione in ogni spazio in cui il veicolo era impiegato secondo la sua funzione abituale stanti i ricordati arresti giurisprudenziali, ai fini dell'operatività della polizza R.C. Auto, era irrilevante la natura pubblica o privata dell'area dove avveniva la circolazione, essendo dirimente soltanto l'uso del veicolo in modo conforme alla sua destinazione abituale. Nel caso di specie, la macchina agricola era stata utilizzata in modo conforme alle sue finalità , sicché doveva applicarsi la copertura R.C. Auto ai danni derivanti dal sinistro. La sentenza viene allora cassata , con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Presidente Rubino - Relatore Cirillo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.