Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’operatività della garanzia per la r.c. auto, per «circolazione su aree equiparate alle strade» va intesa la circolazione in ogni spazio ove il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Il 31 maggio 2004, una pietra scagliata da una rotofalciatrice annessa a un trattore di un'azienda agricola colpisce un'auto in corsa sulla statale confinante, cagionando al conducente danni patrimoniali e nonumero L'automobilista cita in giudizio il proprietario dell'azienda agricola, chiedendone la condanna al ristoro dei pregiudizi subiti. Viene autorizzata la chiamata in causa, fra l'altro, dell'assicurazione per la R.C. Auto del trattore. Il Tribunale accoglie la domanda attorea, riconoscendo la responsabilità del proprietario dell'azienda agricola ai sensi degli articolo 2043 e 2051 c.c., ma esclude la copertura della polizza R.C. Auto, sul presupposto che il sinistro non fosse legato alla circolazione stradale. In appello, la decisione viene confermata: la Corte esclude l'applicazione dell'articolo 2054 c.c. e l'operatività della garanzia assicurativa, argomentando che il danno era dovuto all'uso della rotofalciatrice per il taglio dell'erba, non già alla circolazione del trattore. Il proprietario dell'azienda agricola impugna la sentenza in Cassazione, sostenendo l'operatività della polizza R.C. Auto poiché il sinistro si era verificato a seguito della circolazione del trattore. La Suprema Corte accoglie la ricostruzione del ricorrente, sulla base del seguente ragionamento: Cass. numero 8620/2015 aveva incluso nel concetto di circolazione stradale di cui all'articolo 2054 c.c. anche la posizione di arresto del veicolo, lasciando così intendere che la garanzia R.C. Auto operava purché il veicolo fosse impiegato secondo la sua funzione; Cass. numero 21983/2021, in linea con la giurisprudenza eurounitaria, aveva precisato che la «circolazione su aree equiparate alle strade» rilevante ai fini dell'operatività della polizza R.C. Auto era la circolazione in ogni spazio in cui il veicolo era impiegato secondo la sua funzione abituale; stanti i ricordati arresti giurisprudenziali, ai fini dell'operatività della polizza R.C. Auto, era irrilevante la natura pubblica o privata dell'area dove avveniva la circolazione, essendo dirimente soltanto l'uso del veicolo in modo conforme alla sua destinazione abituale. Nel caso di specie, la macchina agricola era stata utilizzata in modo conforme alle sue finalità, sicché doveva applicarsi la copertura R.C. Auto ai danni derivanti dal sinistro. La sentenza viene allora cassata, con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Presidente Rubino - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Da.Ma. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Carinola, l'Azienda agricola (Omissis) di Pe.Cl., in persona dell'omonimo titolare, per essere risarcito dei danni personali subiti a causa di un sinistro verificatosi mentre alla guida della propria autovettura percorreva la S.S. Domiziana con direzione di marcia da Napoli a Roma. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che il 31 maggio 2004, intorno alle ore 16,35, giunto in località Centore, era stato violentemente colpito da una pietra scagliata dal lato opposto della carreggiata e proveniente dalla roto-falciatrice annessa al trattore di proprietà dell'Azienda Agricola (Omissis) di Pe.Cl. e da quest'ultimo condotto. A seguito del lancio della pietra, che era entrata nell'abitacolo della vettura, egli aveva riportato la frattura del complesso orbito-malare-zigomatico di sinistra e ferita lacero-contusa in regione sotto-palpebrale sinistra, con conseguenti danni biologico e patrimoniale. Si costituì in giudizio Pe.Cl., contestando il contenuto della domanda e chiedendone il rigetto. Il convenuto sollecitò la chiamata in manleva delle società assicuratrici RAS Spa e Toro Spa, per il caso di una sua eventuale condanna. La RAS Spa si costituì rilevando che non vi erano le condizioni per l'operatività della polizza ed eccependo, comunque, che la manleva poteva essere ammessa solo nei limiti del massimale, pari a 150 milioni di lire. La TORO ASSICURAZIONI Spa si costituì eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionata da Pe.Cl. il quale, a suo dire, mai aveva denunciato il sinistro. Nel merito, la società fece proprie le contestazioni sulla dinamica del sinistro svolte dal Pe.Cl. Espletata l'istruttoria con prova per interrogatorio e per testi e disposta l'acquisizione della c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 696-bis cod. proc. civ., il Tribunale accolse la domanda, inquadrando la responsabilità del Pe.Cl. nell'obbligo di custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ. e aggiungendo che, comunque, tale responsabilità poteva essere riconosciuta anche ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., poiché era stata dimostrata l'esistenza del nesso causale tra la condotta lesiva del convenuto e il danno ingiusto patito dall'attore. Il Tribunale condannò quindi il Pe.Cl. al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato nella somma complessiva di Euro 202.218, con interessi e rivalutazione; accolse la domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della RAS Spa, assicuratrice del rischio legato all'attività agricola, che fu condannata alla manleva nei limiti del massimale, mentre rigettò analoga domanda avanzata nei confronti della TORO ASSICURAZIONI, affermando che non si trattava di sinistro stradale riconducibile alla circolazione del veicolo, ma di un sinistro occorso nell'esercizio dell'attività agricola. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Claudio Pe.Cl. e in via incidentale da Da.Ma. e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2023, ha rigettato entrambi gli appelli e ha compensato integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Ai limitati fini che interessano in questa sede la Corte territoriale, dopo aver confermato la statuizione del Tribunale in ordine alla ricostruzione dei fatti e all'attribuzione della responsabilità in capo al Pe.Cl., ha rigettato il secondo motivo dell'appello principale - e, di conseguenza, anche il terzo motivo dell'appello incidentale - che aveva contestato la mancata applicazione dell'articolo 2054 cod. civ. alla fattispecie. La sentenza ha affermato, sul punto, che il fatto dannoso non poteva in alcun modo essere considerato collegato con la circolazione, posto che il lancio delle pietre che aveva generato il danno era dipeso non dalla circolazione del trattore, ma dalla manovra della motofalciatrice per il taglio dell'erba. Dopo aver richiamato la complessa problematica relativa alla definizione del concetto di circolazione ai fini dell'operatività della relativa assicurazione obbligatoria, la Corte napoletana ha osservato che nel caso di specie i sassi scagliati sulla strada non erano sull'asse viario ma su un terreno agricolo e il loro movimento non era dipeso dalla condotta di guida, ma dalla manovra delle frese , per cui l'articolo 2054 cit. non poteva trovare applicazione nella fattispecie. Non poteva pervenirsi a diversa soluzione, secondo la Corte di merito, neppure attraverso il richiamo alla sentenza 30 luglio 2021, numero 21983, delle Sezioni Unite di questa Corte; pur avendo quella pronuncia certamente ampliato il concetto di circolazione, il principio ivi enunciato non era applicabile, perché il trattore non era stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione. Nel caso specifico, infatti, non soltanto mancava la funzione abituale del mezzo assicurato, ma difettava totalmente la sua destinazione (funzionalità) alla circolazione e dunque l'imprescindibile interazione tra veicolo e circolazione ; il trattore era stato usato per lavorare un campo, e non quale mezzo di trasporto. L'esclusione dell'operatività della polizza per la responsabilità civile autoveicoli ha fatto sì che la Corte d'Appello abbia considerato assorbite tutte le questioni sulla ritualità e tempestività della messa in mora della TORO ASSICURAZIONI, sulla prescrizione del diritto e sull'operatività della polizza. 3. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli propone ricorso Claudio Pe.Cl., in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda agricola (Omissis) , con atto affidato a sei motivi. Resiste la GENERALI ITALIA Spa, quale successore della TORO ASSICURAZIONI Spa, con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia. Il ricorrente ricorda di aver chiamato in causa la società TORO ASSICURAZIONI, la quale si era costituita con una comparsa di tre sole facciate, nella quale aveva eccepito la prescrizione del diritto e aveva contestato l'esistenza del danno e il contenuto della domanda dell'attore. In tale comparsa, però, la società assicuratrice non aveva eccepito alcunché in ordine all'esistenza, alla validità e all'efficacia e operatività del contratto. Nonostante il contenuto limitato della comparsa, il Tribunale aveva ritenuto implicitamente il rischio escluso dalla polizza, in quanto rientrante nelle ipotesi di cui agli articolo 2043 e 2051 cod. civ.; tale statuizione era stata oggetto di appello, ma la Corte di merito non l'avrebbe neppure esaminata. Ne consegue che l'operatività della polizza dovrebbe dedursi dal principio di non contestazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., cioè del principio di non contestazione. Il motivo ricalca il precedente e si risolve nell'affermazione per cui, non avendo la società di assicurazione eccepito la non operatività della polizza, tale circostanza doveva essere ritenuta non contestata. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 cod. civ., per non avere la Corte d'Appello considerato che l'incidente era avvenuto, comunque, nel contesto della circolazione. La censura, dopo aver ricordato che nella giurisprudenza di legittimità il concetto di circolazione è stato esteso a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere, osserva che la sentenza avrebbe fornito un'interpretazione errata dell'articolo 2054 cit., perché il lancio di un sasso scagliato da un veicolo rientrerebbe comunque nel concetto di circolazione; per cui, una volta riconosciuta l'esistenza della colpa dell'assicurato, la sentenza avrebbe dovuto ritenere operativa la copertura assicurativa connessa alla circolazione. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3) e numero 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1374 cod. civ. e dell'articolo 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza totalmente trascurato che l'articolo 1, primo comma, del contratto di assicurazione stipulato con la società Toro prevedeva l'obbligo dell'assicuratore di garantire l'assicurato anche per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli in aree private e dal traino di rimorchi agricoli. Osserva il ricorrente che dal contenuto del contratto, trascritto nel ricorso e comunque prodotto in causa nel giudizio di primo grado, emergerebbe in modo evidente la sussistenza dell'obbligo dell'assicuratore per le ipotesi suindicate e, quindi, la necessità di ritenere operativa la manleva in favore dell'autore del danno. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà risultante dal contesto dell'atto. La censura si appunta sempre sul problema della non riconosciuta operatività della polizza della TORO ASSICURAZIONI. Il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe affetta da contraddittorietà. In un passaggio della motivazione, infatti, si dice che l'articolo 2054 cod. civ. non poteva essere applicato, nella fattispecie, in assenza di dimostrazione di un comportamento colposo del conducente. Poco dopo, però, la sentenza aggiunge che la manovra con le frese avrebbe dovuto allertare il conducente circa la possibile esistenza di un pericolo, il che significa che il pericolo sussisteva. La prevedibilità dell'evento avrebbe dovuto condurre la Corte di merito all'applicazione dell'articolo 2054 cod. civ. anche nel caso di specie. 6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 122 del codice delle assicurazioni, in relazione al concetto di circolazione. La censura - che ad avviso del ricorrente è la più grave di tutte, benché indicata nell'ultimo motivo di ricorso - si concentra sull'interpretazione della norma suindicata e sul concetto di circolazione. Il ricorrente afferma che l'articolo 122 cit. stabilisce che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 cit. e ricorda che la legge non fa distinzione tra tipi di veicoli e non esclude le macchine agricole. In base al diritto dell'Unione europea (direttiva 2009/103/CE), poi, l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile sussiste non solo a carico di chi metta in circolazione un veicolo a motore su una strada pubblica, ma anche a carico di chiunque faccia un uso del mezzo conforme alla sua destinazione . Consegue da tali regole generali che la circostanza per cui il trattore che ha causato il danno, al momento del fatto, veniva utilizzato per attività di falciatura, e dunque in modo conforme alla sua funzione abituale , avrebbe dovuto eliminare ogni dubbio. E la funzione abituale di un trattore agricolo è quella di svolgere lavori nei campi, per cui sarebbe contraria sia al diritto, sia al senso comune, l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la garanzia assicurativa non era operante perché il trattore agricolo non era stato usato in modo conforme alla sua destinazione. 7. La Corte ritiene che ragioni di economia processuale consiglino di esaminare il ricorso partendo dal sesto motivo, che lo stesso ricorrente dichiara essere quello principale, anche perché contiene una sorta di sintesi e di riepilogo di tutte le censure formulate nei motivi precedenti. La questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi non costituisce, ovviamente, una novità, perché la definizione del concetto di circolazione - finalizzata a stabilire se sia operativa o meno la relativa assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - è stata oggetto di numerose pronunce di legittimità e anche della Corte di giustizia dell'Unione europea. Quello che, probabilmente, costituisce la vera novità del caso odierno è l'assoluta particolarità della vicenda che ha determinato il fatto dannoso: un mezzo agricolo che, lavorando all'interno di un terreno per lo svolgimento di un lavoro agricolo, lancia un sasso, il quale oltrepassa il confine ed entra nell'abitacolo di una vettura che transitava, sfortunatamente, proprio in quell'attimo sulla strada che costeggia quel terreno è davvero un evento quasi incredibile. E tuttavia, la Corte nulla può dire sulla dinamica dell'evento, che è stata accertata nei due gradi di merito con pronunce conformi, per cui si deve assumere ormai come dato pacifico e indiscutibile che i fatti siano andati esattamente come si è appena detto. Si tratta, dunque, solo di stabilire se l'evento generatore del danno sia sussumibile o meno nel concetto di circolazione. 8. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, pur avendo motivato la propria decisione con una pluralità di argomentazioni serie, coerenti e meditate, non possa tuttavia essere condivisa. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015, numero 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all'articolo 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per responsabilità civile autoveicoli è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l'articolo 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza numero 21983 del 2021). Come si evince dalla lettura di queste decisioni, è irrilevante la natura, pubblica o privata, dell'area dove la circolazione si svolge, mentre ciò che assume rilievo decisivo è che l'utilizzazione del veicolo avvenga in modo conforme alla sua destinazione abituale ; di modo che rimane non coperta dall'assicurazione solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'articolo 2054 cod. civ. . Ipotesi, quest'ultima, ristretta ai casi di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone (così le Sezioni Unite nella sentenza numero 21983 del 2021). Senza necessità di esaminare l'ampia casistica in materia, si deve comunque ricordare che la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, numero 27759, 28 maggio 2020, numero 10024, 28 marzo 2022, numero 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, numero 30723). Rispetto a tale evoluzione giurisprudenziale, il caso odierno non fa eccezione. Pur nell'assoluta particolarità della fattispecie, infatti, è fuor di dubbio che la macchina agricola che materialmente scagliò il sasso dal quale è derivato il sinistro - macchina che la sentenza impugnata definisce come roto-falciatrice annessa ad un trattore - stava svolgendo la funzione per la quale era strutturata, cioè un lavoro agricolo. Nel corso di tale attività la macchina, mettendo in moto le proprie frese nell'atto di tagliare l'erba, determinò appunto il lancio del sasso. Non può quindi sostenersi, come afferma la Corte territoriale, che simile attività vada esclusa dal concetto di circolazione. La stessa sentenza impugnata, del resto, pur mettendo in evidenza la violazione dell'obbligo di custodia e di attenzione in capo al conducente, ha affermato che la manovra avvenne in prossimità del margine della strada e che il Pe.Cl. avrebbe dovuto provvedere al taglio dell'erba manualmente o con l'ausilio di attrezzi piccoli e dotati di moderata forza . Né assume importanza l'ulteriore affermazione secondo cui la fresatrice è un attrezzo agricolo per nulla deputato a circolare , perché comunque l'evento si determinò a causa del movimento di quel mezzo che stava svolgendo la funzione sua tipica e, quindi, nell'ambito del concetto allargato di circolazione fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità. 9. Alla luce delle precedenti considerazioni il sesto di motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare il profilo della operatività dell'assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli alla luce delle indicazioni della presente decisione. È tuttavia il caso di rilevare che la Corte d'Appello dovrà anche esaminare, preliminarmente, gli altri profili relativi alle eccezioni a suo tempo sollevate dalla TORO ASSICURAZIONI Spa (prescrizione e mancata denuncia del sinistro) le quali, a quanto risulta, non sono state oggetto di accertamento nei precedenti gradi di giudizio. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.