Appalto di servizi, diritto di recesso e termine di preavviso incongruo

La Suprema Corte enuncia due principi di diritto circa il regime applicabile al recesso in caso di natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto, nonché, in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, circa le conseguenze del recesso con termine di preavviso incongruo.

Questione e vicenda processuale La pronuncia in commento riguarda la domanda di nullità di un recesso da un contratto di affidamento di servizi nella specie, di guardiania notturna di un parcheggio . In entrambi i gradi del giudizio di merito veniva valorizzata l' incongruità del termine del recesso , essendo la relativa lettera datata 11.2.2015 , pervenuta alla Società destinataria in data 25.2.2015 e recando efficacia a decorrere dal 28.2.2015 se ne traevano, però, conseguenze pratiche opposte il primo giudice accoglieva la domanda di nullità il giudice d'appello dichiarava la legittimità del recesso, procedendo d'ufficio a determinare il termine congruo nella specie, 60 giorni dalla data di ricezione della lettera e differendo alla scadenza del detto termine l'efficacia del recesso.   La soluzione della Cassazione I giudici di legittimità confermano la correttezza della decisione d'appello , enunciando i seguenti principi di diritto in tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto A trova applicazione l' articolo 1671 c.c. , in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l' appalto sia a tempo determinato oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione B viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile , ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell' articolo 1569 c.c. in tema di contratto di somministrazione a tempo indeterminato , ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex articolo 1569 c.c., salvo per il giudice il potere di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione – il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.   Inquadramento normativo Rilevano le seguenti norme articolo 1677 c.c. , secondo cui ove l'appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme dedicate all'appalto nonché quelle relative al contratto di somministrazione articolo 1569 c.c. che, in tema di somministrazione, dispone che se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione.   Diritto di recesso e appalto di servizi a tempo determinato e indeterminato La Cassazione richiamando Cass. 4783/1983 e 3343/1933, nonché Cass. 3530/1983 afferma che con riferimento all' appalto di servizi a tempo determinato , la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l'appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diritto potestativo di recesso ad nutum ex articolo 1671 c.c. , che può essere esercitato per qualsiasi ragione sull'obbligo di indennizzo verso l'appaltatore si veda Cass. 29675/2024 e 15335/2024 si veda altresì Cass. 8254/1997 , nonché Cass. 6873/2013 , 17807/2011 , 1874/1984 , 4783/1983 e 447/1956 nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici senza predeterminazione della sua durata , invece, il recesso che ciascuna delle parti intenda esercitare postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante, avuto riguardo alla natura del servizio appaltato senza la previsione di alcun indennizzo, in linea col principio della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato .   Recesso con termine di preavviso non congruo conseguenze Posto dunque che a garanzia dell'appaltatore, basta ma è necessario che la manifestazione della volontà del committente di liberarsi dal rapporto obbligatorio debba essere preceduta da un adeguato preavviso allo scopo di consentire al prestatore di organizzare per tempo tale cessazione , il giudice deve, in ogni caso, valutare la congruità del preavviso, in quanto richiesto dalla legge cfr. Cass. 1496/1977 . Dunque, il termine “congruo” di preavviso attiene al quomodo dell'esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo quid . Ne consegue che, ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso .

Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.