Nuovo intervento dell’Adunanza Plenaria sull’interpretazione dell’art. 105 c.p.a.

Il Consiglio di Stato interviene su un caso di particolare rilevanza nell’ambito del diritto amministrativo, relativo all’assegnazione di contributi pubblici per la valorizzazione della cultura teatrale nel periodo post-pandemico. In essa si affronta, tra gli altri temi, la questione della legittimità della riformulazione della graduatoria e della dichiarazione di improcedibilità del ricorso in primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorso nasce dall'impugnazione da parte di una S.r.l. della determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Napoli che, in seguito ad un riesame richiesto da una associazione, aveva modificato la graduatoria dei soggetti beneficiari, riducendo drasticamente il contributo inizialmente assegnato alla ricorrente. La società ha impugnato la decisione dinanzi al TAR Campania, il quale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , in ragione della mancata rendicontazione delle spese entro il termine perentorio previsto dal bando. Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado , accogliendo i primi tre motivi di appello, incentrati sull'erronea dichiarazione di improcedibilità. Segnatamente, la Corte ha evidenziato che l'erronea riformulazione della graduatoria non escludeva l'interesse della ricorrente all'accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato la mancata rendicontazione non poteva giustificare la carenza di interesse a ricorrere, essendo intervenuta in un momento successivo rispetto alla formazione della graduatoria anche qualora l'annullamento degli atti impugnati non avesse comportato il ripristino dell'originario contributo, la ricorrente conservava comunque un interesse risarcitorio .   Un punto di interesse nella sentenza riguarda la distinzione tra le condizioni dell'azione e l'interesse ad agire , due concetti distinti, ma spesso confusi. Le condizioni dell'azione rappresentano i presupposti essenziali affinché un giudice possa pronunciarsi su una domanda. In base all' articolo 100 c.p.c. , affinché un'azione sia ammissibile, è necessario che il ricorrente dimostri di avere un interesse concreto ed attuale alla decisione. Le principali condizioni dell'azione sono la legittimazione ad agire , ovvero la titolarità della posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento giuridico l'interesse ad agire , inteso come la necessità di ottenere una tutela giurisdizionale per soddisfare una propria esigenza concreta e non meramente astratta.   L' interesse ad agire è, invero, una nozione più specifica, che si riferisce alla necessità e all'utilità della pronuncia giudiziale rispetto a una determinata situazione giuridica. Esso deve essere concreto, attuale e personale . Il principio generale stabilisce che l'interesse ad agire non deve limitarsi alla sola esigenza di ottenere un accertamento astratto, ma deve implicare un' effettiva utilità per il ricorrente . Nel caso in esame, il TAR ha erroneamente confuso le due nozioni , ritenendo che la mancata rendicontazione delle spese da parte di AG Spettacoli determinasse la carenza di interesse a ricorrere. Tuttavia, come correttamente osservato dal Consiglio di Stato, l'interesse ad agire della società non veniva meno per il semplice fatto che l'ente amministrativo avesse modificato retroattivamente la graduatoria e ridotto il contributo. Infatti la società aveva un interesse concreto all'annullamento dell'atto impugnato , poiché la sua posizione in graduatoria era stata ingiustamente modificata la mancata rendicontazione non incideva sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato , ma era solo una conseguenza della successiva riformulazione della graduatoria la società conservava comunque un interesse risarcitorio per le spese sostenute in previsione della ricezione del contributo.   In altre parole, l'interesse ad ottenere un risarcimento del danno permaneva integro e giustificava il mantenimento del giudizio al contrario di quanto ex adverso sostenuto dal giudice di prima cure. I quesiti deferiti all'Adunanza Plenaria Nel contempo, il Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza Plenaria due quesiti fondamentali «se, nel caso di erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse , il Consiglio di Stato debba pronunciarsi nel merito della controversia ovvero se, in applicazione dell' articolo 105 c.p.a ., debba rimettere la causa al giudice di primo grado affinché quest'ultimo eserciti la propria cognizione piena e garantisca il principio del doppio grado di giudizio». «se, nei casi in cui la riformulazione dell'atto amministrativo impugnato abbia determinato un pregiudizio per il ricorrente, la valutazione sull'interesse ad agire debba essere condotta esclusivamente in relazione alla possibilità di ottenere la riforma dell'atto stesso o se debba tenere conto anche dell' interesse risarcitorio derivante dal danno ingiusto subito ».   La rimessione della questione all'Adunanza Plenaria assume un rilievo decisivo, in quanto mirano a chiarire due profili essenziali per l'effettività della tutela del ricorrente. La corretta interpretazione dell'articolo 105 c.p.a . il primo quesito solleva il dubbio se, in caso di erronea declaratoria di improcedibilità, il Consiglio di Stato debba pronunciarsi direttamente nel merito o se, per garantire il principio del doppio grado di giurisdizione, debba rimettere la causa al TAR. Questo interrogativo è cruciale perché investe direttamente il ruolo del giudice d'appello e la necessità di preservare la funzione del primo grado di giudizio, evitando che errori di rito precludano l'accertamento della fondatezza delle pretese dei ricorrenti. Sul punto, si ricorda che già la sentenza dell'Adunanza Plenaria numero 16/2024 aveva evidenziato che l'elenco delle ipotesi di annullamento con rinvio ex articolo 105 c.p.a. pur avendo carattere tassativo, poteva essere suscettibile di una lettura estensiva in casi di errori evidenti che impediscono l'accesso al merito della controversia. L'autonomia dell'interesse risarcitorio il secondo quesito è altrettanto rilevante, poiché riguarda la possibilità di proseguire l'azione giurisdizionale anche quando l'interesse all'annullamento dell'atto sia venuto meno, ma permanga un interesse a ottenere un ristoro per il danno subito.   Se l'Adunanza Plenaria confermerà l'orientamento secondo cui l'interesse risarcitorio è sufficiente a mantenere in vita il giudizio , si rafforzerà la tutela sostanziale del ricorrente , impedendo che la sopravvenuta impossibilità di ottenere l'effetto conformativo dell'annullamento possa escludere qualsiasi forma di tutela giurisdizionale. A tal riguardo, si rimanda alla lettura della Adunanza Plenaria numero 8/2022 la quale aveva già affermato che il risarcimento del danno può costituire di per sé un interesse autonomo alla prosecuzione del giudizio, purché il pregiudizio lamentato sia riconducibile all'atto impugnato e non meramente ipotetico. La soluzione che sarà adottata dall'Adunanza Plenaria potrà incidere significativamente sulla giurisprudenza amministrativa, delineando con maggiore chiarezza i criteri per la dichiarazione di improcedibilità e per la rimessione al primo grado di giudizio . In particolare, la risposta ai quesiti deferiti avrà effetti pratici rilevanti sulla protezione delle situazioni giuridiche soggettive, contribuendo a evitare che errori del giudice di primo grado privino il ricorrente della possibilità di ottenere una decisione nel merito.

Presidente Caponigro - Relatore Gallone Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.