Remissione di querela: l’omessa comparizione in udienza legittima la pronuncia di estinzione del reato

L’imputato a conoscenza o comunque posto nelle condizioni di conoscere l’intervenuta remissione di querela che non compare alle udienze successive integra quella situazione di mancanza di ricusazione idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 155, comma 1, c.p.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui « l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra , ex articolo 155, comma primo, cod. pen.,  la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato ». Nel caso esaminato infatti, il ricorrente lamentava la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, circostanza su cui la Corte di Appello non si pronunciava pur essendo stata questa acquisita già dal giudice di primo grado ed espressamente richiesta in atto di appello. Secondo il Collegio il ricorso è fondato. Preliminarmente rileva che la persona offesa effettivamente rimetteva querela, ma che nulla risulta agli atti circa l'accettazione della remissione, oppure l'espressa o tacita ricusazione da parte del ricorrente. Ciò posto, dal caso di specie, letto alla luce delle massime di esperienza, emerge che l'imputato fosse a conoscenza o comunque posto nelle condizioni di conoscere, tramite il difensore di fiducia, l'intervenuta remissione di querela cosicché l'omessa comparizione di questo alle udienze successive integra la situazione di mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato , ai sensi dell' articolo 155 comma primo, cod. pen.

Presidente Beltrani - Relatore Marra Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.