Arriva l’ok della Commissione Europea per la riforma fiscale del Terzo Settore

Via libera dalla Commissione Europea ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore, che saranno operativi a partire dal 1° gennaio 2026.

Il nostro ordinamento è basato su un principio di “ sussidiarietà orizzontale ” articolo 118 Cost , pertanto, alcuni compiti e funzioni possono essere svolti non soltanto a livello statale, ma anche locale o da cittadini costituiti in associazione. Ciò sta a significare che gli enti del Terzo Settore sono legittimati a promuovere iniziative sociali e culturali a beneficio dell’intera collettività rivestendo il ruolo di amministratori della “cosa pubblica”.  Al fine di incentivare l’attività svolta da tali enti, come spesso accade, è scesa in campo la finanza pubblica prevedendo una serie di sussidi e di agevolazioni. In primis , è stata prevista la defiscalizzazione degli utili registrati dall’Ente , i quali abbiano come destinazione lo svolgimento dell’attività statutaria ovvero l’incremento del patrimonio dell’ente. In altre parole, se dallo svolgimento dell’attività derivino per gli enti del Terzo Settore degli utili, questi ultimi, piuttosto che essere tassati in via ordinaria ai fini delle imposte dirette, saranno esenti da tassazione . Tali utili, infatti, sono ben diversi da quelli maturati dalle associazioni con finalità lucrative ove assumono la veste di veri e propri guadagni. Gli utili maturati dagli enti del Terzo Settore devono essere reinvestiti con vincolo di destinazione. Si configura, dunque, una neutralità fiscale la quale richiede come condizione, però, che gli utili siano, appunto, destinati alle attività dell’ente oppure ad un incremento patrimoniale. Solo in presenza di tale presupposto l’ordinamento giuridico applica la detassazione derogando al principio generale della capacità contributiva.  Non solo. La riforma fiscale ha previsto specifici incentivi per gli investitori , ampliando le opportunità di finanziamento per gli enti del Terzo Settore. Una sorta di bonus sociale che consente a coloro che decidano di “donare” somme di denaro in favore degli enti del Terzo Settore di godere di appositi benefici fiscali. Il beneficio riguarda le persone fisiche, imprese ed altri enti che decidano di finanziare dei progetti sociali. Per beneficiare di tali agevolazioni, gli enti del Terzo Settore devono presentare progetti dettagliati , come ad esempio, quello di recupero di beni immobili abbandonati, etc. Assume, infatti, rilevanza la finalità perseguita e l’esigenza di contribuire al benessere della collettività.  Tra le novità vi è anche il riconoscimento in favore delle Associazioni di promozione sociale APS e alle Organizzazioni di volontariato ODV con entrate inferiori a 130.000 euro di benefici sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Tra le novità della riforma vi è anche l’introduzione dei cd. titoli di solidarietà , il cui trattamento sarà equiparato ai titoli di Stato. I titoli di solidarietà consentono agli enti del Terzo Settore di raccogliere fondi per finanziare la propria attività. Come noto, la Riforma della fiscalità del Terzo settore, che entrerà in vigore a partire dal 2026 , era subordinata al placet della Commissione Europea che doveva pronunciarsi sulla compatibilità di tali incentivi e agevolazioni con il divieto di aiuti di stato . Sono, infatti, vietati , secondo la disciplina europea, tutti quei sussidi che alterino la concorrenza articolo 107 e 108 TFUE , a meno che non siano accompagnati da una adeguata giustificazione.  Ebbene la Commissione ha ritenuto la riforma fiscale del Terzo Settore coerente e non pregiudizievole della disciplina europea in tema di divieto di aiuti di Stato . Sono, infatti, considerati compatibili con il mercato interno gli «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo» articolo 107 TFUE .