«Laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex articolo 95 c.p.c.».
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, che ha aggiunto «ove il difensore antistatario abbia pagato l'imposta di registro per esserne stato richiesto dall'ufficio, ha diritto , in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l'azione di regresso ». Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha constatato che l'avvocato aveva avviato un' azione esecutiva non solo per il credito della propria cliente, ma anche per il compenso professionale liquidatogli in veste di difensore antistatario dal Tribunale di Salerno. L'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione, al termine della procedura di pignoramento presso terzi, ha assegnato al creditore le somme dichiarate dovute, nonché le spese di lite al difensore . Dal titolo esecutivo , dunque, deriva la legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell'ordinanza e quindi anche al suo pagamento . Di conseguenza, nonostante le spese siano a carico del debitore esecutato, il procuratore distrattario è tenuto a pagare adempiendo l'obbligazione di pagamento del terzo delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall'ordinanza ex articolo 553 c.p.c. In base al titolo esecutivo, il procuratore antistatario è titolare dell'obbligazione tributaria , in quanto l'ordinanza ex articolo 553 c.p.c. prevede il pagamento di una somma con distrazione in favore del procuratore il pagamento dell'imposta di registrazione costituisce una forma di adempimento del terzo dell'obbligazione tributaria , da cui deriva un diritto di regresso al procuratore antistatario . Questa interpretazione rientra nel principio della capacità contributiva , in quanto evita di imporre obbligazioni tributarie a soggetti che non abbiano tratto alcun beneficio economico. Infine, la Suprema Corte sottolinea che tutte le parti coinvolte sono tenute al pagamento dell'imposta di registro e che questa responsabilità si estende a chiunque abbia preso parte al procedimento e sia interessato dagli effetti della decisione. L'obiettivo di questa norma è di rafforzare la posizione dell'Erario nei confronti dei contribuenti per una riscossione efficace delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
Presidente Di Pisa – Relatore Balsamo Fatti di causa 1. L'avv. OMISSIS proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta del registro in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno all'esito della procedura esecutiva presso terzi, nr. Rg 2599/12, promossa da OMISSIS nei confronti dell'Inps, quale debitore del OMISSIS terzo pignorato. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente in punto di spese. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest'ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione a carico del contribuente dell'imposta del registro. Avverso la sentenza della Commissione regionale, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. Motivi di diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione, si denuncia la violazione degli 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. , adducendo la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, per non essere egli parte nel giudizio di esecuzione, ma solo procuratore antistatario della parte creditrice. 2. Il motivo è infondato. Risulta accertato dalla Commissione Tributaria Regionale - e la circostanza non risulta confutata dal ricorrente - che il legale ha azionato esecutivamente non solo il credito della propria assistita, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore antistatario, dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro. L'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione, all'esito della procedura di pignoramento presso terzo, ha assegnato al creditore le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore, nonché al difensore le spese di lite come liquidate. 2.1. Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento Cass. sez. trib., 29/01/2008, numero 1925 conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, numero 29158 . 2.2. Ebbene, questa Corte cfr. Cass. 31232/2021 , con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è giudizio e che vede in causa le stesse parti, ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce cfr. Cass. 16061/2020 numero 20017/2022 secondo cui, laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell' articolo 553 c.p.c. , ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex articolo 95 c.p.c. . Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l'imposta di registro per esserne stato richiesto dall'ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l'azione di regresso Cass., 27/06/2011 Sez. 1, Sentenza numero 2500 del 21/02/2001 . 3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.