CNF: sì all’iscrizione nel registro praticanti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri

Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel registro dei praticanti, anche se successivamente non potranno iscriversi all'albo degli avvocati, applicandosi la norma generale articolo 41, comma 4, legge numero 247/2012 che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza numero 327/2024, pronunciandosi sul ricorso presentato da un carabiniere che si era visto negare la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti. Nel caso in esame, la decisione di respingere la richiesta di iscrizione all'Ordine si fondava sul rilievo dell’ appartenenza del richiedente all’Arma dei Carabinieri , in quanto «la qualifica di pubblico ufficiale con il connesso dovere ex articolo 361 c.p. e 347 c.p.p. di denunziare ai superiori e all’A.G. la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza cui sono sottoposti sia gli avvocati che i praticanti». Il ricorrente presentava istanza al CNF, contestando l'esistenza di motivi ostacolanti l'iscrizione nel Registro dei praticanti in virtù della decisione numero 248/2021 del CNF che, contrariamente all'indirizzo precedente, aveva accolto esplicitamente il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione ammettendo la possibilità di iscrizione. Il CNF ha ritenuto il ricorso fondato «con orientamento recente, da cui questo Collegio non intende discostarsi, il Consiglio cfr. sentenza 248/2021 , rifacendosi alla pronuncia della Corte di Cassazione ammette la possibilità di iscrizione di soggetto appartenente alle FF.OO. o alle FF.AA. nel registro dei praticanti sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l’iscrizione nell’Albo , applicandosi , anche in questi casi, la norma generale che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato articolo 41, comma 4 della legge numero 247/12 », a patto che vengano adottati accorgimenti di fatto quali la «individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notitia criminis ai superiori e all’autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati». Nel caso di specie, il ricorrente ha evidenziato al COA che la richiesta di iscrizione riguardava un circondario diverso da quello in cui svolgeva il servizio e che il rischio di conflitti sarebbe stato limitato mediante accorgimenti pratici , come limitare la pratica ad affari esenti da commistioni ed escludere il patrocinio sostitutivo. Di conseguenza, il ricorso viene accolto .

CNF, sentenza numero 327/2024