La presunzione di conoscenza dell’avviso di convocazione di cui all’articolo 1335 c.c. può essere superata dalla prova contraria del destinatario qualora dimostri di essere stato impossibilitato a ricevere l’atto per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, il destinatario era ricoverato in ospedale e non gli era possibile prendere conoscenza dell’avviso, così la delibera assembleare è stata annullata in quanto il condomino non aveva potuto partecipare all'assemblea a causa di un impedimento oggettivo e non imputabile.
Il caso La pronuncia della Corte distrettuale partenopea si incentra sulla validità di una delibera condominiale e sulla applicazione delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea, con particolare riferimento al principio della «presunzione di conoscenza» degli atti recettizi di cui all'articolo 1335 c.c. L'oggetto della controversia ricade sul rispetto del termine minimo di cinque giorni per la convocazione dell'assemblea, previsto dall'articolo 66, comma 3, Disp. att. c.c., e la determinazione del momento in cui l'appellante, destinatario dell'avviso di convocazione, ha effettivamente acquisito conoscenza dello stesso. Presunzione di conoscenza degli atti recettizi L'articolo 1335 c.c. stabilisce un principio fondamentale in tema di atti recettizi (nel caso di specie, convocazione della assemblea condominiale): l'atto si considera conosciuto dal destinatario quando giunge al suo indirizzo senza necessità che ne prenda materiale conoscenza. La legge presuppone che l'atto sia ricevuto dal destinatario quando perviene all'indirizzo, salvo che il predetto dimostri che, per causa a lui non imputabile, non sia stato in grado di prendere conoscenza dell'atto. Questa presunzione di conoscenza, tuttavia, non è assoluta e può essere superata da una prova contraria fornita dal destinatario, come nel caso in cui egli sia stato nella impossibilità concreta di ricevere l'atto. Nel caso trattato, l'appellante ha fornito una documentazione idonea a provare che, sebbene l'avviso di convocazione era stato formalmente depositato nella sua cassetta postale (il 31 maggio 2017), egli si trovava ricoverato in ospedale (precisamente dal 31 maggio all'8 giugno 2017), quindi durante il periodo in cui avrebbe dovuto prendere conoscenza dell'avviso. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che tale situazione costituiva un impedimento oggettivo non imputabile all'appellante sicché non ha potuto ricevere la convocazione in tempo utile. Ha quindi superato la presunzione di conoscenza prevista dall'articolo 1335 c.c. riconoscendo che l'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto era dovuta ad un evento imprevisto e non dipendente dalla volontà dell'appellante. Rispetto del termine minimo di convocazione L'articolo 66, comma 3, Disp. att. c.c. prescrive che l'avviso di convocazione deve essere inviato con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'adunanza. Nel caso di specie, l'appellante ha sostenuto che la convocazione, seppur formalmente ricevuta il 31 maggio 2017, non rispettasse tale termine, in quanto la comunicazione effettiva (quella che avrebbe dovuto consentire la piena conoscenza dell'avviso) si sarebbe verificata solo dopo la sua impossibilità di accedervi durante il ricovero ospedaliero. La convocazione non sarebbe stata ricevuta nei termini necessari per una partecipazione adeguata all'assemblea del 9 giugno 2017. La Corte partenopea ha accolto le ragioni dell'appellante rilevando che il termine di cinque giorni tra la ricezione dell'avviso e la data della riunione non era stato rispettato. Inoltre, considerando la documentazione prodotta dall'appellante che comprovava la sua assenza per il ricovero ospedaliero, la Corte ha escluso che l'assemblea era valida in quanto il diritto di partecipazione dell'appellante non era stato adeguatamente tutelato. Conclusione La decisione della Corte d'Appello di Napoli si innesta in un quadro giuridico consolidato secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall'articolo1335 c.c. non può essere applicata automaticamente, ma deve essere valutata alla luce di circostanze concrete. Nel caso esaminato, ha riconosciuto che, nonostante la formalità dell'avviso di convocazione, l'appellante non ha avuto la possibilità effettiva di partecipare all'assemblea condominiale a causa di un impedimento oggettivo - il ricovero ospedaliero - che ha escluso ogni possibilità di presa di conoscenza dell'atto. I giudici di appello hanno riformato la sentenza di prime cure annullando la delibera assembleare impugnata. La pronuncia conferma la centralità del diritto di partecipazione del condomino alle assemblee condominiali e ribadisce l'importanza del rispetto dei termini di convocazione affinché possa esercitare i propri diritti. Hanno inoltre sottolineato che, in presenza di circostanze straordinarie che impediscono la conoscenza tempestiva dell'avviso di convocazione, la presunzione di conoscenza dell'atto non può essere applicata in modo rigido.
Presidente - Relatore De Tullio L'inammissibilità dell'appello Il Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'articolo 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado. L'eccezione dev'essere disattesa. La Corte di legittimità ha predicato che gli articolo 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. numero 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. numero 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., numero 27199/2017; Cass. numero 13535/2018; Cass. numero 20066/2021; Cass. numero 33843/2021; Cass. numero 40560/2021; Cass. numero 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. numero 36489/2022; Cass. numero 1538/2023; Cass. numero 16218/2023; Cass. numero 10891/2023; Cass. numero 17709/2023; Cass. numero 18023/2023). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. numero 24048/2021). Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Nola e le censure formulate avverso la decisione di prime cure. L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato CP_1 sotto il profilo di cui all'articolo 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata ormai ad essere assorbita dalla decisione di merito. L'impugnazione della delibera Parte_1 ha dedotto, a sostegno del gravame, che la delibera condominiale del 9.6.2017 è viziata ed il Tribunale ha erroneamente pronunciato, in violazione degli articolo 66 disp. att. cod. civ., 1335 e 2697 cod. civ., perché l'avviso di convocazione dell'assemblea deve concedere almeno 5 giorni liberi fra il suo ricevimento e l'adunanza e la data di effettiva conoscenza va individuata in base alla regola generale dell'articolo 1335 cod. civ., per il quale ogni dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non dimostri la sua “incolpevole impossibilità” di averne avuto notizia. Ha ricordato che, nella specie, l'avviso di convocazione è stato depositato nella sua cassetta postale soltanto il 31.5.2017, allorquando lui si trovava ricoverato presso la Clinica (omissis) di Acerra e, quindi, era nell'impossibilità di averne conoscenza. Ha aggiunto che il perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata, in caso di mancata consegna, avviene decorsi 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dal ritiro del piego se anteriore (Cass. numero 25791/2016). Pertanto, nel caso de quo, i 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, avvenuta 31.5.2017, sono caduti oltre la prima adunanza fissata per l'8.6.2017. Ha precisato, con riferimento al disposto di cui all'articolo 1335 cod. civ., che “… - non può ritenersi avverata la presunzione di conoscenza con il semplice avviso di deposito che non contiene alcuna indicazione sui contenuti della lettera; - L'avviso di convocazione, in quanto atto privato, è disciplinato dall'articolo 1355 cc. secondo cui la proposta, accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciuti al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avene notizia”. Ha sostenuto che è stata da lui fornita, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 183 cod. proc. civ., la prova documentale (il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria) di essere stato ricoverato dal 31.5.2017 all'8.6.2017 presso la Clinica (omissis) di Acerra e, quindi, di non aver potuto avere notizia dell'avviso di convocazione assembleare. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere vinta la presunzione prevista dall'articolo 1335 cod. civ. I motivi meritano accoglimento entro i limiti che seguono. Costituisce circostanza non contestata tra le parti che Parte_1 ricevette la convocazione per l'assemblea dell'8.6.2017 (in prima convocazione) il 31.5.2017, mediante lettera raccomandata, non consegnata per sua assenza, con conseguente rilascio, da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità l'avviso di convocazione è un atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari e si tratta atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell'articolo 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal destinatario), in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma (Cass. numero 8275/2019; Cass. 23396/2017; Cass. 29237/2017). Inoltre, la presunzione in discorso può essere superata dalla prova contraria dell'impossibilità di avere avuto conoscenza materiale dell'atto ricettizio (Cass. numero 4352/1999; Cass. numero 758/2006; Cass. numero 17417/2007; Cass. numero 17204/2016). Stabilito, dunque, che la convocazione si sarebbe perfezionata il 31.5.2017 e non, come sostenuto dall'appellante il 10.6.2017, e che ricorrono i presupposti per l'operatività della praesumptio iuris tantum, si tratta ora di chiedersi se Parte_1 ha fornito la prova contraria, ossia l'essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di aver notizia della convocazione all'assemblea condominiale ex articolo 1335 c.c. Al quesito deve darsi risposta positiva. L'appellante ha eccepito di non aver avuto la concreta ed effettiva possibilità di conoscere la convocazione dell'assemblea di cui è causa, nei termini preclusivi di cui all'articolo 183, comma 6 numero 1) cod. proc. civ., quindi tempestivamente, poiché tale norma prevede la possibilità di domande ed eccezioni nuove, nei limiti della emendatio libelli. Infatti, la deduzione in esame non ha introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione o alterato l'oggetto sostanziale della domanda ed i termini della controversia già incardinata. Ha tempestivamente depositato, in allegato alla memoria ex articolo 183, comma 6 numero 2 cod. proc. civ., certificazione attestante il ricovero presso la “Casa di Cura (omissis)” dal 31.5.2017 all' 8.6.2017, nonché documentazione di Trenitalia S.p.a., datore di lavoro del Pt_1 attestante l'assenza dal lavoro per malattia nel periodo dal 26 maggio all'11 giugno 2017. In definitiva, Parte_1 ha esaustivamente provato l'impossibilità di acquisire in concreto la conoscenza della convocazione all'assemblea condominiale per un evento incolpevole ed estraneo alla sua volontà e la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, della presunzione di cui all'articolo 1335 cod. civ. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del Tribunale di Nola va riformata, mediante accoglimento della domanda proposta da Parte_1 ed annullamento della delibera assembleare del 9.6.2017. Le spese del giudizio Il giudice dell'impugnazione, allorché riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 4 comma 1 ed al valore della controversia, determinato, non sulla base dell'importo dovuto dall'attore, Parte_1 ma sulla base dell'intero contenuto della delibera del 9.6.2017, atteso che l'impugnazione è stata volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini (Cass. numero 9068/2022; Cass. numero 19250/2021). In mancanza di elementi idonei a stabilire il valore della controversia, questo va ritenuto indeterminato/bile e, pertanto, trovano applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, tabella 12 – Giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00, come da articolo 5 comma 6 d.m. 55/2014. Le spese restano a carico del Controparte_2 via (omissis), per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Raffaele Petrella, che ha reso la dichiarazione di cui all'articolo 93 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 733/2020, deliberata il 24.2.2020 e pubblicata il 20.5.2020 (numero 6156/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 e, per l'effetto, in 2) annulla la delibera assembleare del 9.6.2017; 3) condanna il Controparte_2 via (omissis), in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 130,30 per esborsi ed € 4.200,00 per onorario e, per il secondo grado, in € 181,95 per esborsi ed € 5.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Raffaele Petrella. Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2025.