Rottamazione quater: il processo è sospeso oppure si estingue?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovranno stabilire, in caso di adesione del contribuente alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con piano di dilazione rateale e pagamento parziale del debito rateizzato, se e come il giudizio tributario – tanto in sede di legittimità, quanto in sede di merito – possa essere definito senza attendere l’esito conclusivo della rateizzazione concordata.

Nell'ordinanza interlocutoria in commento, la Sezione Tributaria chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 c.d. “rottamazione quater” , con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti , procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'agente della riscossione, l'articolo 1, comma 236, l. 23 dicembre 2022, numero 197 imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse . Il rilievo della questione Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovranno stabilire, in caso di adesione del contribuente alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con piano di dilazione rateale e pagamento parziale del debito rateizzato, se e come il giudizio tributario – tanto in sede di legittimità, quanto in sede di merito – possa essere definito senza attendere l'esito conclusivo della rateizzazione concordata. La questione è ritenuta di particolare importanza in relazione sia ai riflessi patrimoniali per i contribuenti, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, sia alle ricadute deflattive sull'arretrato accumulato dalla giurisdizione in materia tributaria. Ciò trova conferma nella relazione inaugurale della Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2024, ove uno dei fattori ostativi alla decongestione del contenzioso tributario è stato identificato nella quiescenza dei giudizi interessati dal condono fino al 2028 , in evidente contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. La sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato Secondo la prima soluzione esegetica, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 e, nelle more del perfezionamento dell'adesione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell'esecuzione dei pagamenti previsti. Nella relazione illustrativa della legge 23 dicembre 2022, numero 197 si legge quanto segue «Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se invece le somme dovute non saranno integralmente pagate e quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà , la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti» come rilevato nella relazione redatta dall' Ufficio del Massimario e del Ruolo , «la citata relazione sembra affermare che le somme che il contribuente deve versare all'Agente della riscossione siano funzionali all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e che, conseguentemente, il predetto pagamento degli importi dovuti non possa dirsi riferito al solo piano degli effetti della definizione agevolata». Analogamente nel dossier parlamentare relativo alla Legge di Bilancio 2023 si conferma che «tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti». Nella circolare del 8 marzo 2017, numero 2/E l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che «la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata in caso di opzione per il pagamento rateale , ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute” questo elemento è stato valorizzato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo per sostenere che, in assenza del pagamento integrale delle somme dovute, non può “essere vanificato l'effetto innescato con la presentazione da parte del contribuente della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata, riscontrata dalla comunicazione dell'Agente della riscossione e con l'avvio dei pagamenti concordati sospensione del giudizio, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche e di avvio di nuove procedure esecutive o prosecuzione di quelle avviate e destinato naturaliter a condurre all'estinzione del giudizio riguardante i carichi oggetto della definizione, con contestuale estinzione del debito erariale». La definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione La seconda soluzione interpretativa prende le mosse dal principio costituzionale di ragionevole durata del processo ex articolo 111, comma 2, Cost. e rileva che il pagamento integrale non costituisce requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, presupponendo esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. Secondo l' Ufficio del Massimario e del Ruolo , «detto orientamento valorizza, innanzitutto il dato rappresentato dal fatto che la rottamazione quater prevede, alla pari delle precedenti, il necessario preliminare incontro delle volontà delle due parti interessate e che tale elemento potrebbe indurre a sostenere che la rottamazione, essendo riconducibile alla generale categoria dell'accordo tra le parti, si perfezioni, alla pari di qualsivoglia altro accordo, con lo scambio delle manifestazioni di volontà dei soggetti interessati e dunque, nel caso di specie, quando l'Agente della Riscossione, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla definizione agevolata, ne dà comunicazione al contribuente». Viene escluso altresì che possa configurarsi un danno erariale, giacché in caso di insufficiente, ritardato o omesso pagamento la definizione non produce effetti. A ciò si aggiunga che tale opzione ermeneutica «potrebbe valorizzare la duplice ratio della misura in parola che è, infatti, sì volta a favorire la riscossione dei tributi ma ha anche la natura di strumento deflattivo. Ed invero, soprattutto la rottamazione quater, in modo più spiccato rispetto alle precedenti, in considerazione degli obiettivi del P.N.R.R. riguardanti il settore “giustizia”, ha lo scopo di ridurre il carico del contenzioso tributario, obiettivo che sarebbe inevitabilmente frustrato dalla necessità di mantenere quiescente un numero rilevante di giudizi, tramite la loro sospensione, in astratto, fino al 2028, in attesa dell'integrale pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti». La definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse La terza impostazione ermeneutica esclude l'estinzione del giudizio sia ai sensi dell'articolo 1, comma 236, l. 23 dicembre 2022, numero 197, che presuppone l'integrale pagamento delle rate dovute, sia ai sensi dell' articolo 390 c.p.c. , non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale. Si rileva il sostanziale venir meno dell'interesse ex articolo 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti, e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire per la cessata conseguibilità di un'utilità residua dall'emanazione del provvedimento richiesto.

Presidente Stalla Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.