Ammissione al gratuito patrocinio: procedura accessoria del rapporto processuale principale

Il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, in quanto sub-procedimento, impone la necessità di coordinarlo con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex articolo 99, comma 1, d.P.R. numero 115/2002 avverso il decreto di revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché il procedimento regolato dagli articolo 702 bis e ss. c.p.c. ora 281 decies c.p.c. , secondo i giudici di merito, doveva essere introdotto con rituale ricorso ex articolo 281 undecies c.p.p , il quale necessita di sottoscrizione a norma dell' articolo 125 c.p.c. e deve contenere tutti i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, in particolare l'apposito mandato difensivo, al pari di qualsivoglia giudizio introdotto con procedimento civile semplificato di cognizione, non essendo sufficiente il richiamo alla nomina difensiva contenuto nel processo penale di riferimento. Il ricorrente proponeva dunque, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduceva, in primo luogo, violazione dell'articolo 99, comma 3, d.P.R. 215/2002 e dell' articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 , nonché erronea applicazione degli articolo 281 decies e 281 undecies c.p.p. Per la Suprema Corte il ricorso è meritevole di accoglimento. L'articolo 99, comma 3, d.P.R. 115/2002 infatti, stabilisce che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il rinvio operato da detta norma a tale procedimento è attualmente regolato, a seguito dell'intervento del d.lgs. numero 150 del 2011 , dal procedimento sommario di cognizione di cui all' articolo 702 bis c.p.c. , introdotto con articolo 51 della legge 18 giugno 2009. Sullo specifico tema del rito del processo di opposizione di cui al richiamato articolo 99, sottolinea il Collegio, si sono formati due orientamenti. Il secondo, che muove dai principi espressi dalle Sezioni Unite “Graziano”, numero 30181 del 2004, risulta ad oggi condivisibile. Secondo la sentenza richiamata, gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificarlo come « procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Tale assunto impone la necessità di coordinare il sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova, appunto in rapporto di incidentalità rispetto alla disciplina di cui agli articolo 584 e ss. c.p.p. Il mutato quadro normativo di riferimento infatti, non modifica tale aspetto. Cosicché i giudici di legittimità, confermano la persistenza valenza di tale orientamento circa la « natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo , rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento tra quell'autonomo e quello accessorio con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale e, quindi, con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito».

Presidente Di Salvo Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. N.A., per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa il 10/07/2024 dal Tribunale di Trani che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex articolo 99, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, avverso il decreto del 15/05/2023 con cui il Tribunale ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con l'anzidetto ricorso, la N.A. lamentava che il Tribunale avesse fatto decorrere gli effetti della revoca ex tunc e non dalla data della comunicazione, come previsto alla richiamata normativa. 2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il procedimento di cui trattasi è regolato dagli articolo 702-bis ss. cod. proc. civ. ora 281-decies cod. proc. civ. , conseguendone che esso avrebbe dovuto essere introdotto con rituale ricorso ex articolo 281-undecies cod. proc. penumero , il quale va sottoscritto a norma dell' articolo 125 cod. proc. civ. e deve contenere tutti i requisiti di cui all' articolo 281-undecies cod. proc. civ. , la parte dovendo rilasciare apposito mandato difensivo, al pari di qualsivoglia giudizio introdotto con procedimento civile semplificato di cognizione, non apparendo sufficiente il richiamo alla nomina difensiva nel processo penale di riferimento. 3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce, in primo luogo, la violazione dell'articolo 99, comma 3, d.P.R. 215/2002 e dell' articolo 14 d.lgs. 1° settembre 2011, numero 150 , nonché erronea applicazione degli articolo 281-decies e 281-undecies cod. proc. penumero in relazione al rito processuale , rilevando come il procedimento previsto dall'articolo 99 d.P.R. 115/2002 sia assoggettato alle regole del procedimento penale. In subordine, per l'ipotesi in cui si ritenesse applicabile al procedimento in questione l'articolo 281-undecies cd. proc. civ., che rinvia all' articolo 163 cod. proc. civ. quanto al contenuto dell'atto introduttivo, la difesa lamenta la violazione degli articolo 164 e 101 cod. proc. civ. , per non avere il Giudice, nel rilevare la questione, assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. La difesa deduce altresì violazione degli articolo 83 cod. proc. cv., 96 e 122 cod. proc. penumero , 24 e 111 Cost. e, in generale della normativa relativa alla rappresentanza in giudizio, osservando come la signora N.A. abbia rilasciato, in favore del difensore, apposita nomina e procura speciale, ritualmente depositata con il ricorso. Si duole, infine, della violazione degli articolo 96 cod. proc. penumero , nonché 101 e 182 cod. proc. civ., posto che nel processo penale la nomina del difensore spiega i propri effetti anche nei relativi procedimenti incidentali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. L'articolo 99, comma 3, d.P.R. 115/2002, stabilisce che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il rinvio operato da detta norma al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato era originariamente disciplinato dagli articolo 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, numero 794 , ed è attualmente regolato, stante l'intervento degli articolo 14 e 15 ad opera del d.lgs. 1° settembre 2011, numero 150 , dal procedimento sommario di cognizione di cui agli articolo 702-bis cod. proc. civ. , introdotto con l'articolo 51 della Legge 18 giugno 2009, con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. Sullo specifico tema del rito del processo di opposizione di cui al richiamato articolo 99, nella giurisprudenza di questa Sezione si sono formati due orientamenti. Uno, che considera il richiamo di cui al comma 3 dell'articolo 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli articolo 702-bis e segg. cod. proc. civ. , in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli articolo 14 e 15 d.lgs. 150/2011 , che hanno sostituito l' articolo 28 L. 794/1942 . Secondo tale indirizzo In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all' articolo 702-bis cod. proc. civ. , in forza del rinvio di cui all'articolo 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato Sez. 4, numero 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858 . L'altro orientamento ritiene invece che il procedimento relativo all'ammissione al patrocinio ed all'impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità. Si tratta di indirizzo che muove dai principi espressi dalle Sezioni unite, numero 30181 del 24/05/2004, Graziano, secondo cui gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria», imponendo la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli articolo 548 e ss. cod. proc. penumero Secondo la pronuncia numero 13230 resa da questa Sezione il 27/01/2022, Galloni non mass. , il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell' articolo 28 L. 794/1942 , con quella dell' articolo 14 d.lgs. 150/2011 , che espressamente rinvia agli articolo 702-bis e segg. cod. proc. civ. , non muta il quadro di riferimento. Il ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite Graziano relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in proprio, in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex articolo 125 cod. proc. civ. e distingue fra il procedimento, da ritenersi 'autonomo' relativo alla liquidazione dei compensi del custode e dell'ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile Sez. U civ., numero 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887 e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il rito cui accede cfr. anche Sez. 4, numero 15180 del 16/11/2016, dep. 2017, Missere, Rv. 269599 . In questa direzione, si colloca anche altra pronuncia di questa Sezione numero 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Mucci, Rv. 274908 che, dando atto della natura meramente compilativa del d.P. R. 115/2002 e della non ricettizietà del comma 3 dell'articolo 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali Di Dona numero 25 del 24/11/1999 , afferma l'abnormità del provvedimento con cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale l'abnormità risiedendo nella conseguente impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge. Resta, pertanto confermata, anche per l'odierno Collegio, la persistente valenza delle considerazioni sulla natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito in questo senso anche Sez. 4, numero 29385 del 26/05/2022, Vetrugno Andrea, Rv. 283424, massimata nei seguenti termini in tema di patrocinio a spese dello Stato, infatti, il rinvio al processo speciale per gli onorari di avvocato di cui all'articolo 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell' articolo 14 d.lgs. 1° settembre 2011, numero 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all' articolo 702-bis e segg. cod. proc. civ. , che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli articolo 76 e segg. d.P.R. numero 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale . 3. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Trani. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Trani.