In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato, la quota spettante a quest’ultimo deve considerare anche l’entità dell’assegno divorzile in modo tale che l’attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell’istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito al ricorso con il quale si contestava il fatto che all'ex moglie del defunto spettasse una quota della pensione di reversibilità decisamente superiore all'assegno di divorzio , mentre per la coniuge superstite era stata prevista una quota considerevolmente inferiore . I Giudici hanno accolto il ricorso, sottolineando che in caso di coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità , la ripartizione di quest'ultima deve essere effettuata considerando, oltre alla durata dei rispettivi matrimoni , anche altri elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento in questione. Nel caso in esame, la Corte di Appello aveva omesso di considerare l'entità dell'assegno divorzile, non ponderando correttamente tale elemento nel contesto della valutazione complessiva delle condizioni economiche dei coniugi. Tale decisione - secondo la Cassazione - non appariva, dunque, in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il requisito funzionale del trattamento di reversibilità è riconducibile al presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, fermo restando che non si tratta di una mera continuazione post mortem dell'assegno di divorzio, ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge , anche se il quantum , in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, deve essere modulato sulla base della verifica giudiziale, diretta ad accertare gli elementi in fatto, che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto .» Cass. numero 22434/2018 . In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con l'enunciazione del seguente principio di diritto «In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell' articolo 9, comma 3, l. numero 898 del 1970 , la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile , né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto , correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.»
Presidente Giusti - Relatore Reggiani Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.