La validità del mutuo c.d. solutorio – vale a dire quello contraddistinto dalla immediata destinazione della somma mutuata al ripianamento dei debiti pregressi – è questione tormentata. La soluzione al contrasto degli orientamenti di legittimità è stata brillantemente offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento.
Un mutuatario denunciava, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il comportamento illegittimo della banca con la quale aveva stipulato cinque contratti di mutuo. Ciò sul presupposto che le somme concesse non erano mai uscite dalle casse della mutuante la quale si era limitata ad estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti. Il Tribunale di Ferrara respingeva gli argomenti volti contestare la validità del contratto di mutuo . Anche la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione impugnata. Il fatto che l'importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti ipotecari doveva ritenersi legittimo e non privava il mutuo della sua causa in concreto. Di qui il ricorso per cassazione . Le tre questioni da risolvere La Seconda Sezione Civile della Corte Suprema, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ponendo, nella sostanza, tre quesiti la validità o meno del mutuo solutorio la possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, che il contratto di mutuo costituisca anche titolo esecutivo se l'eventuale risposta positiva ai primi due quesiti possa valere anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca «autonomamente e immediatamente» , vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi del mutuatario. Primo orientamento il mutuo solutorio è valido e non configura un pactum de non petendo Ripercorrono le Sezioni Unite, in apertura di sentenza, gli opposti indirizzi che si registrano sul tema in esame. Secondo un primo orientamento di legittimità, tradizionale e prevalente, il mutuo solutorio non è nullo , in quanto non contrario alla legge, né all'ordine pubblico. Difatti, l' accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo. Il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando che sia previsto l' obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. L'impiego del denaro mutuato per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. Il ripianamento delle passività costituisce soltanto una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario ne abbia potuto disporre. Ne deriva che un tale impiego non può considerarsi di per sé illecito in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell' inefficacia . Non si verifica, infine, una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente cfr. Cass. numero 5193/1991 Cass. numero 11116/1992 Cass. numero 1945/1999 . Più recentemente, cfr. Cass. numero 23149/2022 numero 37654/2021 Cass. numero 724/2021 Cass. numero 4694/2021 Cass. numero 16377/2023 Cass. numero 31560/2023 Cass. numero 5151/2024 Cass. numero 2779/2024 . Secondo orientamento il mutuo solutorio è operazione contabile non inquadrabile nel mutuo ipotecario Dall'altra parte del fiume si registra invece l'orientamento secondo cui, in sintesi, il mutuo solutorio configura un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro. Inoltre, si verifica l'effetto sostanziale di dilatare le scadenze dei debiti pregressi con conseguente applicazione dell' articolo 1231 c.c. ed i soli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista ciò in quanto manca l' animus novandi tenuto conto del fatto che nei contratti di mutuo solutorio non si rintraccia in genere alcuna espressa e inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione precedente . Ragion per cui il titolo esecutivo, azionabile dall'istituto di credito a fronte di un inadempimento del mutuatario, dovrà di conseguenza ritenersi costituito esclusivamente dal mutuo originario . Sempre in tale direzione, si ritiene necessario che la traditio realizzi effettivamente il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, comportando l'acquisizione della loro disponibilità da parte del secondo il che non può invece ravvisarsi nel caso in cui la banca già creditrice con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito v. Cass numero 20896/2019 Cass. numero 7740/2020 Cass. numero 1517/2021 . La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Ciò chiarito, le Sezioni Unite ritengono di risolvere il conflitto tra gli opposti orientamenti appena descritti dando continuità al primo indirizzo che si approccia alla questione adottando un metodo di analisi logico-giuridica. Viene ricordato che il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna traditio della cosa data a mutuo res , la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante . Non è allora necessaria la consegna materiale , ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem . Su questa via, reputano le Sezioni Unite che, con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita a prescindere dal successivo logicamente, anche se cronologicamente contestuale impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché dipendente dal primo , in quanto proprio dal primo reso possibile. Il mutuo solutorio non è mutuo di scopo e neppure pactum de non petendo Avvertono le Sezioni Unite che nel mutuo solutorio l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto e non ne caratterizza la causa come nel mutuo di scopo , bensì si colloca su di un piano ulteriore e distinto la disponibilità delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. Neppure è possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro . Nel mutuo solutorio tale spostamento sussiste ed è il presupposto dell'operazione l'accredito in conto corrente delle somme erogate non soltanto è sufficiente ad integrare la datio rei del mutuo, ma, anzi, proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito esistente. Viene osservato che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno «spostamento di denaro» deve essersi necessariamente verificato. Guardando poi alla prassi, l'operazione in discorso è spesso accompagnata non soltanto dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma anche da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto con variazione, a titolo di esempio, dei tassi di interesse, delle modalità di restituzione o di altre garanzie personali . Il mutuo solutorio e le strutture rimediali applicabili Le Sezioni Unite, volgendo l'attenzione alle strutture rimediali, osservano che non vi sono ragioni tali da giustificare una aprioristica stigmatizzazione di questa operazione in termini di nullità negoziale. Difatti, la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità. Se non è possibile escludere, in concreto, che il mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento , una tale finalizzazione dell'operazione rileva sotto il profilo dell' inefficacia revocatoria ordinaria o fallimentare , non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative Cass. numero 5034/2022 numero 3024/2020 numero 4202/2018 . Puntualizzano le Sezioni Unite che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato cfr. Cass. Sez. U. numero 33719/2022 Cass. numero 20576/2010 Cass. numero 23158/2014 Cass. numero 11695/2018 Cass. numero 18610 e Cass.numero 24725/2021 Cass. numero 15844/2022 . Né, infine, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. In questo caso, lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Il mutuo fondiario, viene precisato con ampi richiami di legittimità, non è mutuo di scopo. Conseguentemente, è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l' applicazione dei rimedi della nullità Cass. numero 26770/2019 Cass. numero 25793/2015 o della risoluzione del contratto Cass. numero 1517/2021 . In definitiva, l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta giuridicamente irrilevante e inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. Lungo tale via, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. Ciò perché gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, a dispetto di quanto avviene invece nel mutuo di scopo. Il mutuo solutorio quale titolo esecutivo e le conseguenze dell'atto dispositivo Le Sezioni Unite concludono il proprio percorso argomentativo evidenziando che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. «di giro» , presuppone che il mutuo si sia perfezionato con l'accredito delle somme sul conto corrente ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all' articolo 474 c.p.c. , costituisce valido titolo esecutivo . Quanto infine alla risposta al terzo quesito posto dall'ordinanza interlocutoria, la Sezioni Unite ribadiscono che l'atto dispositivo ─ vale a dire l'utilizzo delle somme logicamente anche se non cronologicamente successivo ─ è elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e non ne condiziona il perfezionamento. La movimentazione in uscita di somme dal conto operata in assenza di disposizioni dell'intestatario è condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati fermo restando che di contro occorrerebbe considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione , ma resta pur sempre fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito. In conclusione, l'eventuale illiceità di quell'atto non può valere a elidere l'accredito e la disponibilità giuridica delle somme mutuate. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Questo il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza in esame «il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo c.d. mutuo solutorio , in presenza dei requisiti previsti dall' articolo 474 cod. proc. civ. , costituisce valido titolo esecutivo ».
Presidente D’Ascola - Estensore Iannello Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.