Maltrattamento di animali: quali i presupposti per la configurazione del reato?

In materia di maltrattamento di animali, è necessario sottolineare la rilevanza per la configurazione del reato dell'accertamento di una condotta, attiva od omissiva, idonea ad essere posta in relazione causale con la sofferenza dell'animale, ed incompatibile con la natura dell'animale medesimo.

Nel caso in esame, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una in relazione al reato di cui all' articolo 727, comma 2, c.p. In particolare, il ricorrente lamentava vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non essendo state indicate dal giudice di merito le modalità della custodia e le condizioni asseritamente incompatibili con la natura dell'animale e dell'elemento soggettivo essendo stato richiamato il concetto di colpa in termini del tutto generici , nonché in ordine al nesso causale tra la presunta condotta negligente e la morte del cane , anche in relazione al tempo trascorso tra il rientro a casa e la decisione di chiamare il veterinario. La Suprema Corte, dichiarando fondato il ricorso, ha richiamato la precedente giurisprudenza che in materia di maltrattamento di animali aveva chiarito che «il reato permanente di cui all' articolo 727 cod. penumero è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze , incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note quali, ad esempio, gli animali domestici , al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali» cfr. Cass. numero 37859/2014 . I Giudici hanno ribadito, quindi, la rilevanza per la configurazione del reato, dell'accertamento di una condotta, attiva od omissiva, idonea ad essere posta in relazione causale con la sofferenza dell'animale , ed incompatibile con la natura dell'animale medesimo. Nel caso di specie, il giudice aveva erroneamente affermato la responsabilità dell'uomo titolare di una pensione per cani sulla scorta delle dichiarazioni del proprietario, riguardanti unicamente le condizioni del cane al momento del ritiro , «senza alcun tipo di approfondimento in ordine alle concrete modalità con cui il cane era stato ospitato nella pensione dell'imputato, né - tanto meno - alcun tipo di ricostruzione in ordine alle cause produttive del trauma, ed alla loro correlazione con l'attività del C.S » Alla luce di tali carenze motivazionali, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in diversa composizione.

Presidente Di Nicola - Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 05/07/2024, il Tribunale di Savona ha condannato C.S. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all' articolo 727, secondo comma, cod. penumero 2. Ricorre per cassazione il C.S., a mezzo del proprio difensore, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato difettando ogni concreta indicazione in ordine alle modalità della custodia, alle condizioni asseritamente incompatibili con la natura dell'animale e dell'elemento soggettivo essendo stato evocato il concetto di colpa in termini del tutto generici, senza alcuna concreta individuazione del comportamento antidoveroso e delle norme in ipotesi violate , nonché in ordine al nesso causale tra la presunta condotta negligente e le sofferenze e la morte del cane, anche in relazione al tempo trascorso, a detta dello stesso ricorrente, tra il rientro a casa e la decisione di chiamare il veterinario. Il ricorrente lamenta altresì il travisamento delle condizioni in cui l'animale aveva lasciato il centro del C.S., nonché l'inutilizzabilità dei documenti anonimi. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi formulati dal ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Devono invero integralmente condividersi le argomentazioni poste dal Procuratore Generale a sostegno della richiesta di annullamento con rinvio per i difetti motivazionali segnalati dalla difesa ricorrente. 2.1. Il reato contestato al C.S., titolare di una pensione per cani in Albenga fraz. Lecca , fa riferimento alle gravi sofferenze , alle evidenti difficoltà respiratorie riscontrate da S.G.L. al momento di riprendere in data OMISSIS la propria cagnetta, che aveva dovuto lasciare presso la pensione del C.S., nel precedente mese di gennaio, essendosi sottoposto ad un intervento chirurgico l'animale sarebbe deceduto il OMISSIS , non avendo avuto buon esito l'operazione eseguita dai veterinari . Il Tribunale pagg. 2 segg. della sentenza ha ritenuto senz'altro attendibile la ricostruzione dello S.G.L., ravvisando quanto meno una colpa del C.S. nelle modalità con cui il cane era stato trattato durante la permanenza nella pensione, ed ha disatteso la ricostruzione dell'imputato che, in sede di esame, aveva non solo escluso ogni addebito quanto alle modalità della propria detenzione, ma aveva anche radicalmente contestato che l'animale fosse stato ritirato dallo S.G.L. in condizioni precarie circostanza, quest'ultima, dimostrata dal fatto che lo S.G.L. aveva a lungo giocato sull'erba con il cane, prima di allontanarsi e raggiungere a piedi la stazione di Albenga percorrendo un tracciato impegnativo, con recinzioni da scavalcare . Il C.S. aveva altresì affermato cfr. pag. 4 che il trauma toracico da probabile investimento, riscontrato successivamente dal veterinario, poteva essersi verificato durante tale tragitto, precisando altresì che lo S.G.L. gli aveva richiesto somme di danaro per le spese sostenute e l'afflizione per la perdita dell'animale cfr. pag. 4 . 2.2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è ripetutamente affermato che «in tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all' articolo 727 cod. penumero è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note quali, ad esempio, gli animali domestici , al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali» cfr. tra le altre Sez. 3, numero 37859 del 04/06/2014, Rainoldi, Rv. 260184 -01 . Assume quindi una centrale rilevanza, per la configurazione del reato, l'accertamento di una condotta, attiva od omissiva, idonea ad essere posta in relazione causale con la sofferenza dell'animale, ed incompatibile con la natura dell'animale medesimo. Su tale dirimente questione, il Tribunale è rimasto del tutto silente. La responsabilità del C.S. è stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni dello S.G.L., che hanno riguardato unicamente le condizioni del cane al momento del ritiro, senza alcun tipo di approfondimento in ordine alle concrete modalità con cui il cane era stato ospitato nella pensione dell'imputato, né - tanto meno - alcun tipo di ricostruzione in ordine alle cause produttive del trauma, ed alla loro correlazione con l'attività del C.S D'altra parte, la ricostruzione offerta da quest'ultimo in sede di esame è stata disattesa, dal Tribunale, con argomentazioni palesemente tautologiche cfr. pag. 5 se la cagnetta è stata consegnata all'imputato in buone condizioni ed è stata restituita in condizioni di sofferenza la negligenza del titolare della struttura è evidente ovvero del tutto sganciate dalla concretezza della fattispecie quali il richiamo al dovere di verità del teste ed al diritto al mendacio spettante all'imputato cfr. pag. 4 , ovvero ancora connotate da apodittici richiami alla sufficienza della colpa, trattandosi di fattispecie contravvenzionale cfr. pag. 4, in cui il Tribunale ha ritenuto non decisive le testimonianze della difesa, attestanti l'impegno lodevole del C.S. nell'assistenza degli animali, essendo appunto sufficiente la colpa, senz'altro configurabile nel caso di specie , ad integrare il reato di cui al capoverso dell' articolo 727 cod. penumero . Tali lacune motivazionali appaiono tanto più evidenti ed insuperabili qualora si consideri che la versione del ricorrente, in ordine all'assenza di allarmi sulle condizioni del cane al momento del ritiro dello S.G.L. cfr. supra, § 2.1. , appare avvalorata, per un verso, dalla decisione di quest'ultimo di non utilizzare un taxi per raggiungere la stazione di Albenga come aveva fatto alla consegna dell'animale , ma di optare per una passeggiata con il cane che - secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale, sulla scorta di una mappa presente in un sito dedicato cfr. pag. 5 - deve essere durata quantomeno cinquanta minuti. Per altro verso, la difesa ha condivisibilmente valorizzato la precisazione resa in dibattimento dallo S.G.L. relativa alla chiamata del veterinario, avvenuta solo dopo cinque o sei ore dal rientro a casa cfr. pag. 13 ud. 08/05/2024 . Né tali perplessità possono ritenersi superabili attraverso il richiamo alla certificazione in atti, di cui neppure è stata precisata la data di redazione cfr. pag. 3 . 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa persona fisica.