Con la sentenza in commento, la Cassazione svolge alcune precisazioni in materia di compensi professionali ed imputazione di eventuali “acconti”, nonché di decorrenza degli interessi.
Sono due i motivi di censura accolti dalla Cassazione, in base ai quali il Supremo Collegio ribadisce e puntualizza importanti principi di diritto. Il caso Un avvocato agiva per recuperare i propri compensi azionando più procedimenti monitori. Venivano proposte altrettante opposizioni. Nel mentre, il cliente agiva con una azione di accertamento negativo in relazione ai presunti crediti azionati . L'avvocato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in altri procedimenti giudiziari di cui ad altre parcelle per le quali non erano stati emessi decreti ingiuntivi. Su invito del Tribunale adito, la parte attrice limitava la propria domanda di accertamento negativo ai soli crediti oggetto della domanda riconvenzionale . Così definito l'ambito del processo, il Tribunale, rigettata la domanda di accertamento negativo, accoglieva la domanda riconvenzionale del legale, tuttavia decurtata da una somma ritenuta dal Giudice già corrisposta dal cliente al professionista. Seguiva il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato. I motivi accolti dalla Cassazione l'errata applicazione del principio della non contestazione e l'imputazione del pagamento Secondo il ricorrente il Tribunale aveva erroneamente dichiarato estinta una parte del debito sul presupposto che l'avvocato non aveva contestato la circostanza di aver ricevuto il relativo pagamento . Per cui il Giudice di merito avrebbe fatto errata applicazione del principio della non contestazione, considerato che la parte debitrice non aveva indicato in maniera specifica quali delle pretese creditorie avanzate dal professionista sarebbero state estinte con l'asserito pagamento. Ciò in contrasto con quanto richiesto dall' articolo 115 c.p.c. , per cui l'allegazione deve essere specifica e non generica . Nel caso concreto, il ricorrente aveva ammesso di aver effettivamente ricevuto una somma, ma ciò in ragione dei plurimi rapporti professionali che avevano interessato le parti nel corso negli anni , mentre non aveva mai ammesso che si trattasse di acconti riferiti ai crediti azionati. Di conseguenza era specifico onere della parte debitrice allegare in maniera specifica a quali precisi diritti di credito si riferisse il versamento della detta somma. Pluralità di rapporti debitori ed imputazione del pagamento Secondo la Cassazione tale critica è fondata. Infatti, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta , ex articolo 1195 c.c., al creditore , il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario , subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione , ai sensi dell' articolo 1193 c.c. Nella fattispecie, osserva la Cassazione, non è in contestazione che tra le parti vi fossero plurimi rapporti professionali , sviluppatisi nel corso del tempo. Se un avvocato agisce contro il cliente per il pagamento di un determinato credito, riferito a ben determinate prestazioni, e il cliente eccepisce di avere pagato nel corso del tempo una somma di molto maggiore rispetto a quella richiesta, riferita indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del pagamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che l'avvocato non abbia specificamente contestato la ricezione della somma , ma si sia limitato a dedurre l'incongruenza fra l'importo oggetto della domanda e quello oggetto di eccezione. In conclusione, secondo i Giudici, quando la relazione fra la pretesa e il pagamento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento entro un ben delimitato ambito, il debitore non può limitarsi a postulare genericamente la «natura omnicomprensiva» del pagamento . Nel caso specifico, l'ordinanza gravata non si è attenuta a tali principi, avendo imputato la somma versata ai crediti oggetto di causa, senza però riscontrare la riferibilità dei pagamenti proprio ai compensi azionati in quel giudizio specifico. È giusto far decorrere gli interessi dalla data dal provvedimento anziché da quello della proposizione della domanda? Il Giudice di merito aveva individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi sulle somme liquidate a partire dalla data del provvedimento poi gravato per cassazione, anziché nella data di proposizione della domanda riconvenzionale da parte del professionista. Ebbene, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all' articolo 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento , e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice , eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' articolo 14 del d. lgs. numero 150/2011 , non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore. In conclusione, secondo il Collegio, il giudice del rinvio dovrà provvedere all'attribuzione degli interessi a far data dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
Presidente Manna – Relatore Criscuolo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.