La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla natura delle indennità percepite dai giudici onorari di tribunale cd. G.O.T. , ritenuta dirimente al fine di stabilire se prima dell’entrata in vigore della l.numero 247/2012 sussistesse o meno l’obbligo di versamento contributivo per gli avvocati che esercitavano tale funzione.
La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da un avvocato avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per omesso versamento dei contributi dovuti per il periodo 2007-2010 in relazione all'attività di G.O.T. svolta dal medesimo. La Corte territoriale ha ritenuto che ai G.O.T. non si potesse applicare per analogia l' articolo 8 l. numero 276/1997 relativa ai giudici aggregati onorari cd. G.O.A. , mentre doveva richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite numero 13721/2017 che aveva escluso la contribuzione alla Cassa forense da parte dell'avvocato esercente la funzione di Giudice di Pace. Per il periodo in contestazione mancava una previsione normativa specifica che disciplinasse il regime previdenziale della magistratura onoraria e, in particolare, dei G.O.T. iscritti all'albo degli avvocati. Infatti, l' articolo 35 comma 1 d. lgs.51/98 si limitava a stabilire che i G.O.T. prendessero il posto dei vice pretori o dei vice procuratori, mentre la l. numero 276/1997 aveva disciplinato il regime previdenziale dei G.O.A. stabilendo che tale attività, se svolta da avvocati iscritti all'albo, avesse natura di attività professionale ex l. numero 576/1980 e che, dunque, sull'indennità percepita in relazione ad essa vi fosse l' obbligo di versamento alla Cassa forense . Nel 2012, invece, si è imposta l'iscrizione alla Cassa di tutti gli avvocati iscritti all'albo, compresi coloro che svolgono la funzione di G.O.T., con l'effetto che l'indennità percepita viene considerata come reddito professionale ed è soggetta a contribuzione. Infine, con il d.lgs.116/2017 è stato stabilito che i Giudici di Pace e i vice procuratori onorari siano iscritti alla Gestione Separata INPS , salvo che per gli iscritti all'albo degli avvocati, rispetto ai quali vige la copertura presso la Cassa forense. Il rischio del vuoto di copertura previdenziale La Corte di Cassazione riflette sul fatto che agli avvocati iscritti all'albo che abbiano svolto la funzione di G.O.T. prima dell'entrata in vigore della l. numero 247/2012 non si potrebbe applicare retroattivamente tale regime. Né la copertura presso la Cassa forense potrebbe derivare dalla l.numero 276/1997 , né gli stessi potrebbero beneficiare della tutela previdenziale della Gestione Separata, cui possono essere iscritti i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma i redditi dei giudici onorari sono stati ricondotti dalla giurisprudenza alle indennità, ai gettoni presenza e agli altri compensi ricevuti dallo stato per l'esercizio di pubbliche funzioni ex articolo 50 comma 1 let f d.P.R. numero 916/1987 o i soggetti che esercitano in forma abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Ma le Sezioni Unite hanno escluso che l'indennità percepita dai Giudici di Pace iscritti all'albo degli avvocati vada considerata reddito da lavoro autonomo . Dunque, i G.O.T. iscritti all'albo degli avvocati prima dell'entrata in vigore della l. numero 247/2012 sarebbero sprovvisti di qualsiasi tutela previdenziale . Ciò è contrario al principio di universalizzazione della copertura previdenziale che la Suprema Corte ha affermato con particolare riguardo all'iscrizione alla Gestione Separata per gli avvocati così come gli ingegneri e i commercialisti , i quali – prima del 2012 – potevano non essere iscritti alla cassa di categoria. Ad avviso della Corte, merita dunque domandarsi se l'indennità percepita dai G.O.T. deve essere ricompresa nelle già citate categorie di cui all'articolo 50 comma 1 let. f o se, invece, abbia natura di reddito da lavoro autonomo quest'ultima soluzione porterebbe alla copertura assicurativa dei G.O.T. iscritti all'albo o presso la Cassa forense o presso la Gestione Separata le volte in cui tale reddito fosse insufficiente a far sorgere l' obbligo di contribuzione soggettiva .
Presidente Esposito - Relatore Gnani Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.