Il Decreto emanato il 2 dicembre 2024 dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 52 del 4 marzo 2025, stabilisce le modalità di distribuzione delle risorse destinate al reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza.
Il decreto emanato il 2 dicembre 2024 dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede l'assegnazione di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro per il reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza . Tale reddito, introdotto dall'articolo 105- bis del d.l. numero 34/2020, consiste in un sostegno economico che può raggiungere un massimo di 500 euro al mese pro capite , rivolto alle donne vittime di violenza che si trovano in situazioni di difficoltà economica e vengono seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Tale misura è finalizzata a « sostenere l'autonomia abitativa, la riacquisizione dell'autonomia personale e la formazione scolastica e professionale dei figli e figlie minori , se presenti». Nello specifico, il decreto stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate a tale iniziativa , che ammontano a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. La distribuzione delle risorse tra le regioni si basa sui dati Istat relativi alla popolazione femminile residente nella fascia d'età 18-67 anni per ciascuna regione. Per tali finalità, viene concesso un contributo economico di 500,00 euro al mese per un periodo massimo di dodici mesi . Questo beneficio è richiedibile presso il comune di residenza e viene erogato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza e servizi sociali autorizzati dalle regioni. L'obiettivo è favorire l'emancipazione economica e l'uscita dalla violenza attraverso il supporto finanziario. La situazione di povertà, associata a una condizione di bisogno urgente, viene attestata dal servizio sociale territoriale competente. Le richieste devono essere inoltrate all'INPS tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno e possono essere ripresentate negli anni successivi se precedentemente non accolte per incapienza delle risorse finanziarie. Non è possibile presentare più di una domanda per la medesima donna vittima di violenza nella stessa regione o in altra regione , né è concessa l'erogazione del sostegno se la richiedente ne ha già beneficiato in precedenza. La richiesta, compilata secondo il modello fornito, deve includere una certificazione del centro antiviolenza che segue la donna vittima di violenza e una dichiarazione del servizio sociale che attesti lo stato di bisogno. Il reddito di libertà è destinato principalmente a sostenere le spese per l'autonomia abitativa, la riacquisizione dell'indipendenza personale e l'educazione dei figli minori . Il decreto, all'articolo 5, prevede disposizioni transitorie per l'agevolazione in questione nello specifico, in occasione della prima implementazione e con la successiva ridefinizione dell'importo del reddito di libertà, le domande precedentemente presentate all'INPS e non accolte per mancanza di fondi alla data di entrata in vigore del decreto manterranno la priorità , a condizione che tali richieste siano presentate nuovamente entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per confermare che i requisiti necessari siano ancora soddisfatti. Di conseguenza, le domande riproposte saranno processate dall'INPS in base all'ordine cronologico delle richieste originarie, nel limite delle risorse disponibili.
Decreto del 2 dicembre 2024 in G.U. del 4 marzo 2025, numero 52