Composizione negoziata della crisi: il Giudice può inibire agli Istituti di credito di segnalare la posizione a sofferenza presso il Crif e la Centrale Rischi della Banca d’Italia

L’ordinanza del Tribunale di Crotone rappresenta un’applicazione concreta delle disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in materia di misure protettive. Il provvedimento dimostra la complessità della valutazione dei presupposti per la concessione di tali misure, che richiede un attento bilanciamento tra la tutela del debitore e dei creditori nonché una solida prospettiva di risanamento aziendale.

La pronuncia in commento consente di dare forma alle possibili sfaccettature delle misure protettive, le quali non trovano una definizione nel Codice della Crisi. Inibire agli Istituti di credito la segnalazione a sofferenza o incaglio di una posizione consente all'Azienda in momentanea difficoltà di poter beneficiare a pieno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi nonché di poter affrontare la ristrutturazione societaria continuando a mostrarsi sul mercato come realtà solida e produttiva. Cosa sono le misure protettive secondo il Codice della Crisi d'Impresa C.C.I.I. e perché sono state richieste in questo caso Le misure protettive, disciplinate dagli articoli 18 e 19 del C.C.I.I. , sono strumenti volti a proteggere il patrimonio del debitore durante la fase di negoziazione della crisi. La società debitrice le ha richieste al fine di preservare la propria capacità operativa e di negoziare un piano di risanamento con i creditori, a seguito della presentazione di un'istanza di nomina dell'Esperto e della notifica di un pignoramento presso terzi. In sostanza, la società mira a bloccare azioni esecutive che potrebbero compromettere le trattative in corso . Quali sono i presupposti necessari affinché un Tribunale possa concedere le misure protettive ex articolo 19 C.C.I.I. Il Tribunale, prima di concedere le misure protettive, deve verificare diversi presupposti . Innanzitutto, il debitore deve essere un imprenditore che ha accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi articolo 12 C.C.I.I. . In secondo luogo, deve trovarsi in una situazione di squilibrio economico e finanziario , che emerge dai bilanci depositati. Infine, le misure richieste devono essere funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori . Inoltre, il Tribunale valuta la “ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa” basandosi sull'affidabilità della situazione contabile e sulla completezza delle informazioni fornite. Il bilanciamento operato dall'Ordinanza del Tribunale di Crotone tra tutela del debitore ed interessi dei creditori Il provvedimento riconosce la necessità di un equilibrio tra la protezione del debitore e gli interessi dei creditori . Le misure protettive, pur giustificando una compressione della tutela esecutiva dei creditori, sono considerate uno strumento temporaneo e funzionale al risanamento dell'impresa . Il Tribunale cerca di assicurarsi che le misure non pregiudichino eccessivamente i creditori e che ci sia una concreta prospettiva di risanamento aziendale. Il ruolo dei provvedimenti cautelari nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi Secondo quanto previsto dall'articolo 2, lett. q , C.C.I.I. , le misure protettive sono provvedimenti emessi dal Giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore che appaiono, secondo le circostante, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure d'insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni. I provvedimenti cautelari, ex articolo 19, comma 1, C.C.I.I., devono essere “ necessari per condurre a termine le trattative ” nell'ambito della Composizione negoziata. La pronuncia del Tribunale di Crotone, pertanto, mira a favorire un ambiente in cui la negoziazione con i creditori possa avvenire in modo più efficace e senza l'interruzione causata da azioni esecutive. Gli obblighi dell'Esperto nominato nella Composizione negoziata della crisi L'Esperto ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Tribunale ogni fatto sopravvenuto che potrebbe giustificare la revoca, la modifica o l'abbreviazione della durata delle misure protettive. Questo assicura che il Tribunale possa monitorare costantemente la situazione e adattare le misure in base all'evolversi delle circostanze. Le decisioni principali del Tribunale di Crotone nell'Ordinanza del 4 Gennaio 2025 Il Tribunale di Crotone ha ordinato la conferma erga omnes delle misure protettive ex articolo 18 C.C.I.I. per 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese l'inibizione, in via cautelare e sino alla scadenza delle misure protettive concesse, all'Istituto di credito di segnalare a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al Crif della posizione della ricorrente società debitrice il rigetto delle ulteriori istanze cautelari di parte ricorrente ha demandato all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica o l'abbreviazione della durata delle misure concesse.   Il significato dell'inibitoria della comunicazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF ordinata dal Tribunale di Crotone all'Istituto di credito La Società ricorrente si vedrebbe esposta al rischio di non poter accedere , per effetto della segnalazione, al credito sul mercato necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento , oltre che esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. Tale rischio, evidenzia il Tribunale di merito, «non può ritenersi scongiurato ex lege alla luce di quanto prescritto dall' articolo 16, comma 5, C.C.I.I. atteso che, se da un lato è previsto che l'accesso alla Composizione Negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari, dall'altro tali sospensioni possono comunque essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale ».

Giudice Agostini Visto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli articolo 18 e 19 C.C. I., depositato in cancelleria il 17.10.2024 da omissis sentiti all'udienza la ricorrente e l'esperto osservato che l' articolo 19, comma I, C.C. I. radica la competenza relativa al procedimento di conferma delle misure protettive secondo i criteri indicati dall' articolo 27 C.C. I. il quale al comma secondo indica quale Tribunale competente quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali , locuzione definita dall' articolo 2, comma 1, lettera m C.C. I. come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi - mentre il comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente [ ] c per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese [ ]” ritenuto che possa, dunque, affermarsi la competenza di questo Tribunale dacché dagli atti emerge che la sede legale della ricorrente è situata a Petilia Policastro KR verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all' articolo 18, commi 1, 2 e 3 C.C. I. rilevato, quanto al merito, che la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive di legge articolo 18 co. 3, 4, 5 e 5 bis , facendo rilevare come, segnatamente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23.9.2024, e quindi in data antecedente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto per la composizione negoziata, avvenuta in data 8.10.2024, ha notificato il pignoramento presso terzi numero omissis ex articolo 72 bis d.P.R. numero 602/1973 alla banca omissis presso la quale è acceso il proprio conto corrente rilevato che, inoltre, parte ricorrente ha chiesto l'adozione della misura cautelare della inibitoria all'istituto di credito omissis della facoltà di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi o in CRIF della posizione della medesima parte ricorrente che ha omesso il versamento della rata semestrale di giugno 2024, quanto al rimborso del mutuo a suo tempo ottenuto mutuo ipotecario a tasso variabile di € 4.000.00,00 concesso nell'anno 2007 , per insostenibilità della rata di € 145.000,00, sinora corrisposta con risorse proprie dei soci, non essendo ancora a regime la produzione di olio dopo la conversione dalla precedente produzione vinicola atteso che l'esperto ha articolato il proprio parere, dando atto del contenuto dell'istanza, dello stato delle trattative, dell'attività svolta fino all'udienza, e consistita nell'acquisizione di informazioni presso l'impresa, e ha concluso per l'assenza di controindicazioni alla conferma delle misure protettive e della misure cautelare richiesta che consentirebbe la ragionevole perseguibilità del risanamento della società, intrinsecamente correlato alla possibilità per la stessa di continuare a operare con le linee di credito concesse finanziamenti europei e altri sussidi che lo stesso ha dato atto dell'affidabilità e della correttezza della situazione contabile e della completezza del quadro fornito dall'imprenditore Rilevato che sussiste il presupposto soggettivo per la conferma delle misure protettive, in quanto il debitore è un imprenditore che ha accesso alla procedura della composizione negoziata della crisi ex art 12 C.C. I. e lo stesso si trova quantomeno in una situazione di squilibrio economico e finanziario, come emerge dal ricorso e dai bilanci depositati in tema, invece, di presupposti oggettivi per la conferma delle misure ex articolo 18 C.C. I., sebbene tale articolo non precisi i presupposti o le finalità delle stesse, si osserva come l'art 19, comma 4 prescriva che l'esperto debba relazionare sulla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative , e che l'art 19, comma 5, preveda che il Giudice possa prorogare tali misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative , a ciò si aggiunge che, ai sensi dell' articolo 19, co. 6, C.C. I., è possibile, su istanza di parte, revocare le misure concesse quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti in primo luogo, quindi, la conferma delle misure deve garantire, appunto, il buon esito delle trattative, sicché il Giudice è chiamato a verificare, da un lato, la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse, sulla base dell'ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso ciò posto, presupposto essenziale della composizione negoziata della crisi è che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa articolo 12, co. 1, C.C. I. , e che tanto l'attività dell'Esperto quanto le trattative siano necessariamente finalizzate ad individuare una soluzione per il superamento della crisi dall'impianto normativo sopra richiamato può dunque desumersi che la conferma delle misure protettive sia subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa - al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali -giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa nel caso di specie sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza in Camera di Commercio, conformemente al disposto dell' articolo 19, comma 4, C.C. I., alla luce delle seguenti considerazioni - l'esperto ha attestato la funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative oltre alla ragionevole perseguibilità del risanamento della società come intrinsecamente correlata all'andamento delle trattative - allo stato risulta pendente la predetta azione esecutiva su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della ricorrente, proposta in data antecedente alla richiesta di misure protettive e cautelari sussistono altresì i presupposti per accordare alla società richiedente la misura cautelare richiesta, nei confronti della banca omissis - e consistente nell'inibitoria alla stessa di procedere con la segnalazione a sofferenza o incaglio del nominativo dell'istante, per il tempo necessario alla sviluppo delle trattative nella composizione negoziale. In punto di diritto occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 2 lett. q C.C.I., le misure cautelari sono definite come quei provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni. L' articolo 19, comma 1, C.C. I. meglio precisa, nell'ambito della composizione negoziata, che provvedimenti cautelari devono essere necessari per condurre a termine le trattative . Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito articolo 19, comma 7, C.C. I. . Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato e non possono costituire strumenti attraverso i quali l'imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione pertanto, deve escludersi, in assenza di una espressa previsione di legge, la possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, diversamente ragionando, l'imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all'esito di un contenzioso o che comunque richiedono un contenzioso. Ciò premesso in punto di diritto ritiene questo Giudice accoglibile la domanda cautelare per la durata delle trattative e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive, l'inibitoria per l'istituto di credito omissis dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF. La società ricorrente si vedrebbe, infatti, esposta al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito sul mercato necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento, oltre che esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. Rischio, quest'ultimo che non può ritenersi scongiurato ex lege alla luce di quanto prescritto dall' articolo 16 comma 5 C.C. I. atteso che, se da un lato è previsto che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari, dall'altro tali sospensioni possono comunque essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Nessun'altra misura cautelare può essere disposta, in quanto genericamente indicata. Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite, in assenza di domande provenienti dalle parti e attesa la natura del procedimento, P.Q.M. 1 conferma le misure protettive erga omnes già in atto ex articolo 18 C.C .I. per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese 2 inibisce in via cautelare e sino alla scadenza delle misure protettive alla Banca omissis la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CREF della posizione della ricorrente 3 rigetta le ulteriori istanze cautelari di parte ricorrente 4 nulla sulle spese Manda all'esperto dott. Fausto Riganello di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica o l'abbreviazione della durata della misura. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Registro delle Imprese e alla ricorrente, quest'ultima onerata della comunicazione all'esperto.