Esecuzione fondata su di un titolo stragiudiziale: il terzo può partecipare al giudizio di opposizione

L’opposizione ex articolo 615 c.p.c., se promossa al fine di contestare un’esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l’esistenza, o meno, del diritto del creditore, intimante o procedente, di procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza, o non, del suo diritto risultante da quel titolo  […].

[…] Al corrispondente giudizio di cognizione instaurato ex articolo 616 c.p.c. , pertanto, può partecipare anche un terzo di sua iniziativa o perché chiamatovi nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare, ex articolo 1421 c.c, eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, ove alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, ex articolo 100 c.p.c. Il giudizio di opposizione all'esecuzione oggetto e conseguente giudicato La Prima Sezione Civile della Cassazione, in una complessa vicenda connessa a un mutuo fondiario, pur rigettando i ricorsi promossi ha colto l'occasione di chiarire degli aspetti di primaria importanza relativi all' istituto dell'opposizione all'esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c. In particolare, il giudizio nomofilattico racchiude – tra gli altri – uno specifico interrogativo «se un soggetto non assoggettato ad una esecuzione forzata iniziata in forza di un titolo stragiudiziale qui un contratto di mutuo fondiario , possa partecipare, o non, ad un giudizio ex articolo 616 cod. proc. civ. ivi intervenendo autonomamente oppure perché, come accaduto nella vicenda oggi in esame, espressamente citato dalla banca creditrice procedente sebbene per invocarne la sua carenza di legittimazione già dedotta innanzi al g.e. pronunciatosi sulla formulata istanza di sospensione dell'esecuzione al fine di invocare, unitamente agli esecutati mutuatario e terzi datori di ipoteca , le medesime ragioni di nullità/illiceità/invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale azionato, ovviamente, solo nei confronti di questi ultimi». Per rispondere al quesito, il Collegio si è interrogato sull'esatta individuazione dell' oggetto del giudizio di opposizione e del conseguente giudicato per una prima tesi dottrinale, l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione è il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata , quale situazione giuridica diversa dal diritto di obbligazione sottostante, come risulterebbe chiaro dal fatto che si abilita il creditore a proporre una domanda riconvenzionale nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, eventualità che andrebbe considerata inutile ove si riconoscesse che il diritto di credito dell'opposto è già coinvolto nell'ambito oggettivo del giudicato sul giudizio di opposizione pertanto, rigettata l'opposizione, non si forma alcun accertamento idoneo al giudicato in ordine all'esistenza del diritto di credito, né possono impedirsi nuove opposizioni fondate su motivi diversi da quelli precedentemente dedotti per altra tesi, invece, l'opposizione all'esecuzione consiste in un'azione inibitoria a fronte dell'aggressione in atto , nella quale vale come petitum una richiesta di una sentenza che tenga luogo di una revoca della domanda esecutiva. Una tale ricostruzione, che conduce a considerare ammissibile un'azione del debitore che metta in discussione la legittimità dell'azione esecutiva avrebbe poi trovato conferma nell'attuale configurazione del rapporto tra sospensione dell'esecuzione e giudizio di merito, come scaturente dal nuovo articolo 624 c.p.c. infine, per dottrina maggioritaria, l'oggetto dell'opposizione è rappresentato, oltre che dall'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, anche dall'accertamento negativo del credito per il quale si procede . Una tale conclusione si fonda, in genere, sulla natura di questione pregiudiziale di merito dell'accertamento del diritto sostanziale, ovvero sulla considerazione che anche nel nostro caso opera la correlazione tra competenza e thema decidendum , nel senso che da ogni norma che assegna una questione pregiudiziale alla cognizione del giudice per essa competente si ricava la volontà che il giudizio su di essa non sia semplice preparazione logica della decisione principale ma parte integrante di questa. La Prima Sezione Civile ritiene condivisibile quest'ultima tesi, per cui l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è sia processuale che sostanziale , perché nel giudizio di oppone si accerta che il creditore procedente ha/non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata il diritto risultante dal titolo sussiste/non sussiste .  In virtù dell'utilizzo della locuzione «Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata»,  ex articolo 615 c.p.c , comma 1, «tanto generica da risultare omnicomprensiva, rientrano nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione esecutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo, alla contestazione della legittimità dell'esercizio della azione nella direzione oggettiva o soggettiva ». L'opposizione all'esecuzione in caso di titolo stragiudiziale L'opposizione all'esecuzione forzata può fondarsi, in relazione ad un titolo esecutivo stragiudiziale sulla negazione della esistenza originaria di quest'ultimo sulla affermazione della sua caducazione per fatto successivo. Sulla scorta di queste considerazioni, la legittimazione attiva a proporre l'opposizione all'esecuzione spetta al soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata o promossa e, dunque, di regola, al debitore intimato o esecutato, senza che rilevi il fatto che si tratti del soggetto obbligato ad eseguire la prestazione in base alle risultanze del titolo esecutivo, ovvero del suo successore a titolo particolare o universale o, infine, dell'obbligato solidale. La possibilità di muovere contestazioni in sede di opposizione contro i titoli esecutivi stragiudiziali è certamente più ampia stante l'assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo, il giudizio di opposizione all'esecuzione, pertanto, è più incisivo e penetrante , perché può contestarsi il rapporto sottostante esistente tra debitore e creditore. In sostanza, afferma la Cassazione, «il giudizio di opposizione all'esecuzione non è altro che un processo di cognizione instaurato in modo anomalo. Ciò non significa che nel giudizio l'opponente non incontri limiti di sorta, perché, in realtà, egli può far valere solo le contestazioni che sarebbero state ammesse nel caso in cui il titolo esecutivo fosse stato utilizzato dal debitore quale prova dell'esistenza del suo diritto in un processo ordinario di cognizione». Al contempo, Il Collegio osserva che al giudizio di opposizione sia ammissibile la partecipazione di un terzo di sua iniziativa o perché chiamatovi nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare, ex articolo 1421 c.c. , eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato , ove alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, ex articolo 100 c.p.c.

Presidente Di Marzo - Relatore Campese Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.