Lo scrutinio del Tribunale del Riesame sulle esigenze ostative all’interrogatorio anticipato

Devono sussistere “oggettivamente” i pericula libertatis di cui all’articolo 274, comma 1, lett. a e b , c.p.p. che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all’interrogatorio preventivo previsto dall’articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. Pertanto, nell’eventualità in cui il Tribunale del Riesame ritenga insussistenti “le esigenze ostative”, deve annullare l’ordinanza cautelare adottata senza contraddittorio anticipato.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte La Suprema Corte è stata chiamata a giudicare l'esatta portata del controllo giurisdizionale effettuato dal Tribunale del Riesame sull'ordinanza genetica che ha disposto la misura cautelare in carcere senza procedere all'interrogatorio preventivo , in ragione della ritenuta sussistenza “dell'esigenza ostativa” di cui all 'articolo   274, comma 1, lett. b c.p.p. Ed in particolare, il Tribunale del Riesame di Lecce ha annullato il provvedimento cautelare perché non preceduto dall'interrogatorio anticipato. Avverso la decisione resa dal Tribunale del Riesame, l'ufficio del pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione ed ha evidenziato la correttezza dell'operato del giudice per le indagini preliminari in ordine alla motivazione espressa sulla sussistenza del pericolo di fuga. Ad avviso dell'Ufficio del pubblico ministero, il successivo controllo del giudice dell'impugnazione – qualora dovesse ritenere insussistente il pericolo di fuga – non potrebbe, comunque, estendersi sino al punto da rilevare un vizio strutturale dell'ordinanza cautelare derivante dal mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo. Di conseguenza, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se l'ordinanza cautelare disposta in assenza dell'interrogatorio anticipato può essere annullata qualora il Tribunale del Riesame valuti, diversamente dal giudice per le indagini preliminari, l'insussistenza dell'esigenza di cui all' articolo 274, comma 1, lett. b , c.p.p. I limiti al contraddittorio sulla richiesta cautelare Con l'adozione del l. 9 agosto 2024, numero 114 in vigore dal 25 agosto 2024 il legislatore ha introdotto il contraddittorio anticipato sulla richiesta cautelare ai sensi dell'articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. – già previsto, ai sensi dell' articolo 289, comma 2, c.p.p. , per la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio – alle ipotesi in cui non sia indispensabile l'esecuzione “a sorpresa” del provvedimento cautelare . Se il legislatore ha previsto, da un lato, l'instaurazione di un contraddittorio anticipato sulla richiesta cautelare, dall'altro ha contestualmente ristretto l'ambito di applicabilità dell'istituto mediante l'individuazione di due condizioni ostative legate all'esigenza cautelare da salvaguardare e al titolo di reato per cui si procede . Ed in particolare, il giudice per le indagini preliminari, prima di disporre la misura, procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità previste dagli articolo 64 e 65 c.p.p. , salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all' articolo 274, comma 1, lett. a e b , c.p.p. oppure l'esigenza cautelare di cui all' articolo 274, comma 1, lett. c , c.p.p. , ma soltanto in relazione ad uno dei delitti indicati dagli articolo 407, comma 2, lett. a , c.p.p. e 362, comma 1-ter, c.p.p. « ovvero i gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ». Per l'ipotesi residuale in cui l'istituto trova concreta applicazione – ovvero qualora sussista l'esigenza di cui all' articolo 274, comma 1, lett. c , c.p.p. e sempre che non sia riferibile all'ampio catalogo di reati testè richiamato – il legislatore ha sanzionato, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 292, comma 3- bis , c.p.p., il mancato espletamento dell'interrogatorio e l'omessa osservanza delle disposizioni relative ai contenuti dell'invito a rendere l'interrogatorio di cui all' articolo 291, c.1- septies e c.1- octies , c.p.p.  Dunque, l' interrogatorio anticipato si pone come un «pre-requisito» della misura cautelare in quanto – in assenza di una delle condizioni ostative – l'omesso espletamento dell'atto determina la nullità dell'ordinanza cautelare . Secondo la prospettazione dell'Ufficio del pubblico ministero ricorrente, il « pre-requisito » sarebbe, comunque, rispettato nell'eventualità in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistente il pericolo di fuga o l'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a , c.p.p. e, all'esito dell'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame o alla Corte di Cassazione , il pericolo di fuga sia ritenuto o risulti insussistente. Ciò perché, sempre ad avviso dell'Ufficio ricorrente, la nullità dell'ordinanza può essere dichiarata soltanto qualora il giudice per le indagini preliminari ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, «[…] non potendosi ampliare per analogia la nullità sancita dall' articolo 292, c.3-bis, c.p.p., prevista soltanto per le ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta senza che sia preceduta dall'interrogatorio». Ha, inoltre, evidenziato l'Ufficio del pubblico ministero ricorrente che le garanzie difensive sarebbero, comunque, salvaguardate in ragione della successiva partecipazione dell'indagato all'interrogatorio di garanzia. La soluzione adottata dalla Suprema Corte Il decisum in commento ha stabilito che l'effetto totalmente devolutivo attribuito all'impugnazione incidentale abilita il Tribunale del Riesame ad una «radicale e demolitoria rilettura dei dati informativi» che, in precedenza, avevano fondato l'affermazione di sussistenza del pericolo di fuga da parte del giudice per le indagini preliminari sul punto, v. Cass., Sez. II, 9.01.2025, numero 5548 , in iusexplorer . Di conseguenza, l'insussistenza delle esigenze di cui all' articolo 274, comma 1, lett. a e b , c.p.p . determina una causa originaria e strutturale di nullità dell'ordinanza applicativa si tratta, in particolare, di una sanzione processuale espressa ai sensi dell'articolo 292, comma 3- bis , c.p.p. – ritenuta dalla Suprema Corte «pienamente rispettosa dei limiti imposti all'interprete dall' articolo 177 c.p.p . » - ovvero di una nullità di ordine generale a regime intermedio cfr. Cass., Sez. II, 9.01.2025, numero 5548 , cit. .

Presidente Verga Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna l'ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato, ha annullato l'ordinanza in data 12/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva disposto nei confronti di P.S. l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, furto aggravato, estorsione aggravata e ricettazione. Deduce 1.1. Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. penumero e dell'articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero e dell'articolo 177 cod. proc. penumero contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il pubblico ministero ricorrente premette che il tribunale ha ritenuto l'insussistenza di elementi significativi del pericolo di fuga, ossia del requisito legittimante l'emissione della misura cautelare senza la necessità di procedere al previo interrogatorio dell'indagato. Specifica che sulla base di tale rilievo il tribunale ha annullato l'ordinanza del g.i.p. per aver disposto la custodia cautelare senza procedere all'interrogatorio anticipato previsto dall' articolo 291, comma 1, cod. proc. penumero , con conseguente nullità dell'ordinanza ai sensi dell' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero . Secondo il ricorrente tale annullamento si pone in contrasto con la ratio delle norme che prevedono l'interrogatorio anticipato e dell' articolo 177 cod. proc. penumero che sancisce la tassatività delle nullità processuali. Osserva che il g.i.p. ha motivato sulla sussistenza del pericolo di fuga, così che nel caso in cui successivamente il tribunale ritenga -al contrario l'insussistenza di tale requisito cautelare non può «di certo giungere alla declaratoria di nullità ossia di un vizio strutturale dell'ordinanza ex articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero che evidentemente si pone in un'ottica di tutela di garanzia difensiva nel momento in cui richiama l' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. penumero nella parte in cui disciplina il c.d. interrogatorio anticipato». Secondo il ricorrente la nullità dell'ordinanza può essere dichiarata soltanto quando il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, non potendosi ampliare per analogia la nullità sancita dall' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero , prevista soltanto per le ipotesi in cui la misura cautelare sia stata di-sposta senza che sia preceduta dall'interrogatorio. Aggiunge che nel caso in esame non si è concretizzata nessuna violazione delle garanzie difensive, visto che l'interrogatorio di garanzia successivo all'esecuzione della misura cautelare non ha apportato elementi di rilievo a favore dell'indagato. Considerato in diritto 1. La questione sollevata con il ricorso può essere così sintetizzata può essere annullata l'ordinanza cautelare emessa senza il c.d. interrogatorio anticipato nel caso in cui il tribunale ritenga l'insussistenza del pericolo di fuga invece ritenuto dal G.i.p. con motivazione non condivisa dai giudici del riesame? Il pubblico ministero ricorrente sostiene che l'annullamento può essere disposto soltanto nell'ipotesi in cui il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, ma non anche nell'ipotesi in cui abbia argomentato sulla sua sussistenza con motivazione non condivisa dal tribunale in sede di riesame. Tanto sostiene richiamando il principio di tassatività delle nullità processuali, sancito dall' articolo 177 cod. proc. penumero , precisando che la nullità di cui all' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero riguarda l'ipotesi in cui non sia stato effettuato il c.d. interrogatorio anticipato e non anche quando il tribunale ritenga non condivisibile la motivazione del g.i.p. sulla sussistenza del pericolo di fuga. L'assunto non può essere condiviso. 2. L' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. penumero , come introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, numero 114 pubblicata in G.U. numero 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024 , prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l'interrogatorio dagli articolo 64 e 65 c.p.p. qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all'articolo 274, lett. c , cod. proc. penumero . La norma prevede la deroga a tale regola quando si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a , c.p.p. o di cui all'articolo 362, comma 1-ter, cod. proc. penumero o, comunque, per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. La deroga è prevista altresì nel caso in cui sussista il pericolo di fuga dell'indagato ovvero di inquinamento delle prove, ai sensi dell'articolo articolo 274, lett. a e b , c.p.p L' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero , dispone per quello che qui interessa che «l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo». 3. In tale assetto normativo, dunque, l'interrogatorio anticipato si pone come prerequisito della misura cautelare, in mancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi illegittimamente disposta. Il pubblico ministero sostiene che tale prerequisito sia legittimamente derogato ogni qual volta il g.i.p. ritenga che vi sia il pericolo di fuga, risultando indifferente se all'esito delle successive impugnazioni davanti al tribunale del riesame o per ipotesi davanti alla corte di cassazione quel pericolo di fuga sia ritenuto o risulti insussistente. La prospettazione del ricorrente, in realtà, sposta nell'ambito delle valutazioni soggettive del giudice un requisito che il legislatore pone – piuttosto nell'ambito dei presupposti oggettivi richiesti per l'emissione della misura cautelare senza l'interrogatorio preventivo. In tal senso depone il verbo utilizzato dallo stesso legislatore, là dove nel prevedere la deroga in questione richiede che il pericolo di fuga sussista , così facendo ricorso a un verbo che richiama alla consistenza o validità oggettiva dell'esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici. Con l'ulteriore precisazione che tale significato espressivo viene inserito in una norma che pone una deroga a una regola generale e, in quanto tale, si presenta come norma eccezionale e di stretta interpretazione. Tanto vale a dire che la regola eccezionale costituita dall'applicabilità della misura cautelare anche in assenza di interrogatorio preventivo riguarda le sole ipotesi quivi contemplate in quanto esistenti nella realtà oggettiva e non anche nella percezione soggettiva del giudice. Con l'ulteriore considerazione che una diversa conclusione portata al paradosso avrebbe l'effetto di legittimare una misura cautelare pur in presenza di un pericolo di fuga nella realtà inesistente, ma arbitrariamente ritenuto dal giudice della cautela. In ipotesi siffatte si avrebbe che le eventuali valutazioni soggettive del giudice -arbitrarie o, comunque, erronee porterebbero alla vanificazione degli obiettivi della novella normativa e alla violazione dei principi costituzionali e essi sottesi. Il tutto, peraltro, senza alcuna possibilità di sanzionare tale illegittimità o di porvi rimedio, visto che nella prospettazione dell'odierno ricorrente, il tribunale in presenza di una motivazione sul pericolo di fuga in realtà insussistente non potrebbe annullare l'ordinanza emessa pur in violazione dell' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. penumero . Da quanto esposto discende l'infondatezza del ricorso, atteso che il tribunale ha correttamente annullato l'ordinanza impugnata, ricorrendo l'ipotesi di nullità prevista dall' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. penumero , in quanto la misura cautelare è stata applicata senza previamente procedere all'interrogatorio preventivo. 3. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. penumero , devono sussistere oggettivamente così che la sua mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelare erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico. P.Q.M. Rigetta il ricorso.