A seguito del d. lgs. numero 141/2024, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista come reato essendo sanzionata solo come illecito amministrativo, salvo ricorra una circostanza aggravante di cui all’articolo 85.
La Terza sezione penale, con la sentenza in commento, si sofferma sul contrabbando doganale , oggetto di recente riforma che ha proceduto alla integrale ri-disciplina della materia. L'analisi del Collegio è volta ad accertare se si sia verificata una ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l'abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate. L' articolo 291 bis d.P.R. 43/1973 , pre-riforma, sanzionava al comma 1 la condotta con la multa e con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi , quindi nei casi di minore gravità, la legge prevedeva come sanzione la sola multa. Anche se, ai sensi dell' articolo 296 d.P.R. 43/1973 , nei casi di recidiva di contrabbando , nonostante il comma 2, alla multa si affiancava comunque la reclusione. Con il decreto legislativo 26 settembre 2024, numero 141 il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia l'articolo 84 con il quale è stato sostituito l'articolo 291 bis , stabilisce la pena della reclusione per il contrabbando di tabacco nei casi di quantitativo superiore a 15 chilogrammi convenzionali. Quindi, fino a 15 chilogrammi convenzionali , qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, il comma 2 prevede la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . Pertanto, con la nuova normativa, da un lato è stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione amministrativa , salvo che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 85. Tale norma, non include però la recidiva che è invece disciplinata dall'articolo 89, applicandosi ai casi di commissione di delitti di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'L' articolo 291 bis, comma 2 , d.P.R. 43/1973 , fattispecie che ora è punita, appunto, con la sola sanzione amministrativa. Visto dunque, che la norma contenuta nella nuova disciplina relativa alla recidiva di contrabbando menziona i soli delitti, non può trovare applicazione ai casi , quale quello dell'articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti come illeciti amministrativi . La nuova disciplina infatti, in quanto norma più favorevole, ha efficacia retroattiva e si applica, come nel caso di specie, anche ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore . Tale disamina porta la Suprema Corte ad affermare il seguente principio di diritto «in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell' articolo 84, comma 2, d. lgs. 26 settembre 2024, numero 141 , solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto».
Presidente Gastone - Relatore Alberto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 18 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 27/02/2020, che aveva condannato D.A. per il reato di cui all'articolo 291-bis e 296 d.P.R. numero 43/1973, con la recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.600 di multa, per avere esposto per la vendita kg. 1,120 di TLE privi del sigillo dei monopoli dello Stato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'articolo 133 in relazione alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione per l'udienza del 27 settembre 2024, veniva riassegnato alla Terza Sezione trattandosi di doglianza non manifestamente inammissibile. 4. Il 9 gennaio 2025, l'Avv. Pierluigi Grassi, per l'imputato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Prima di procedere all'analisi delle doglianze, si evidenzia che il contrabbando doganale è stato recentemente oggetto di riforma che ha proceduto alla integrale ri-disciplina della materia. Incombe quindi sul Collegio l'obbligo di accertare se si sia verificata una ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l'abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate. 2. L'articolo 291-bis d.P.R. 43/1973, vigente all'epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall' articolo 9 della legge 7 marzo 1985, numero 76 , e con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio «la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» e comunque non inferiore a lire 1 milione . Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa. Ai sensi dell'articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale». Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione. 3. Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, numero 141 , come detto, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. L'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che il corsivo è del Collegio «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionati, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando a nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato b nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia c il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione d nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità e nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, numero 328 , e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo - soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione. La recidiva, non inclusa nell'articolo 85, è invece disciplinata dall'articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena è aumentata dalla metà a due terzi» la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate. Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando, come contestata all'imputato e ritenuta, non possa nella vigenza della nuova normativa applicabile anche al reato di specie, in quanto norma più favorevole trovare applicazione ai casi, quale quello dell'articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti come visto sopra, solo come «illeciti ammnistrativi». Né può trovare applicazione la disciplina degli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 5, del d.lgs. numero 8/2016 , sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo. Occorre quindi concludere nel senso che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell' articolo 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, numero 141 , solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. 4. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 1,120 Kg. di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all' articolo 85 del d.lgs. 141/2024 . Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante. In senso analogo si è già del resto pronunciata questa Sezione con sentenza numero 47584 del 06/11/2024, Mercurio, numero m., con principio che il Collegio intende ribadire. 5. Si impone pertanto, in applicazione dell' articolo 2, secondo comma, cod. penumero «nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali» l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane di Napoli.