L’Autorità nazionale anticorruzione “ANAC” ha recentemente risposto alla richiesta di parere avanzata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT di un’università in relazione alle modalità di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici ai sensi dell’articolo 36 d.lgs. numero 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” .
Codice dei contratti pubblici La suddetta disposizione, difatti, prevede che tramite una piattaforma digitale di approvvigionamento, devono essere resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione, i dati relativi a offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario verbali di gara informazioni e atti presupposti all'aggiudicazione. Trattasi quindi di modalità diversa rispetto a quella previgente che invece prevedeva la conoscibilità degli atti solo a fronte di specifiche richieste. La pubblicazione preventiva ha altresì il pregio per l'amministrazione di evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso , nonché per i partecipanti di sapere immediatamente la scelta operata dalla stazione appaltante in modo da poter scegliere se attivare o meno la tutela giurisdizionale. Le stazioni appaltanti devono anche indicare eventuali richieste di oscuramento per proteggere informazioni riservate o sensibili e nello specifico «segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico». La stazione appaltante, dunque, è tenuta a valutare in fase di presentazione dell'offerta la sussistenza e la rilevanza delle regioni di segretezza evidenziate dal concorrente , oltre che l'ostensibilità integrale o parziale della medesima qualora dovesse risultare aggiudicataria. Bilanciamento tra trasparenza e privacy Richiamando pareri precedenti tra cui quello dell'Autorità per la protezione dei dati personali, i.e. “Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”, l'ANAC sottolinea che bisogna garantire il rispetto della normativa privacy applicabile in presenza di dati personali , evitando l'inserimento di e/o omettendo dati personali tra le informazioni relative alle procedure di affidamento pubblicate mediante le piattaforme di approvvigionamento digitali, oltre che sui siti istituzionali, al fine di escludere l'identificabilità delle persone fisiche coinvolte la tutela della riservatezza costituisce un limite normativamente previsto sia per l'accesso documentale articolo 24 l. numero 241/1990 che per l'accesso civico generalizzato articolo 5 bis d.lgs. numero 33/2013 l' oscuramento dei dati personali comuni e di categoria particolare viene effettuato “d'ufficio” dalla stazione appaltante, non essendo necessaria una specifica richiesta da parte dell'offerente ai sensi dell'articolo 36, comma 3 i partecipanti alla gara potranno preliminarmente presentare alla stazione appaltante un' istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e ss. l. numero 241/1990 , ove sussistenti tutti i presupposti richiesti dal legislatore per il suo accoglimento, tra cui un interesse “ diretto, concreto ed attuale ” alla conoscenza delle informazioni omesse ritenuto, nel caso di specie, prevalente rispetto ai limiti dettati dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali i concorrenti potranno decidere di proporre ricorso solo a seguito di silenzio o diniego dell'autorità non è possibile ricorrere al rimedio dell' accesso civico generalizzato di cui all' articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 33/2013 in quanto la stazione appaltante ha già svolto il bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza alla luce dell'obbligo di pubblicazione preventiva dei dati sulle piattaforme digitali e sul proprio portale web.