Messaggistica istantanea: usi e limiti

L’articolo esamina le potenzialità di impiego sul piano probatorio della messaggistica istantanea e i relativi limiti nel contesto della tutela civile dei diritti. Particolare attenzione viene dedicata alla più recente giurisprudenza formatasi in materia.

Tecnologie digitali e prove civili È noto che la relazione fra “tecnologico” e “sociale” appare sempre più stretta, tanto che l'impiego massivo dell'elaboratore elettronico risulta funzionale allo svolgimento di normali attività quotidiane. L'avvento delle tecnologie digitali, basate sull'uso dell'alfabeto binario composto da bit , ha dunque profondamente modificato non soltanto i modi di comunicare e interagire, ma anche i modelli e gli strumenti di conservazione, elaborazione o trattamento di dati e informazioni . Era, quindi, inevitabile che anche il diritto delle prove civili non sarebbe rimasto insensibile alle innovazioni tecnologiche, sia a livello legislativo la modificazione dell' articolo 2712 c.c. , che ricomprende espressamente nel suo ambito applicativo le riproduzioni «informatiche», risale al 2005 , sia a livello giurisprudenziale, posto che si è ormai consolidato l'orientamento da ultimo, v. Cass. 17 gennaio 2025, numero 1254 , secondo cui la riproduzione fotografica di messaggi istantanei inviati via sms, Whatsapp o e-mail può costituire prova dei fatti e delle dichiarazioni ivi contenute . Convocazione di assemblea condominiale attraverso messaggi inviati via Whatsapp? Non può essere convocata un'assemblea condominiale attraverso sistemi di messaggistica istantanea Trib. Avellino, 8 ottobre 2024, numero 1705 Trib. Monza, 12 giugno 2024, numero 1734 , perché, da quando è entrata in vigore la riforma del condominio legge 11 dicembre 2012, numero 220 , è inderogabilmente previsto v. articolo 66 e 72 disp. att. c.c. l'adozione di determinate modalità raccomandata, PEC, fax o consegna brevi manu , non surrogabili da altre forme . Se l'amministratore di condominio non dimostra che la convocazione dell'assemblea è stata regolarmente convocata con una di quelle forme o modalità, quindi, la deliberazione assunta è invalida, e in particolare annullabile v. da ultimo Trib. S. Maria Capua Vetere, 27 gennaio 2025, numero 269, che ha pronunziato l'annullamento di una deliberazione assembleare condominiale per omessa convocazione del condòmino attore, risultando dal verbale della riunione che i relativi avvisi erano stati inseriti nelle bacheche delle scale condominiali e nel gruppo WhatsApp condominiale . Licenziamento individuale intimato via Whatsapp Posto che l' articolo 2 della legge 15 luglio 1966, numero 604 richiede la forma scritta ai fini della comunicazione del recesso del datore di lavoro da un contratto individuale di lavoro , si può intimare un licenziamento individuale via Whatsapp ad inaugurare tale filone giurisprudenziale è stato Trib. Catania, ord. 27 giugno 2017 per un recente caso di licenziamento individuale comunicato mediante il portale cloud utilizzato dal datore di lavoro per le normali comunicazioni aziendali, v. App. Milano, 2 settembre 2024, numero 647 . In caso di impugnazione del licenziamento, però, il soggetto onerato della prova dell'effettiva e concreta ricezione della comunicazione da parte del lavoratore è il datore di lavoro , il quale non potrà comunque avvalersi della prova testimoniale e dunque neppure di prove presuntive semplici , in quanto il potere attribuito ex articolo 421, comma 2, c.p.c. al giudice del lavoro di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice civile, non può riguardare il requisito di forma scritta previsto ad substantiam per il licenziamento, rimanendo quindi applicabili in questo caso i limiti di ammissibilità della prova testimoniale previsti dall' articolo 2724 c.c. in tal senso, cfr. Cass., ord. 8 settembre 2022, numero 26532 Cass. 3 giugno 2015, numero 11479 . Tutela monitoria e screenshot di messaggi istantanei Si può ottenere un decreto ingiuntivo producendo in giudizio la stampa di messaggi ricevuti via WhatsApp, attestanti l'esistenza di un credito Trib. Ancona, 7 febbraio 2025, numero 250 Trib. Ferrara, 4 giugno 2024, numero 587 Trib. Napoli, 22 marzo 2024, numero 3236 Trib. Rieti, 19 ottobre 2023, numero 525 Trib. Ravenna, 10 marzo 2017, numero 231 Giudice di Pace Latina, decr. 25 giugno 2021, numero 2399 Giudice di Pace Avellino, 28 novembre 2024, secondo cui la stampa di messaggi intercorsi via WhatsApp, contenenti promesse unilaterali o ricognizioni di debito, integrano gli estremi della prova scritta richiesta dagli articolo 633 e 634 c.p.c. . Resta, però, fermo che, nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore potrà contestare la genuinità e l'attendibilità del messaggio , esponendo, ad esempio, le ragioni specifiche della non provenienza da chi appaia l'autore, ovvero della non conformità alla schermata originale del dispositivo digitale, ovvero della non corrispondenza alla collocazione temporale apparente, eventualmente avvalendosi di una consulenza tecnico-informatica. Messaggistica istantanea e prove civili Una volta ammesso che gli screenshot di messaggi inviati attraverso applicazioni o piattaforme digitali come WhatsApp assurgano a prove civili, lo sarebbero – stando alla giurisprudenza sinora formatasi – ai sensi dell' articolo 2712 c.c. , che attribuisce valore di piena prova a ogni rappresentazione informatica di fatti soltanto se non ne venga disconosciuta la conformità ai fatti rappresentati , laddove, in caso di specifica contestazione, quei documenti possono diventare prove liberamente valutabili in giudizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1- bis del c.a.d. in relazione ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica ‘debole' o ‘semplice', o ‘leggera', ossia ‘non qualificata' . Si potrebbe così creare una disparità di trattamento fra documenti ‘tradizionali' cartacei e documenti elettronici ma tale ‘discriminazione' non appare compatibile con l'ordinamento europeo, posto che l' articolo 46 del Regolamento eIDAS numero 910 del 2014 prevede che «[a] un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica».