Inutilizzabile a fini disciplinari il contenuto di un messaggio whatsapp

In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una «chat» privata, seppure contenenti commenti offensivi, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile [ ].

[ ] Essi sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento. La Corte di Appello di Venezia, riformando la pronuncia di primo grado, respingeva l’impugnazione di una lavoratrice avverso il licenziamento per giusta causa intimatole per aver postato su un gruppo Whatsapp, riservato ai colleghi della medesima unità produttiva a cui ella era addetta, un video con il quale venivano messe «in evidenza denigrandole le fattezze fisiche» di una cliente. Nello specifico, accertato che la divulgazione del video era avvenuta ad opera di una persona partecipante alla chat , i giudici di merito ritenevano la condotta contestata di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa «in quanto avente carattere plurioffensivo e idonea a ledere l’immagine della società datrice di lavoro nonché l’immagine e la riservatezza della cliente, ripresa senza il suo consenso». Contro tale pronuncia la lavoratrice ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. L’articolo 15 Cost si estende sostanzialmente ad ogni forma di corrispondenza   In particolare, e per quanto qui rileva, la ricorrente si doleva della violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 Cost. per aver la Corte di merito ritenuto utilizzabile il video oggetto della chat privata e, per l’effetto, disciplinarmente rilevante il fatto addebitato alla lavoratrice. Motivi che vengono condivisi dalla Suprema Corte la quale, ribadendo il principio esposto in massima già espresso nella sua precedente pronuncia numero 21965/2018 , accoglieva il ricorso. Sintetizzando al massimo i principi espressi nella articolata motivazione della sentenza in commento, la Corte premette che ai fini dell’articolo 15 Cost. «quello di corrispondenza è concetto ampiamente comprensivo , atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano [….] tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza» e «prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero […]» così C. Cost. numero 170/2023 e numero 2/2023 , rientrando quindi nella garanzia costituzionale di libertà e segretezza anche la «posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp […] apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi». la cui segretezza è quindi costituzionalmente presidiata Su questo presupposto, prosegue la Cassazione, la libertà e segretezza della comunicazione trovano tutela costituzionale «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”». Logico corollario, nell’avviso della Corte, è l’ esclusione del «carattere illecito - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - della condotta contestata al dipendente in quanto riconducibile alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente ». Il contenuto della corrispondenza privata del lavoratore non può costituire giusta causa di recesso Sulla base di tali premesse ritiene la Cassazione come, nel contesto fattuale sopra descritto e preso atto che il fatto contestato riguardava la sola pubblicazione del video e non la sua realizzazione, escludendo così dal giudizio «ogni considerazione sulle pur innegabili esigenze di tutela della privacy della persona ripresa nel video e sulla mancanza di consenso di questa al trattamento dei dati personali e sensibili» , sia indubbio che la condotta contestata «sia attratta nel raggio di protezione dell’articolo 15 Cost., atteso che il messaggio è stato inviato a persone determinate, facenti parte della chat ristretta dei dipendenti del negozio, e le caratteristiche tecniche del mezzo di comunicazione adoperato, WhatsApp, riflettono in modo inequivoco la volontà della mittente di escludere terzi dalla conoscenza del messaggio e soddisfano il requisito di segretezza della corrispondenza», risultando a questi fini irrilevante il fatto che la diffusione del video sia avvenuta ad opera di uno dei partecipanti alla chat, poiché tale iniziativa «costituisce violazione del diritto alla segretezza e riservatezza della corrispondenza avvenuta in danno» della ricorrente. Nemmeno possono rilevare ai fini della giusta causa di recesso giudizi meramente morali sulla condotta del lavoratore Inoltre, conclude la Suprema Corte, se è vero che ai fini della giusta causa di recesso possono assumere rilievo anche condotte extralavorative del dipendente purché idonee ad incidere sul vincolo fiduciario , ancor più vero è che « non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata » con l’effetto che «la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidi della dignità del lavoratore, impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore , trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell’intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza ».

Presidente Manna - Relatore Ponterio Il testo della pronuncia sarà disponibile a breve.