In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell' animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto si configura - nel caso in cui continui ad occupare il bene - come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione.
La vicenda in esame riguarda la questione della proprietà e dell'occupazione di terreni in seguito a provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla lottizzazione abusiva e all'usucapione. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che il soggetto che utilizzi un'area ottenuta da una lottizzazione abusiva non può acquisirne la proprietà per usucapione . Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che l'acquisizione delle aree da parte del Comune in caso di lottizzazione abusiva configura un acquisto a titolo originario , per cui la mera disponibilità fisica dell'area da parte del precedente proprietario non costituisce possesso, bensì mera detenzione . La pronuncia in commento è fondata sull'interpretazione di principi legali relativi all'esproprio e alla confisca urbanistica la Cassazione ha accolto il ricorso del Comune richiamando le Sezioni Unite, secondo cui « in tema di espropriazione per pubblica utilità , nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. numero 327 del 2001 per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 , il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell' animus possidendi in capo al precedente proprietario , il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso , fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene». Cass. numero 651/2023 I Giudici hanno cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d'Appello competente, enunciando il seguente principio di diritto «In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale , ai sensi dell'articolo 30, comma 8 del d.P.R. numero 380/2001 , si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell' animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione , che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell' articolo 1141 c.c. »
Presidente Orilia - Relatore Grasso Il testo della pronuncia sarà disponibile a breve.