Il perimetro del divieto di avvicinamento è a configurazione duplice

La seconda parte del divieto disciplinato dall’articolo 282 ter , comma 1, c.p.p. non riguarda luoghi determinati, ma prevede un più generale divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati per cui si ritiene ultroneo elencarli singolarmente.

La sentenza in commento trae origine dal provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituiva la misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari con quella, di cui all' articolo 282 c.p.p. , del divieto di avvicinamento alla vittima con mantenimento di una distanza minima di 500 metri da essa . Il difensore con ricorso per cassazione lamentava la mancanza di motivazione in ordine alla indicazione specifica dei luoghi frequentati dalla persona offesa. Per la Suprema Corte la statuizione ha invece, carattere assorbente, rendendo superflua l'accurata specificazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima . Tale assunto poggia sull'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite sul tema, in virtù della quale «il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e\o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa ». Ciò posto il perimetro del divieto posto dall' articolo 282 ter, comma 1, c.p.p. è a configurazione duplice nella prima parte della norma richiede luoghi determinati, nella seconda parte , preceduta dalla disgiuntiva “ovvero”, si fa invece riferimento a un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati . Così, per il Collegio, ove «il veto investa precipuamente la libertà dell'indagato di avvicinarsi ai singoli luoghi frequentati dalla p.o., anche eventualmente con l'indicazione cumulativa di una distanza minima rispetto a ciascuno di essi, il giudice è tenuto a selezionare esplicitamente e a individuare i siti nel dettaglio ma ove l'ordine riguardi, prevalentemente, l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati e di mantenersi comunque ad una determinata distanza minima dalla medesima e dai medesimi, come nel nostro caso, diviene evidentemente ultroneo elencare i luoghi abitualmente frequentati dal soggetto offeso».

Presidente Vessichelli - Relatore Masini Ritenuto in fatto 1. P.A., sottoposto alle indagini per il delitto di cui all' articolo 612 bis cod. penumero , ha promosso ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 9 settembre 2024, che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari della medesima città con quella del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata B.F. ed ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati. 2. L'impugnazione si è affidata a 5 motivi, enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all' articolo 173 comma 1 disp. att. cod. proc. penumero . I primi quattro motivi hanno fatto riferimento ai vizi di cui all'articolo 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. penumero , mentre il quinto si è appuntato sul vizio di cui all'articolo 606 comma 1 lett. e cod. proc. penumero . 2.1. Con il primo motivo l'impugnante si è doluto della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nella fase precedente al 15 luglio 2024 , avuto riguardo alla sottovalutazione della documentazione prodotta dalla difesa l'ordinanza del Tribunale avrebbe fatto illogico riferimento alle sole dichiarazioni della persona offesa e si sarebbe adagiata su quanto esposto dall'ordinanza cautelare. 2.2. Il secondo motivo si è soffermato sull'assenza del compendio indiziario a riguardo dell'elemento soggettivo del reato, perché il ricorrente, formalmente interrogato, ha reso una versione antitetica rispetto alla denuncia della persona offesa, che avrebbe meritato differente considerazione. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato l'insussistenza dei gravi indizi per quanto concerne la prova dell'evento del reato P.A. ha reso dichiarazioni che contrastano con quelle delle parte lesa e quest'ultima, a sua volta, avrebbe escluso di aver mutato le proprie abitudini di vita. 2.4. Il quarto motivo ha denunciato, quanto alle esigenze di cautela, l'insussistenza del necessario requisito dell'attualità del pericolo, perché dal 16 luglio 2024 l'indagato non avrebbe avuto più contatti con la persona offesa, come dalla medesima confermato. 2.5. Il quinto motivo si è appuntato sulla mancanza di motivazione in ordine alla indicazione specifica dei luoghi frequentati dalla persona offesa, oggetto del veto stabilito dall'ordinanza del primo giudice. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Mette conto anticipare alcuni principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che veicolano i primi tre motivi di ricorso, anche a cagione della loro intrinseca genericità, nell'alveo della inammissibilità. 1.1. E' ormai giurisprudenza acquisita della Corte di Cassazione che il vizio di cui all'articolo 606, comma primo, lett. b cod. proc. penumero riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale ossia, la sua inosservanza , ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta , e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione sez. 5, numero 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 . Nel caso in scrutinio, tali motivi di impugnazione non investono il rapporto diretto tra i fatti accertati e la loro riconducibilità al paradigma della norma incriminatrice, quanto censure che si lagnano di una presunta, impropria applicazione della fattispecie astratta alle vicende storiche oggetto di interesse sotto il profilo della distorsione interpretativa delle emergenze probatorie esaminate dall'organo giudicante. 1.2. Pertanto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito Sez.2, numero 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 . Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o palesi incongruenze della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha ripercorso il compendio gravemente indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e agli elementi di riscontro della loro attendibilità, costituiti dagli apporti informativi di V.M., figlia della parte lesa, di M.E., genero, e dalle emergenze delle annotazioni di polizia giudiziaria del 15 luglio 2024 e del 11 agosto 2024, a riguardo, in particolare del contegno asfissiante assunto dall'indagato nel corso della relazione affettiva con la donna - vittima di molesti appostamenti sotto casa, di indebite forme di controllo, di minacce di morte in caso di interruzione del rapporto - dalle insistenti ed arroganti pretese di restituzione dei regali una volta appresa la di lei intenzione di troncare la relazione, dalle aggressioni verbali e fisiche realizzate in pregiudizio di congiunti o conoscenti di lei dai ripetuti tentativi di contattarla per telefono, indifferente alle ritrosie e ripulse della vittima dalle interferenze nella sua vita privata, con l'indebita ed inquietante intromissione in casa sua per asportarne beni e suppellettili. Le doglianze difensive si rivelano, in proposito, assertive ed inconsistenti, peraltro generiche, se non indeterminate, nella tecnica espositiva, anche con riferimento al materiale fotografico offerto al Tribunale, giudicato congruamente privo di efficacia confutativa perché attinente a momenti isolati della vita di relazione tra il prevenuto e la B., inidoneo a neutralizzare il coacervo degli elementi indiziari raccolti dalla pubblica accusa. Quanto alla prova dell'evento del reato, è giurisprudenza costante di questa Corte che, in tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura o del fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, denunciato dalla vittima del reato - che è alternativo, e non necessariamente cumulativo, rispetto alla costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita ex multis, sez.5, numero 47533 del 27/09/2023, S., Rv.285555 - può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale destabilizzante conseguenza, ovvero aggravino una preesistente situazione di disagio psichico della persona offesa sez. 5, numero 7559 del 10/01/2022, B., Rv 282866 sez.5, numero 24135 del 09/05/2012, Rv. 253764 . Gli indicatori comportamentali variamente descritti dal provvedimento impugnato appaiono pienamente satisfattivi della configurazione, quantomeno nei limiti del giudizio di probabile responsabilità al quale si deve arrestare la valutazione incidentale di natura cautelare, degli elementi essenziali dell'evento del reato. 2. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che l'ordinanza di misura cautelare è stata emessa pressoché a ridosso delle condotte vessatorie contestate nell'incolpazione, determinative dell'evento del reato, come pianamente illustrato dall'ordinanza impugnata, che ha stigmatizzato la reiterazione degli atti integrativi dell'abitualità della fattispecie contestata in epoca successiva alla cesura della relazione affettiva, avvenuta nel mese di luglio 2024. 3. Il quinto motivo non coglie nel segno, dal momento che il Tribunale del riesame ha sostituito la misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari con quella, di cui all' articolo 282 ter cod. proc. penumero , del divieto di avvicinamento alla vittima con mantenimento di una distanza minima di 500 metri dalla p.o. e tale preminente statuizione, in quanto di carattere assorbente, rende superflua l'accurata specificazione dei luoghi abitualmente da lei frequentati in tal senso deve essere letto ed interpretato il decisum della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, numero 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957, in virtù del quale il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari dei divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa cfr. anche sez.5, numero 16091 del 17/03/2023, T., Rv. 284450 e tanto in linea con il dettato dell'alt. 282 ter comma 1 cod. proc. penumero , in virtù del quale con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa . 3.1. Deve essere allora considerato che il perimetro del divieto di avvicinamento è a configurazione duplice. Nella prima parte della norma esso è proiettato sui luoghi determinati la disgiuntiva ovvero impone poi di apprezzare la seconda parte del divieto medesimo, che riguarda non più i luoghi determinati , ma più in generale il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati. In altre parole, ove il veto investa precipuamente la libertà dell'indagato di avvicinarsi ai singoli luoghi frequentati dalla persona offesa, anche eventualmente con l'indicazione cumulativa di una distanza minima rispetto a ciascuno di essi, il giudice è tenuto a selezionare esplicitamente e ad individuare i siti nel dettaglio ma ove l'ordine riguardi, prevalentemente, l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi da lei frequentati e di mantenersi comunque ad una determinata distanza minima dalla medesima e dai medesimi - come nel nostro caso - diviene evidentemente ultroneo elencare i luoghi abitualmente frequentati dal soggetto offeso. 4. Ne conseguono la reiezione dell'impugnazione e, a norma dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5. La natura dei reati e dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.