L’articolo 445, comma 1 bis , c.p.p., come modificato dal d.lgs. numero 150 del 10 ottobre 2022 c.d. riforma Cartabia , nella parte in cui esclude l'inefficacia delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di c.d. patteggiamento alla condanna, trova applicazione a tutte le fattispecie che si verifichino successivamente all’entrata in vigore della ridetta novella 30 dicembre 2022 , a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione da parte della pubblica amministrazione.
In applicazione di tale principio il TAR Sardegna, con la sentenza numero 96 del 12 febbraio 2025, ha accolto un ricorso e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati. Il caso I fatti traggono origine per avere il ricorrente proposto ricorso, avverso un provvedimento con cui la Capitaneria di porto ha disposto la sua cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell'articolo 120, lett. e cod. nav. e dell'articolo 238, comma 4, del Regolamento di attuazione, per aver riportato una « condanna con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento ne impediscono l'iscrizione nelle matricole » . Con ricorso parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della disposta cancellazione, da un lato, per contraddittorietà tra atti, in quanto, egli, nel 2018, aveva riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. c.d. patteggiamento , per la quale la Capitaneria tuttavia aveva già avviato il procedimento di cancellazione, ma lo aveva poi archiviato, con decreto, in accoglimento delle osservazioni del ricorrente, per cui oggi non potrebbe nuovamente riesercitare il potere dall'altro, per violazione delle norme richiamate dall'amministrazione, in relazione alle modifiche disposte dall'articolo 25, comma 1, lett. b , d.lgs. numero 150 del 2022, all' articolo 445, comma 1 bis , c.p.p. , che ha previsto che « se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna » . Le soluzioni giuridiche La sentenza del TAR Sardegna è di particolare interesse perchè, muove un passo in avanti su alcune e ulteriori questioni interpretative all'indomani della c.d. riforma Cartabia . Il Tar Sardegna interrogandosi questa volta sulla operatività della nuova previsione di cui all' articolo 445, comma 1- bis del c.p.p. , traccia un solco interpretativo attorno alla inefficacia delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di c.d. patteggiamento alla condanna. Qui, l'interprete è tenuto ad adottare una lettura in termini sostanzialistici degli interventi di riforma legislativa. Il legislatore, a decorrere dal 30 settembre 2022 ha difatti ristilizzato il codice di procedura penale. In tale contesto, diventa perciò utile rammentare che la nuova norma articolo 445, comma 1- bis del c.p.p. introdotta con il d.lgs. numero 150 del 2022 è volta a regolare l'utilizzo, nei giudizi diversi da quello penale, della sentenza di patteggiamento, nonché, per quanto rilevante, la sorte delle norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna, le quali sono ormai improduttive di effetti, salvo che la sentenza di patteggiamento abbia previsto pene accessorie. La c.d. riforma Cartabia ha per questa via inciso seppur di riflesso e significativamente, sul piano della prova, dell'efficacia dell'azione amministrativa che del relativo sindacato giurisdizionale. Per vero, il novellato articolo 445, comma 1- bis c.p.p. molto più articolato del precedente , risulta essere caratterizzato da alcune importanti novità, immediatamente sottolineate dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo e che risultano essere articolate, su un 'primo livello' che riguarda l'esclusione di qualsivoglia efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento e da un 'secondo livello' che esclude ogni possibilità di equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, se non prevista da una norma penale e non amministrativa o civile successiva ovviamente alla riforma normativa. E tuttavia, si è sostenuto in dottrina che nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, la sentenza di patteggiamento può essere equiparata ad una sentenza di condanna esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia una disposizione di legge penale che lo stabilisca espressamente, mentre eventuali norme extrapenali che dovessero operare tale equiparazione dovranno, pertanto, ritenersi improduttive di effetti. Nel caso affrontato dalla decisione in commento, il ricorrente ha invocato l' articolo 444 c.p.p. c.d. patteggiamento e l' articolo 445, comma 1- bis c.p.p. , in una prospettiva difensiva. Da qui per per il TAR la necessità di soffermarsi sulla novità legislativa. L'opzione interpretativa cui approda il è quella secondo la quale, la norma ha natura squisitamente processuale o, per meglio dire per la fattispecie che ci occupa, procedimentale , in quanto è volta a disciplinare non già la sentenza di patteggiamento in quanto tale e il processo concluso con essa, bensì dispone l'inefficacia, dal momento della sua entrata in vigore, delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Invero, ha osservato il TAR, che i soli provvedimenti amministrativi adottati prima dell'entrata in vigore della novella in punto di effetti extrapenali delle sentenze di patteggiamento saranno regolati dal diverso principio dell'equiparazione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. a quella di condanna anche a tali fini, mentre i procedimenti pendenti o avviati dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 445, comma 1 bis c.p.p. non potranno fare applicazione dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna disposta da norme extrapenali, restando valida tale equiparazione solo se disposta da norme penali. Nel caso di specie , per il Tar Sardegna, è dunque irrilevante che la sentenza di patteggiamento sia stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo articolo 445, comma 1 bis c.p.p. , poiché esso trova applicazione in quanto la norma extrapenale che la nuova disposizione prevede essere improduttiva di effetti è stata applicata dall'amministrazione con l'esercizio del potere amministrativo consacratosi nel provvedimento del 2024 in quella sede impugnato allorquando dunque la sentenza di patteggiamento emessa nel 2022 nei confronti del ricorrente non poteva essere equiparata ad una condanna, non avendo disposto nei suoi confronti pene accessorie. Il TAR ha però rigettato la tesi difensiva, prospettata in sede di discussione orale, per cui nel caso di specie non si applicherebbe il secondo periodo dell' articolo 445, comma 1 bis c.p.p. « Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna » , bensì il terzo « s alvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna » . La tesi, sostiene il TAR, evidentemente prova troppo. Ritenere che l'amministrazione non abbia applicato disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna significherebbe affermare che l'amministrazione sia titolare di un potere generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, in deroga e oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, a ciò ostando anche la nuova formulazione dell' articolo 445, comma 1 bis c.p.p. e in assenza di una valida ragione di natura costituzionale.
Presidente Buricelli Estensore Serra Fatto e Diritto 1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, munito di istanza cautelare, avverso il provvedimento epigrafato con cui la Capitaneria di porto di -OMISSIS ha disposto la sua cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell'articolo 120, lett. e Cod. Nav. e dell'articolo 238, comma 4, del Regolamento di attuazione, per aver riportato una “ condanna con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento ne impediscono l'iscrizione nelle matricole ”. 2. Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della disposta cancellazione, da un lato, per contraddittorietà tra atti, in quanto egli, nel 2018, aveva riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. c.d. patteggiamento , per la quale la Capitaneria tuttavia aveva già avviato il procedimento di cancellazione, ma lo aveva poi archiviato, con decreto numero -OMISSIS-del 2021, in accoglimento delle osservazioni del ricorrente, per cui oggi non potrebbe nuovamente riesercitare il potere, peraltro immotivamente dall'altro, per violazione delle norme richiamate dall'amministrazione, in relazione alle modifiche disposte dall'articolo 25, comma 1, lett. b , d.lgs. numero 150 del 2022 all' articolo 445, comma 1 bis, c.p.p. , che ha previsto che “ se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ”. 3. Resiste il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, in quanto i in relazione al primo motivo, il provvedimento impugnato si fonderebbe non già sulla sentenza di patteggiamento del 2018, ma su una sentenza sopravvenuta del 2022 ii in relazione al secondo motivo, la novella legislativa non troverebbe applicazione nel caso di specie essendo la sentenza di patteggiamento stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta e, comunque, come esposto anche se solo in sede di discussione orale, non si verterebbe in tema di disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna. 4. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, previo avviso alle parti ex articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata. 5. È infondato, in fatto, il primo motivo di ricorso, poiché, come evidenziato dalla difesa erariale e non contestato dal ricorrente, il provvedimento è stato adottato non in relazione alla sentenza di patteggiamento del 2018, bensì in relazione alla diversa e successiva sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di -OMISSIS in data 03.03.2022 irrevocabile a far data dal 22.11.2022 docomma 5 , così escludendosi qualsivoglia rilevanza della vicenda pregressa posta a fondamento del primo motivo di ricorso. 6. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso. La Capitaneria di porto di -OMISSIS ha adottato l'impugnato provvedimento in forza del combinato disposto degli articolo 120, lett. e cod. nav. e 238 del Regolamento di Attuazione, che prevedono la cancellazione degli iscritti nelle matricole gente di mare in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati all'articolo 238, numero 4 del Regolamento, disposizione come interpretata dalla nota prot. 14766 in data 21.05.2024 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti docomma 4 Ministero , ed ha equiparato la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente a quella di condanna. 7. Il nuovo comma 1 bis dell' articolo 445 c.p.p. , modificato dal d.gs. numero 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che “ la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”. La norma introdotta con il d.lgs. numero 150 del 2022 è dunque volta a regolare l'utilizzo, nei giudizi diversi da quello penale, della sentenza di patteggiamento, nonché, per quanto rilevante nel presente giudizio, la sorte delle norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna, le quali sono ormai improduttive di effetti, salvo che la sentenza di patteggiamento abbia previsto pene accessorie. In sostanza, come evidenziato in dottrina, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, la sentenza di patteggiamento può essere equiparata ad una sentenza di condanna esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia una disposizione di legge penale che lo stabilisca espressamente, mentre eventuali norme extrapenali che dovessero operare tale equiparazione dovranno, pertanto, ritenersi improduttive di effetti. La norma ha natura squisitamente processuale o, per meglio dire per la fattispecie che occupa, procedimentale, in quanto è volta a disciplinare non già la sentenza di patteggiamento in quanto tale e il processo concluso con essa, bensì dispone l'inefficacia, dal momento della sua entrata in vigore, delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Ne discende che la novella in questione trova applicazione a tutte le fattispecie nelle quali la norma extrapenale equipari la sentenza di patteggiamento alla condanna che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della ridetta novella, a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione. In assenza di precedenti giurisprudenziali reperiti, è coerente con queste affermazioni quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense in relazione ad un giudizio disciplinare – nel quale peraltro il ridetto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali ex multis Cass., sez. unumero , 12 aprile 2024, numero 9949 – che ha rilevato che “ il citato D.Lgs. numero 150/2022 , pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2022, è entrato in vigore il 30 dicembre del medesimo anno. La norma qui di interesse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del tempus regit processum. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi disciplinari pendenti innanzi ai CDD alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento ” C.N.F., sentenza 26 febbraio 2024, numero 40 . È coerente con tale interpretazione letterale anche il principio tempus regit actum applicato al procedimento amministrativo, per cui i soli provvedimenti amministrativi adottati prima dell'entrata in vigore della novella in punto di effetti extrapenali delle sentenze di patteggiamento saranno regolati dal diverso principio dell'equiparazione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. a quella di condanna anche a tali fini, mentre i procedimenti pendenti o avviati dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 445, comma 1 bis c.p.p. non potranno fare applicazione dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna disposta da norme extrapenali, restando valida tale equiparazione solo se disposta da norme penali. 8. Nel caso di specie, è dunque irrilevante che la sentenza di patteggiamento sia stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo articolo 445, comma 1 bis c.p.p. , poiché esso trova applicazione in quanto la norma extrapenale che la disposizione di nuovo conio prevede essere improduttiva di effetti è stata applicata dall'amministrazione con l'esercizio del potere amministrativo consacratosi nel provvedimento -OMISSIS del 2024 oggi impugnato, allorquando dunque la sentenza di patteggiamento emessa nel 2022 nei confronti del ricorrente non poteva essere equiparata ad una condanna, non avendo disposto nei suoi confronti pene accessorie. 9. Deve infine essere rigettata la tesi difensiva, prospettata in sede di discussione orale, per cui nel caso di specie non si applicherebbe il secondo periodo dell' articolo 445, comma 1 bis c.p.p. “ Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ”, bensì il terzo “ Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ” . La tesi evidentemente prova troppo, giacché ritenere che l'amministrazione non abbia applicato disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna significherebbe affermare che l'amministrazione sia titolare di un potere generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, in deroga e oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, a ciò ostando anche la nuova formulazione dell' articolo 445, comma 1 bis c.p.p. e in assenza di una valida ragione di natura costituzionale. Come anticipato, invece, l'ultimo periodo della norma in discorso si applica non già a supposti casi di equiparazione “innominata” ed immanenti nell'ordinamento che sarebbero nella disponibilità dell'amministrazione, invero insussistenti, bensì nelle ipotesi in cui l'equiparazione sia prevista da norme penali, che restano efficaci. 10. Deve dunque essere accolto il secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati. 11. La novità della questione e l'assenza di precedenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.