Approvato il Regolamento relativo al funzionamento dell’arbitro assicurativo

Vede la luce il regolamento relativo al funzionamento dell’arbitro assicurativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, come per i settori bancario e finanziario lo sono l’arbitro bancario e finanziario ABF e l’arbitro per le controversie finanziarie ACF .

L' articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private d. lgs. numero   209 del 2005 introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2020, numero 187 prevedeva l'attuazione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione , senza alcuna esclusione. Nella normativa de qua , si indicava anche come la procedura si sarebbe inserita nei sistemi giudiziali e stragiudiziali di soluzione delle controversie, sancendo che «il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162 , e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento». A tale riguardo, è intervenuto il DM 6 novembre 2024, numero 215 , che contiene le disposizioni sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione come previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni . La struttura dell'Arbitro Assicurativo è parte della implementazione della direttiva europea 2013/11 sulle Alternative Dispute Resolution , recepita nel Codice del Consumo . Si inserisce, quindi, nei sistemi di soluzione delle controversie , come lo sono stati rispettivamente per il settore bancario ABF e per il settore finanziario ACF . L'Arbitro assicurativo è istituito presso l'IVASS e l'adesione delle imprese e degli intermediari italiani avviene senza necessità di apposite comunicazioni , per il mero effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. L'organismo vede la composizione di collegi nel territorio italiano composti da soggetti competenti e con elevato livello di indipendenza dalle imprese e dagli intermediari assicurativi in termini sia di incarichi nei board delle società sia in termini di incarichi professionali. Questo non dovrà pregiudicare la conoscenza della normativa tecnica che, pur inserendosi nel quadro ordinamentale generale e unitario, vede un elevato livello di specializzazione e di capacità di mettere in relazione , nella soluzione dei problemi, conoscenze giuridiche e conoscenze di tecnica assicurativa . La procedura deve essere letta in combinato con la normativa sui reclami nel cui sistema si inserisce . La presentazione del ricorso da parte del cliente all'arbitro, infatti, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami di cui al Regolamento ISVAP numero 24 del 19 maggio 2008 . Come per ABF e ACF, l'organo non esprime decisioni passibili di esecuzione giudiziale . Si attende un'ottemperanza piuttosto a livello di moral suasion . Si prevede, infatti, che l'impresa o l'intermediario deve eseguire la decisione dell'arbitro entro 30 giorni. In mancanza la sanzione consiste nel fatto che l'inadempienza è resa nota , nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni . Il cliente potrà agire liberamente in giudizio anche dopo aver adito l'arbitro in caso di decisione che non ritiene satisfattiva dei propri interessi o per avere una decisione giudiziale, anche conforme alla delibera dell'arbitro che come detto non è passibile di enforcement , che possa essere esecutiva. La autorevolezza dell'arbitro anche nella sua composizione potrà consentire una maggiore attenzione da parte dei giudicanti rispetto alla decisione per quanto, possibili differenti risultanze istruttorie e mezzi probatori tra l'altro arbitro assicurativo decide solo sulla base di prove documentali , potranno condurre a differenti risultati. Come detto, la decisione dell'arbitro assicurativo non è suscettibile di esecuzione e valgono per lo stesso le conclusioni della corte costituzionale sulla natura dell'arbitro bancario e delle sue decisioni. La Corte Costituzione, con l'ordinanza del 21 luglio 2011, numero 218 ha, infatti, osservato che l 'Arbitro Bancario Finanziario non è organo abilitato a sollevare questione di legittimità costituzionale , in quanto non esercita funzioni giudicanti, non è collocato in una posizione super partes e le sue decisioni non produrrebbero i medesimi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, non essendo contro di esse previsti mezzi di impugnazione, perché contenenti misure che non incidono sulla sfera giuridica delle parti e non precludono il ricorso all'autorità giudiziaria. La Corte ha anche ritenuto che «a differenza di quanto previsto tanto in sede giudiziaria che arbitrale, anche dopo la decisione del Collegio, non vincolante per il cliente e per l'intermediario, è sempre possibile ricorrere alla autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi che le parti non sarebbero, del resto, neppure collocate in posizione di parità, come avviene in un giudizio anche arbitrale, essendo concessa maggior tutela al cliente, quale parte contrattualmente più debole». Questo non incide sul fatto che, come detto, si ritiene che l'arbitro debba decidere secondo diritto e non secondo equità. Nella medesima ordinanza, si legge, inoltre, che «la circostanza secondo cui il “responso” dell'Arbitro Bancario Finanziario debba essere adottato “secondo diritto” non può ritenersi in sé argomento probante, giacché è tipico di qualsiasi funzione giustiziale procedere e adottare le proprie determinazioni secundum ius , al pari di qualsiasi organismo della pubblica amministrazione … la circostanza secondo cui il “responso” dell'Arbitro Bancario Finanziario debba essere adottato “secondo diritto” non può ritenersi in sé argomento probante, giacché è tipico di qualsiasi funzione giustiziale procedere e adottare le proprie determinazioni secundum ius , al pari di qualsiasi organismo della pubblica amministrazione». La stessa Banca d'Italia, nella prima Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario relativa al periodo di attività 2009-2010, evidenzia che «anche se il nome contiene la parola “arbitro”, l'ABF non deve essere confuso con l'arbitrato previsto dal codice di procedura civile . Quest'ultimo, infatti, presuppone un accordo delle parti precedente o successivo all'insorgere della controversia volto a sottoporre la lite al giudizio di uno o piú arbitri, i quali emettono una decisione vincolante». Anche i giudici ordinari hanno ribadito che le decisioni di ABF non siano equiparabili ai lodi arbitrali negando la loro esecuzione. Sono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e, come oggetto, l'accertamento di diritti, anche risarcitori e, quindi, il pagamento di somme di denaro entro importi determinati , obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa. Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP , Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonchè le fattispecie relative ai grandi rischi tra cui in particolare corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, r.comma aeromobili e r.comma veicoli marittimi, lacustri e fluviali credito e cauzione, qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività. Viene inoltre da più parti apprezzata la funzione regolatoria esercitata da organi decisori come ABF, ACF e ora AAS nella creazione di orientamenti interpretativi uniformi nella materia migliorando il livello di predittività del diritto in un ambito in cui la certezza del diritto assume particolare rilevanza per orientare la condotta degli operatori ed evitare che l'incertezza possa consentire tecniche dilatorie nella esecuzione del contratto. L'aspetto da ultimo evidenziato appare d'una certa rilevanza dal punto di vista non soltanto teorico ma anche pratico, nella misura in cui l'attività di litigation può contribuire al miglioramento della qualità della regolazione. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie , infatti, possono fungere sia in termini di compliance della normativa in vigore considerato che la prassi decisionale può importare elementi di innovazione o di interpretazione evolutiva di una determinata fattispecie sia quale strumento che favorisce i cambiamenti regolatori, giacché la “sede del conflitto” può costituire un elemento di valutazione della normativa in funzione della semplificazione e della rapidità delle decisioni. Le controversie che sorgono in capo all'arbitro - qui inteso non nella sua configurazione di “giudice” ma in quella definibile di risoluzione giustiziale dei conflitti come, del resto, emerge dalla qualificazione di ADR delle controverse extragiudiziali previste dall' articolo 141, comma 7, del c.d. codice del consumo e dell'articolo 187-1 del CAP diversamente non potrebbe essere alla luce del disposto di cui all' articolo 102 della Costituzione che assegna solo ai giudici la funzione giurisdizionale - svolgono altresì una funzione deflattiva del contenzioso. Considerando la competenza per valore e la regolamentazione successiva che sarà posta in essere da parte dell'autorità di regolazione in ordine alla definizione degli ambiti soggettivo e oggettivo, le ulteriori prescrizioni renderanno, per dir così, sostenibile l'attività dell'arbitro assicurativo tenuto conto delle stime che potrebbero attestarsi anche nella misura delle cinquemila all'anno – come ha rilevato il Segretario generale dell'IVASS in una precedente occasione di carattere convegnistico –, in questa prospettiva, si comprende quanto possa essere utile l'organismo in parola per contribuire non soltanto alla riduzione del contenzioso in sede giudiziaria ma anche per “ assicurare” alla clientela una più alta garanzia di rapidità nelle decisioni e sensibile riduzione dei “costi di accesso” alla procedura di risoluzione della controversia . Del resto, tale considerazione appare coerente con l'impianto normativo scaturente dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa che si pone in linea di continuità con altre disposizioni inerenti al rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore, peraltro stabiliti dall' articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevede, per l'appunto, la protezione dei consumatori in particolare quel che concerne gli interessi economici dei medesimi , promuovendone il diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei loro interessi dalla cui applicazione sono scaturite, com'è noto, una serie assai significativa di atti normativi di matrice europea di diritto derivato, volte a rafforzare la tutela dei consumatori in una pluralità di “settori”, dalle pratiche commerciali sleali alle intese restrittive della concorrenza e all'abuso di posizione dominante . Va rimarcato, inoltre, che l'attuazione dell'arbitro assicurativo costituisce applicazione dell' articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, com'è noto, stabilisce che, nelle politiche dell'Unione, debba essere garantito un « livello elevato di protezione dei consumatori », significativamente introdotto nel titolo IV della suddetta Carta rubricato “Solidarietà”. Giova ricordare, peraltro, che, a seguito dell'inserimento della Carta all'interno del TFUE , essa ha il medesimo valore giuridico dei Trattati, quindi immediatamente applicabile. L'interazione tra regolazione e conflitto può essere foriera di un indirizzo volto ad interagire , come si diceva poc'anzi, con l'autorità di vigilanza in termini di stimolo al miglioramento della regolazione medesima . Si tratta perlopiù di inframettenze non formalmente disciplinabili ma ricavabili, per l'appunto, dalla prassi applicativa che si svolge nell'ambito della litigation . Interazione che, dal punto di vista istituzionale, per così dire, costituisce una forma di “incontro” fra disciplina verticale vigilanza e orizzontale rapporti tra compagnie assicuratrici e clienti , sul modello, ad esempio, dell'ABF. Inoltre, l'alternativa alla giustizia pubblica può essere un deterrente della lite, in particolare in ambito assicurativo, come documentano studi anche risalenti svolti negli Stati Uniti ad opera di autori come W. Kip Viscusi, il quale ha messo in luce che nel merito del contenzioso è utile accedere al suo funzionamento dal punto di vista sia dell'efficienza deterrente sia dell'assicurazione efficiente. In questo caso, viene in evidenza un potenziale contrasto con la tradizione giuridica europea che, al contrario, ritiene che la giurisprudenza costituisca un elemento imprescindibile della risoluzione dei conflitti nella misura in cui sarebbe essa stessa fonte di massimizzazione dell'efficienza operando le Corti caso per caso. Invero, nel caso dell'arbitro assicurativo potrebbe parlarsi un modello misto nel quale il conflitto e la regolazione svolgono una funzione complementare. Si vuole sottolineare come l'arbitro assicurativo, dovendosi confrontare con l' applicazione della normativa primaria e secondaria , svolge, analogamente a quanto previsto per gli altri strumenti giustiziali come ABF e ACF, una funzione di raccordo fra le parti, con una interlocuzione diretta nella fase preliminare in sede di reclamo alla compagnia assicurativa articolo 11 del decreto che, come si diceva, costituisce la fase instaurativa del ricorso all'arbitro. Certo, anche la configurazione dell'arbitro assicurativo è impostata su un modello di tipo decisorio , nel quale, cioè, l'Arbitro assicurativo perviene, per l'appunto, a decisioni pur non essendo vincolanti né per il soggetto proponente il reclamo né per la compagnia assicuratrice potendosi, evidentemente, devolvere alla cognizione del giudice la risoluzione della controversia. Peraltro, le decisioni de quibus non possono essere considerate totalmente senza effetti giuridici dal momento che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto governativo, la mancata esecuzione della decisione o la mancata comunicazione della esecuzione comporta la pubblicazione dell'inadempimento sul sito dell'arbitro assicurativo . Fra le numerose questioni ancora analizzabili, viene in evidenza quella relativa all'adesione alla rete Finumero Net prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale. Si tratta, com'è noto, di una rete che opera già da molti anni che costituisce una piattaforma che “aiuta” alla risoluzione delle controversie extragiudiziali di natura finanziaria . Invero, l'esperienza in ordine all'utilizzo delle piattaforme online non ha dato esisti soddisfacenti tenuto che il numero di consumatore che ha fatto uso, ad esempio, della piattaforma ODR è stato alquanto esiguo, tanto che il recente regolamento UE numero 3228 del 2024 ne ha disposto la soppressione. Finumero Net è una rete fra gi organismi indipendenti che assolvono alla funzione di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, fra i suoi scopi fondamentali, ha quello di favorire la cooperazione fra tali organismi per contribuire al rafforzamento dell'efficienza e con l'obiettivo di sostenere il mercato transfrontaliero riguardante i servizi finanziari attraverso il ricorso a strumenti di alta qualità “ out of Court ” Memorandum of understanding , 12 maggio 2016 . E, come evidenziato poco sopra, la cooperazione è volta anche per favorire lo scambio di best practises .