Lesioni macro-permanenti: entra in scena la tabella unica nazionale per la monetizzazione dei punti di invalidità

Il contributo illustra i contenuti essenziali del regolamento con cui è stata varata la tabella unica nazionale, preposta a quantificare il risarcimento dei danni non patrimoniali nelle ipotesi di lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e all’attività sanitaria.

Sul finire del 2015, il codice delle assicurazioni private , mentre aveva direttamente provveduto a innovare – in virtù dell'articolo 139 – il sistema risarcitorio dei danni cagionati dai veicoli a motore e dei natanti mediante l'inserimento, con decorrenza 1° gennaio 2016, di un meccanismo tabellare per la liquidazione dei pregiudizi connessi a lesioni micro-permanenti fino a 9 punti di invalidità , si era limitato – con l'articolo 138 –  a prefigurare un analogo strumento per le lesioni macro-permanenti a partire da 10 punti di invalidità , subordinando la sua messa in opera all'emanazione di un apposito regolamento la giurisprudenza ha escluso che, in attesa della normativa secondaria, per le lesioni di non lieve entità fosse invocabile l'articolo 139 cfr. Cass. numero 5474/2023 . Da allora il testo del citato articolo 138 è stato modificato tre volte , due delle quali hanno visto interventi di un certo rilievo. In particolare, la più recente riformulazione ha determinato il frazionamento della tabella in cui originariamente dovevano essere racchiuse tanto le «menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti», quanto «il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso» nell'ultima versione, sono dunque previste due tabelle , una per ciascuno dei due aspetti poc'anzi delineati. Medio tempore l'area di influenza dello stesso meccanismo era stata estesa ai danni derivanti dall'attività sanitaria, ad opera dell' articolo 7, comma 4, l. numero 24/2017 . Orbene, c'è voluto quasi un ventennio affinché vedesse la luce, con l'emanazione del d.P.R. numero 12/2025 , una delle due tabelle uniche nazionali e, segnatamente, quella riguardante il valore dei punti di invalidità . L'ultimo rallentamento si è verificato proprio in prossimità del traguardo, dato che in prima battuta da Palazzo Spada erano pervenuti alcuni rilievi in ordine allo schema di regolamento varato a gennaio del 2024, sì che il prescritto parere veniva congelato Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 13 febbraio 2024, numero 164 , per essere reso qualche mese dopo all'esito di un supplemento di istruttoria da parte dell'amministrazione Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 15 ottobre 2024, numero 1282 . Peraltro, pur in assenza della piena implementazione del sistema tabellare di cui all'articolo 138, la giurisprudenza è stata dell'avviso che i criteri di fondo stabiliti da tale disposizione fossero comunque applicabili, come si è statuito in relazione al tetto del 30% per la personalizzazione del danno biologico , non valevole tuttavia per il danno morale Cass. numero 2433/2024 . Andando ad analizzare la parte testuale del regolamento, si nota che esso, oltre a fungere da preludio per la parte tabellare vera e propria , contenuta negli allegati, e a recare la clausola di invarianza finanziaria , consta di un ridotto numero di prescrizioni . Si demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy l'aggiornamento periodico della tavola recante il coefficiente di riduzione in riferimento all'età della persona che ha riportato le lesioni il c.d. demoltiplicatore . Si assegna al primo punto di invalidità un valore identico a quello previsto per le micro-permanenti dall' articolo 139 del codice delle assicurazioni private , il quale a propria volta contempla un meccanismo di adeguamento al costo della vita. Si rinvia in toto all'articolo 139 anche per quanto riguarda il danno biologico temporaneo, il che si traduce nel prendere come base di calcolo lo stesso importo ivi stabilito per ciascun giorno di inabilità assoluta importo del pari adeguabile con il trascorrere del tempo , nonché nel procedere alla liquidazione in misura proporzionale alla percentuale di inabilità riconosciuta . Si prevede, infine, una disposizione transitoria che, ricalcando quanto previsto dall' articolo 1, comma 18, L. 4 agosto 2017, numero 124 ma espungendo il riferimento agli “eventi” ivi rinvenibile , sancisce che la disciplina dettata dal regolamento è applicabile «ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore» , ossia a far tempo dal 5 marzo 2025 . I danni scaturenti da tali sinistri saranno quantificati alla luce della tabella unica nazionale. Alla stregua dell'orientamento per cui il giudice, anche in appello, deve applicare la tabella nella versione vigente all'epoca della decisione cfr. Cass.numero 5417/2021 , deve ritenersi che i conseguenti ristori si baseranno sui parametrici numerici come aggiornati nel momento in cui si tratta di operare la liquidazione. La puntualizzazione di carattere cronologico offre lo spunto per evidenziare che, quando la tecnica liquidatoria così delineata girerà a pieno regime, contestualmente cadranno in disuso le tabelle predisposte dagli uffici giudiziari per il ristoro dal danno biologico e dal danno morale conseguenti a una menomazione psico-fisica e se formalmente ciò accadrà per le perdite verificatesi per effetto della circolazione stradale e dell'attività sanitaria, non è per nulla esclusa l'adozione dei meccanismi di conio legislativo in altri scenari infortunistici. Sennonché le tabelle di origine giudiziaria, oltre a rimanere in auge dove si occupano di pregiudizi non patrimoniali diversi da quelli nel mirino del regolamento si pensi al danno da perdita del rapporto parentale , proprio nell'ambito delle macro-permanenti potranno continuare , in virtù della richiamata disposizione transitoria,  a orientare le decisioni delle controversie imperniate su sinistri occorsi prima del 5 marzo 2025. Ciò vuol dire che, tenuto conto dei tempi prevedibilmente necessari per approdare a un verdetto in tali cause, la fase di convivenza tra tabelle di differente matrice potrebbe protrarsi per un lasso di tempo tutt'altro che trascurabile. Passando alla disamina dell'apparato quantitativo, che consta di una pluralità di tavole e specifiche tabelle spalmate nei due allegati, un aspetto di spicco è quello concernente la liquidazione del danno morale che, in ossequio ai dettami dell'articolo 138, comma 2, lett. e , del codice delle assicurazioni private , va effettuata in funzione del quantum del danno biologico spettante alla persona lesa superando in tal modo l'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale il danno morale sfuggirebbe a una valutazione aprioristica, sì da far considerare fallace l'impiego di un criterio standard di liquidazione ad esso riferito cfr. Cass. numero 2461/2020 . A tanto si è provveduto con una proliferazione delle opzioni risarcitorie . Infatti, la tavola 2 dell'allegato I al regolamento propone un triplice coefficiente moltiplicatore per il danno morale, con colonne intitolate “min”, “med” e “max” e, correlativamente, le tabelle di cui ai punti 2.A, 2.B. e 2.C dell'allegato II nelle quali il danno morale è incorporato in una voce complessiva che costituisce il risultato della sua addizione al danno biologico distinguono tra un aumento minimo , uno medio e uno massimo dell'ammontare riferibile al danno biologico . A titolo esemplificativo, in corrispondenza dei 10 punti di invalidità, l'incremento può essere pari al 21% o al 26% o ancora al 31%. Siffatto modus operandi , come ha evidenziato il Consiglio di Stato in sede consultiva, parrebbe idoneo a adattare il risarcimento alla specifica situazione in cui versa la vittima . Nondimeno, lo stesso organo ha manifestato alcune perplessità, vuoi per la mancanza di un'analisi approfondita in ordine all'impatto delle innovazioni sulla prassi giudiziaria, vuoi per il rischio che gli accordi stragiudiziali tra danneggiati e danneggianti o loro assicuratori si attestino generalmente sulle poste risarcitorie più basse, riservando di fatto i valori medi e massimi alle vicende che sfociano nel contenzioso.

D.P.R. 12/2025