La responsabilità dello spacciatore per la morte del suo acquirente

Nel caso di morte o lesione come conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità del cedente per tali ulteriori eventi è ravvisabile quando viene accertata la sussistenza del nesso di causalità fra la cessione e la morte o lesione e la soggettiva collegabilità di questi all’agente.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto . In particolare, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è « imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale , sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale , diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale». Nel caso di specie, il ricorrente veniva condannato per aver ceduto diverse pasticche di ecstasy a una donna poi morta la sera stessa, con un livello ematico di Mdma elevatissimo e sintomatico della causa di decesso. La Suprema Corte, prende le mosse dalla sentenza impugnata, per sottolineare come nelle ipotesi di morte o lesioni personali conseguenti alla cessione illecita di sostanze stupefacenti, le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato che la responsabilità per questi ulteriori eventi, oltre al nesso causalità, poggia sulla possibilità di collegare soggettivamente all'agente l'evento a titolo di colpa . Tale relazione, a meno di non ricadere in una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere automatica e riconosciuta in tutti i casi di cessione-morte del tossicodipendente, ma occorre che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma incriminatrice del delitto base  specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Il giudice deve dunque, compiere una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento , compiuta ex ante , sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello , tenendo peraltro conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Questo comporta, con specifico riferimento alla situazione, qui rilevante, della morte conseguita all'assunzione di sostanza stupefacente ceduta da terzi che «l'evento sarà imputabile al cedente, a titolo di colpa, ove dalle circostanze del caso concreto risulti evidente un concreto pericolo per l'incolumità dell'assuntore o comunque rimanga un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità dell'azione, tali da dovere indurre l'agente ad astenersi dall'azione ». I giudici di merito hanno, nel caso di specie, fatto buon governo dei principi suddetti risultando, a parere del Collegio, idonea la valutazione circa l'effettiva possibilità dell'agente di rappresentarsi, al momento della cessione della droga, in base ai dati di fatto conosciuti o conoscibili, l'evento morte. La Corte territoriale ha infatti, «colto nella cessione di pasticche di ecstasy ben quattro a breve distanza di tempo, unitamente alla conoscenza delle abitudini della stessa vittima e delle conseguenze letali derivanti dall'assunzione di ecstasy da parte dello stesso autore, la violazione di una regola cautelare di condotta idonea a integrare la colpa dell'agente e ad imputare a quest'ultimo, sul piano psicologico, l'evento della morte dell'acquirente».

Presidente Pezzullo - Relatore Agnino Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.