Il servizio di prevenzione antincendio per operazioni di carico e scarico di merci pericolose in ambito portuale

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha affermato alcuni principi fondamentali in relazione al servizio di prevenzione antincendio da espletare durante le operazioni di carico e scarico di merci pericolose in ambito portuale.

La fattispecie esaminata dal Massimo Organo Amministrativo ha riguardato lo svolgimento di detto servizio che veniva attuato, originariamente, nel Porto di Ancona, «in conto terzi» dalla sola società ricorrente in primo grado in forza di un'ordinanza emanata nel 2004 dall'Autorità Portuale che consentiva lo svolgimento della sopra citata attività a favore di altre imprese operanti nel porto. Oggetto di contestazione è stata la successiva ordinanza adottata dall'Autorità Marittima nel 2006, regolante la medesima materia, che ha concesso, invece, la possibilità di effettuare tale servizio anche in «autoproduzione» , ossia in autonomia da parte dei singoli operatori portuali. La prima questione che il Consiglio di Stato ha affrontato riguarda l'individuazione dell'Autorità ritenuta competente a regolamentare la materia del servizio di prevenzione antincendio nell'ambito delle operazioni portuali relative all' imbarco, allo sbarco e alla movimentazione di merci pericolose. A tal fine, il Consiglio di Stato, nel ricostruire il quadro giuridico attualmente vigente, ha applicato uno dei principi fondamentali del diritto della navigazione, quale quello della specialità . In via preliminare, ha precisato che né l' articolo 6, né l'articolo 14 l. numero 84/1994 “Riordino della disciplina in materia portuale” contengono disposizioni specifiche in tema di competenza a disciplinare il servizio antincendio . L'articolo 6 regolamenta, infatti, le Autorità di Sistema Portuale, mentre l'articolo 14 disciplina la competenza dell'Autorità Marittima. Allo stesso modo, anche il d.lgs. 169/2016 che è intervenuto per modificare le funzioni dell'Autorità Portuale, così come disciplinate dall' articolo 16 l. numero 84/1994 , non ha espressamente individuato, in capo all'anzidetta autorità, l'esercizio della specifica competenza oggetto di contestazione. Il Consiglio di Stato, ai fini dell'individuazione dell'autorità competente, ha, quindi, posto l'attenzione sulla natura di norma speciale del d.P.R. numero 134/2005 recante la disciplina dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose per le navi mercantili. L' articolo 5 dell'anzidetto d.P.R. è inequivoco nell'ascrivere all'Autorità Marittima la competenza a regolamentare in tema di vigilanza antincendio, specificatamente per le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose . Considerando che tale disposizione ha natura di norma speciale, come tale capace di resistere ad interventi normativi successivi quali il d.lgs. 169/2016 non contenenti norme specifiche al riguardo, il Consiglio di Stato ha dichiarato che l'Autorità Marittima è competente a regolamentare la materia della vigilanza antincendio. Tale competenza regolamentare comprende sia i profili relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività antincendio, sia l'ambito della vigilanza sullo svolgimento dell'attività. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la competenza regolamentare in capo all'Autorità Marittima su servizi antincendio da svolgere in occasione di imbarco e sbarco di merci pericolose. Al fine di delineare un quadro regolamentare e gestionale completo nell'anzidetta materia, il Consiglio di Stato ha anche precisato che non sussiste alcuna antitesi fra la presente pronuncia e la sentenza numero 3227/2022 pubblicata dalla medesima sezione del Consiglio di Stato con la quale era stato sancito che, in subiecta materia, la competenza doveva essere attribuita all'Autorità Portuale. La differente regolamentazione delle due fattispecie esaminate dal Consiglio di Stato deriva dal fatto che, in quello specifico precedente, veniva affrontata la questione della vigilanza «a terra» la cui competenza spetta all'Autorità Portuale, a differenza della presente fattispecie che rientra nella vigilanza «a mare» o, più correttamente, in fase «di approdo», la cui competenza deve essere, quindi, riconosciuta  esclusivamente in capo all'Autorità Marittima, cui viene rimesso l'ambito della «sicurezza della navigazione» . Il Consiglio di Stato è poi passato ad esaminare la seconda questione, posta alla propria attenzione, relativa al meccanismo dell'autoproduzione in ambito portuale, ossia la questione relativa alla possibilità per i singoli operatori portuali di poter produrre beni e servizi in completa autonomia. In primo luogo, il Consiglio di Stato ha evidenziato come non venga stabilito, in alcun passaggio normativo, che, all'interno del porto, possano svolgere attività di servizio antincendio soltanto taluni particolari soggetti, ancorché aventi oggetto sociale riguardante specificamente detta attività. In particolare, l'attività di autoproduzione relativa, nel caso che ci occupa al servizio antincendio in conto proprio, viene prevista dall' articolo 9 l. numero 287/1990 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato che non esclude la possibilità di produrre beni e servizi per uso proprio , nonostante la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo. Una ulteriore conferma è rinvenibile nel d.lgs. 272/1999 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali il cui articolo 5 prevede che il datore di lavoro, nel corso delle operazioni portuali, deve avvalersi del servizio integrativo antincendio portuale, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla l. numero 287/1990 . La corretta applicazione delle norme di rango primario consente, quindi, l'erogazione del servizio antincendio nelle due differenti modalità , sia in conto terzi, sia in conto proprio. Viene, inoltre, precisato che dette norme vanno ad etero-integrare la normativa secondaria nel caso di specie, costituita dall'ordinanza dell'Autorità Marittima numero 76/2006 sia nel momento in quest'ultima non contempli tale prerogativa in capo ai singoli soggetti privati, sia nel momento in cui la stessa contempli disposizioni con essa contrastanti o rispetto alla stessa eccessivamente limitative al fine di realizzare una disciplina conforme ai principi della giurisprudenza euro-unitaria in materia di libertà di impresa . Al fine di avvalorare la possibilità di operare in regime di autoproduzione, il Consiglio di Stato ha richiamato la propria sentenza numero 6523/2024 mediante la quale era stato sancito il principio secondo cui, anche in relazione al quadro normativo euro-unitario, non è tollerata l'esistenza di posizioni dominanti o di diritti esclusivi per le operazioni portuali , a meno che non si tratti di servizi di interesse economico generale. Da ciò ne è conseguito anche il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 1991, resa nel giudizio C-179/90 Siderurgica Gabrielli, con la quale è stato sancito il riconoscimento della possibilità, per le singole imprese, di effettuare le operazioni portuali in regime di autoproduzione. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, affermato anche per l'attività di prevenzione antincendio l'applicabilità del principio della eseguibilità delle relative operazioni in regime di autoproduzione , salva la sussistenza di ragioni ostative individuate nello svolgimento di servizi di interesse economico generale oppure nei motivi di ordine pubblico. Meccanismo operante indipendentemente dal titolo di legittimazione in forza del quale il singolo operatore privato svolge una determinata attività nello stesso settore. Per quanto attiene il servizio prevenzione antincendio, lo svolgimento di tale attività in autoproduzione resta, però, subordinato ad una duplice condizione quale il fatto che il personale addetto a tali attività «autoprodotte » deve essere impiegato, in via esclusiva, per le stesse e che i requisiti per accedervi non sono rappresentati dal superamento di un solo corso di formazione, quanto piuttosto dal rilascio di specifica autorizzazione , nonché dalla necessità di annoverare, in organico, personale in precedenza impiegato quale vigile del fuoco, oppure presso la marina militare o mercantile con specifiche mansioni.

Presidente ​Caringella - Estensore Santini Fatto e Diritto 1. Si controverte sul servizio antincendio da espletare, nel Porto di Ancona, durante le “operazioni portuali di carico e scarico di merci … pericolose” cfr. pag. 2 ricorso originario di Blue Service, odierna appellata . La Blue Service poi nelle more del giudizio di primo grado confluita per incorporazione in Interestate, odierna appellante era titolare di tale servizio, che svolgeva “in conto terzi” ossia a favore di altre imprese operanti nel porto, in base all'ordinanza dell'Autorità Portuale AP numero 4 del 2004. Successivamente è stata adottata ordinanza dell'Autorità Marittima Capitaneria di Porto o AM numero 76 del 2006 nella sostanza regolante la stessa materia della vigilanza antincendio almeno per quanto riguarda l'ambito di operatività relativo a imbarco e sbarco di merci pericolose . Tale ordinanza di regolamentazione prevedeva espressamente la possibilità di effettuare tale servizio anche in “autoproduzione”, ossia in autonomia da parte dei singoli operatori portuali i quali dovevano ovviamente possedere taluni requisiti di idoneità professionale , e ciò in aperta applicazione dell' articolo 9 della legge numero 287 del 1990 . In base a tale ordinanza è stata rilasciata nel 2008 alla Adriatic Container Terminal ACT autorizzazione numero 79 del 2008 ad effettuare il servizio antincendio “in conto proprio” ossia in autoproduzione trattasi infatti di impresa portuale che opera nel settore del carico/scarico merci nel cui ambito è necessario, altresì, una simile attività di vigilanza in caso di merci pericolose e infiammabili . 2. La Blue Service impugnava tale autorizzazione in autoproduzione ritenendo che soltanto essa potesse essere titolare in via esclusiva di tale servizio in tutto il Porto di Ancona. Il ricorso contestava, in particolare a il potere regolamentare che in subiecta materia “servizio di prevenzione antincendio” finalizzato alle “operazioni portuali che riguardino l'imbarco, lo sbarco e la movimentazione di merci pericolose”, come evidenziato alla pag. 5 del ricorso originario di Blue Service spetterebbe “in via esclusiva all'Autorità Portuale” e non alla Capitaneria di Porto, cui “compete la vigilanza in materia di sicurezza della navigazione” pag. 4 ricorso originario Blue Service b assenza dei presupposti per l'autoproduzione in quanto ACT non è concessionaria di area portuale ma solo operatore che svolge un determinato servizio portuale movimentazione container c assenza dei presupposti per l'autoproduzione in quanto i requisiti richiesti nell'ordinanza della Capitaneria di Porto AM numero 76 del 2006 frequentazione di un semplice corso di qualificazione sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli che erano stati a suo tempo richiesti alla stessa Blue Service. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso di Blue Service in quanto la Capitaneria di Porto non sarebbe competente ad adottare simili regolamenti. Soltanto l'Autorità Portuale sarebbe a tanto legittimata. Inoltre il servizio in autoproduzione potrebbe essere svolto, sulla base della predetta ordinanza dell'AM, soltanto da soggetti concessionari e non anche, come nella specie, da soggetti soltanto autorizzati a svolgere determinati servizi portuali quali quelli di specie imbarco e sbarco di merci pericolose . 3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito sintetizzati 3.1. Omessa rilevazione dell'improcedibilità del gravame in quanto la Blue Service avrebbe nel frattempo cessato la propria attività 3.2. Vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice di primo grado, pur dinanzi alla prospettazione della difesa di Blue Service secondo cui vi era incompetenza assoluta della Capitaneria di Porto nella adozione del regolamento di cui all'ordinanza numero 76 del 2006, avrebbe poi impropriamente convertito il motivo in vizio di incompetenza relativa 3.3. Vizio di ultrapetizione nella parte in cui la difesa di Blue Service non avrebbe mai messo in discussione la potestà regolamentare della Capitaneria di Porto nella suddetta materia ossia a poter adottare l'ordinanza numero 76 del 2006 3.4. Erronea valutazione del sistema delle competenze regolamentari in tema di servizi antincendio in ambito portuale 3.5. Erronea valutazione della legge numero 287 del 1990 e del decreto legislativo numero 272 del 1999 secondo i quali il meccanismo dell'autoproduzione in ambito portuale, ossia la possibilità per i singoli operatori di produrre determinati beni e servizi in totale autonomia, sarebbe consentito a tutti coloro che vi svolgono una determinata attività, quale che ne sia il titolo legittimante concessione oppure autorizzazione . 4. Si costituivano in giudizio Amatori Interestate, succeduta nel frattempo a Blue Service, per chiedere il rigetto dell'appello Ministero delle infrastrutture a trasporti per chiederne invece l'accoglimento. 5. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione. 6. Tutto ciò premesso, con il primo motivo di appello si lamenta la omessa rilevazione dell'improcedibilità del gravame in quanto la Blue Service avrebbe nel frattempo cessato la propria attività. Osserva al riguardo il collegio che la Blue Service non è più operativa, dato che il suo fatturato si sarebbe drasticamente ridotto proprio in ragione del contestato rilascio della predetta autorizzazione in capo alla ACT, ma le sue funzioni risultano ora assorbite dalla costituita Amatori Interstate che ne ha acquistato la proprietà per incorporazione e la quale avrebbe interesse, in caso di esito positivo del presente gravame, a richiedere nuovamente una simile autorizzazione per il servizio antincendio nel porto di Ancona. Ebbene in merito ad una simile eventuale richiesta, volta come detto all'eventuale ripristino della originaria licenza in capo alla appellata Interestate, non sono state comunque formulate deduzioni di parte appellante intese a evidenziare possibili ostacoli in tal senso. In caso di conferma della sentenza di primo grado si aprirebbe dunque uno “scenario di nuovo profitto” che la odierna appellata potrebbe ben cogliere a suo legittimo vantaggio. Trova dunque applicazione  “l'indirizzo consolidato di questo Consiglio di Stato … secondo cui occorre molta cautela prima di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse perché una pronunzia processuale di tale contenuto, se non adeguatamente giustificata, rischierebbe di risolversi in un sostanziale diniego di giustizia. Anche un interesse solo morale della parte giustificherebbe l'esigenza di una decisione di merito giurisprudenza costante cfr. sez. V, 6 novembre 2011, numero 5070 sez. IV, 15 settembre 2015, numero 4307 sez. V, 27 novembre 2015, numero 5379 sez. IV, 14 dicembre 2015, numero 5663 ”  [ Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2020, numero 8432 ]. Alla luce di quanto appena considerato non ci sono pertanto margini per dichiarare d'ufficio la improcedibilità. Entro questi termini il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato. 7. Il secondo motivo di appello con cui si lamenta vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice di primo grado, pur dinanzi alla prospettazione della difesa di Blue Service secondo cui vi era incompetenza assoluta della Capitaneria di Porto nella adozione del regolamento di cui all'ordinanza numero 76 del 2006, avrebbe poi impropriamente convertito il motivo in vizio di incompetenza relativa è infondato dal momento che, in disparte ogni considerazione circa il potere del giudice di  riqualificare  la domanda ed il vizio ad essa sottesa da incompetenza assoluta a incompetenza relativa quel che rileva è la sostanza della doglianza ossia che il potere di disciplinare in via regolamentare tale segmento dell'attività portuale servizio antincendio da assicurare durante operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione di merci pericolose non sarebbe spettato, nella chiara prospettazione della difesa della originaria ricorrente Blue Service, all'autorità marittima ossia alla Capitaneria di Porto. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifica censura. 8. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di ultrapetizione nella parte in cui la difesa di Blue Service, in ogni caso, non avrebbe mai messo in discussione la potestà regolamentare della Capitaneria di Porto nella suddetta materia ossia il potere di adottare l'ordinanza numero 76 del 2006. Osserva al riguardo il collegio come, ad una attenta lettura del ricorso di primo grado cfr., in particolare, pag. 4 , la difesa della originaria ricorrente Blue Service impugnava anche l'ordinanza numero 76 del 2006 della Capitaneria di Porto, ossia la normativa portuale al riguardo adottata, e non solo l'autorizzazione all'esercizio in favore di ACT numero 79 del 2008 . E ciò non solo con riguardo ai requisiti per l'autoproduzione come da  epigrafe  del ricorso ma anche con riguardo alla “disciplina … delle attività connesse al traffico portuale” dunque come da  contesto  del ricorso, alla cui pag. 4 si sosteneva che alla Capitaneria di Porto poteva competere la sola “vigilanza in materia di sicurezza della navigazione” . Alla luce delle considerazioni appena svolte, anche tale censura non può dunque trovare in questa sede di appello. 9. Con il motivo sub 3.4. si lamenta la erronea valutazione del sistema delle competenze regolamentari in tema di servizi antincendio in ambito portuale. Lo specifico motivo si rivela fondato dal momento che 9.1. Nel caso di specie si controverte sul servizio antincendio obbligatorio da assicurare in occasione delle operazioni portuali riguardanti l'imbarco, lo sbarco e la movimentazione di merci pericolose cfr. pag. 5 ricorso introduttivo di primo grado della Blue Service, ora confluita in Interestate 9.2. Ora, è ben vero che la legge numero 84 del 1994 non riporta disposizioni particolarmente specifiche sul punto della competenza ad adottare una simile disciplina antincendio ed infatti sia l'articolo 6 sulle competenze della Autorità Portuale, di seguito AP , sia l'articolo 14 sulle competenze della Autorità Marittima o Capitaneria di Porto, di seguito AM parlano genericamente di “sicurezza” in capo ai due predetti organi AP e AM 9.3. Tuttavia, tra l'ordinanza dell'AP numero 4 del 2004 recante tra l'altro la “Disciplina servizio integrativo antincendio” e quella dell'AM numero 76 del 2006 recante “Regolamento per il servizio integrativo antincendio” è intervenuto il DPR numero 134 del 2005 Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose il cui articolo 5 ha specificamente ascritto, in capo all'AM, la competenza regolamentare in tema di “vigilanza antincendio” proprio per le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose. Questo il tenore del comma 2 della predetta disposizione regolamentare   “La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dell'autorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco” 9.4. Ebbene, tale disposizione regolamentare ha natura di norma speciale ed è dunque capace di resistere ad interventi normativi successivi come il decreto legislativo numero 169 del 2016 , che ha modificato sì l' articolo 16 della legge numero 84 del 1994 sui compiti dell'autorità portuale ma senza individuare espressamente tale attività vigilanza antincendio per le suddette operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose in capo all'AP 9.5. Dunque anche sul piano normativo e regolamentare e non solo sul piano amministrativo ossia con riguardo al rilascio delle autorizzazioni a svolgere tale servizio, come si avrà modo più avanti di osservare è pacifica la competenza dell'AM in tema di vigilanza antincendio. 9.6. Una simile competenza anche regolamentare in materia di “vigilanza antincendio” ben può investire sia la fase  ex post  della vigilanza, quella in altre parole strettamente esecutiva, sia quella  ex ante  relativa, ossia, al regime autorizzatorio per sua natura preordinato a garantire la rispondenza dell'attività che i privati intendono esercitare con l'interesse pubblico alla cui cura il soggetto pubblico è istituzionalmente deputato. Siffatta estensione del potere in questione si ripete riguardante non solo la fase esecutiva ma anche quella autorizzatoria è dunque preordinata a rendere più completo ed effettivo l'esercizio della relativa attività di vigilanza e di connessa regolazione 9.7. Ad una simile competenza regolamentare che investe come visto sia la fase  ex post  o esecutiva sia la fase  ex ante  o autorizzatoria si affianca poi, come già detto, anche la competenza strettamente gestionale relativa, in sostanza, al rilascio in concreto dei singoli titoli autorizzatori 9.8. Tale quadro regolamentare e gestionale si ripete in materia di vigilanza antincendio riguardante le attività di imbarco e sbarco di merci pericolose non si pone poi in antitesi con la sentenza numero 3227 del 26 aprile 2022 di questa stessa sezione, appositamente invocata dalla difesa di Interestate che nel tempo ha incorporato come visto Blue Service a sostengo della propria tesi secondo cui la competenza  in subiecta materia  sarebbe piuttosto dell'AP. Ed infatti in quello specifico precedente la sezione affrontava il diverso tema della vigilanza “a terra” la cui competenza regolamentare spetta all'AP laddove nel caso di specie si tratta di vigilanza “a mare” o meglio in fase di “approdo” imbarco e sbarco di merci pericolose che rientra come detto nella competenza dell'AM cui è rimesso, più in generale, l'ambito materiale della “sicurezza della navigazione”. Tale distinzione sul piano regolamentare tra servizio antincendio da svolgere su “aree a terra” AP e servizio antincendio su “aree a mare” rectius  approdi, di competenza AM si ricava in particolare nei seguenti passaggi della ridetta sentenza numero 3227 del 2022 a epigrafe da cui si evince che oggetto del gravame è l'ordinanza dell'Autorità Portuale di Genova riguardante il servizio antincendio  “in tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di Porto Petroli di Genova” b paragrafo 1, ove si riferisce che  “Porto Petroli di Genova … è concessionaria del terminal petrolifero … nel quale opera un servizio integrativo antincendio a terra” c paragrafo 1.2., laddove si riferisce che   “Con la predetta ordinanza si è stabilito che “In tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di Porto Petroli di Genova … la sorveglianza antincendio è affidata alla responsabilità dei concessionari” d paragrafo 1.1. che parallelamente, in tema di “organizzazione dei presidi antincendio”, evidenzia che  “La Capitaneria di Porto … ha declinato la propria competenza sul terminal limitandosi a disciplinare con la propria Ordinanza 21/2015 il presidio antincendio sui pontili” 9.8. Nei termini di cui sopra lo specifico motivo di appello, diretto ad affermare la competenza regolamentare in capo all'AM su servizi antincendio da svolgere in occasione di imbarco e sbarco merci pericolose, deve dunque essere accolto. 10. Con motivo sub 3.5. si lamenta la erronea valutazione della legge numero 287 del 1990 e del decreto legislativo numero 272 del 1999 secondo cui il meccanismo dell'autoproduzione in ambito portuale, ossia la possibilità per i singoli operatori di produrre determinati beni e servizi in totale autonomia, sarebbe consentito a tutti coloro che vi svolgono una determinata attività, quale che sia il titolo legittimante concessione oppure autorizzazione . Osserva al riguardo il collegio che 10.1. In disparte il ragionamento di cui sopra circa le rispettive aree di competenza regolamentare tra AP e AM in tema di servizi antincendio, la competenza al rilascio di simili autorizzazioni antincendio, almeno per quanto riguarda il Porto di Ancona, è comunque sempre intestata in capo all'Autorità Marittima AM sia in base all'ordinanza numero 4 del 2004 dell'Autorità Portuale AP , sia in base alla successiva ordinanza numero 76 del 2006 dell'Autorità Marittima AM 10.2. Inoltre non è stabilito in alcun passaggio normativo che, all'interno del porto, possa operare soltanto un soggetto in materia di servizio antincendio. Soprattutto non si esclude, nella stessa ordinanza dell'autorità portuale numero 4 del 2004 comunque superata per le ragioni di cui al punto numero 9, quanto alle operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose, dall'ordinanza numero 79 del 2006 dell'autorità marittima la possibilità di gestire taluni servizi in autoproduzione 10.3. L'attività di autoproduzione nel caso di specie, antincendio in conto proprio è garantita proprio dall' articolo 9 della legge numero 287 del 1990 a norma del quale  “la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio” . Tale prerogativa autoproduzione trova ulteriore e decisiva conferma nel decreto legislativo numero 272 del 27 luglio 1999 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali a norma del cui articolo 5, comma 1   “Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve … b avvalersi del «servizio integrativo antincendio portuale» … ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, numero 287 ” . Discende, ad un attento esame delle predette disposizioni di livello primario, che il servizio antincendio può dunque essere erogato in conto terzi ma anche in conto proprio, ossia attraverso il descritto meccanismo dell'autoproduzione 10.4. Una simile conclusione ha trovato peraltro conferma in una recente sentenza di questa stessa sezione numero 6523 del 19 luglio 2024 secondo cui   “il quadro normativo euro-unitario di riferimento … non tollera l'esistenza di posizioni dominanti o di diritti esclusivi per le operazioni portuali, a meno che non si tratti di servizi di interesse economico generale cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 18 giugno 1998, in causa C-266/96, Corsica Ferries France ” di qui  “il riconoscimento della possibilità, per le singole imprese, di effettuare le operazioni portuali in regime di autoproduzione cfr. Corte di giustizia CEE, sentenza 10 dicembre 1991, in causa C-179/90, Siderurgica Gabrielli ” 10.5. In questa specifica direzione, è anzi auspicabile che una simile attività sia gestita in modo integrato da più operatori proprio attraverso la combinazione di servizi in conto terzi e di servizi in conto proprio autoproduzione, per l'appunto 10.6. La descritta normativa primaria, pacificamente preordinata ad ammettere il meccanismo dell'autoproduzione in ambito portuale, si impone o meglio è idonea ad eterointegrare la normativa secondaria sia nel momento in cui quest'ultima non contempli tale prerogativa in capo ai singoli soggetti privati è il caso dell'ordinanza AP numero 4 del 2004, poi sul punto del servizio antincendio relativo a imbarco e sbarco di merci pericolose superata dall'ordinanza AM numero 76 del 2006 , sia nel momento in cui la stessa normativa secondaria contempli disposizioni con essa contrastanti o rispetto alla stessa eccessivamente limitative 10.7. A tale ultimo proposito si evidenzia proprio il caso di specie, ossia la previsione di cui all'ordinanza AM numero 76 del 2006 in cui si prevede la possibilità di ricorrere all'autoproduzione soltanto per i soggetti concessionari del Porto di Ancona. Una simile limitazione non è infatti contemplata dalla predetta normativa primaria la quale opera un generale riferimento, in termini di ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, ai “servizi svolti nei porti” articolo 1 del decreto legislativo numero 272 del 1999 nonché ai “servizi portuale” articolo 2 richiamato decreto legislativo numero 272 del 1999 senza a tal fine distinguere tra servizi svolti in regime di concessione e servizi svolti in regime di autorizzazione. Di qui la correttezza dell'operato della appellante amministrazione marittima la quale, disapplicando in sostanza il proprio regolamento di cui all'ordinanza numero 76 del 2006 il quale prevedeva, in effetti, la limitazione dell'autoproduzione ai soli concessionari , ha riconosciuto la possibilità di esercitare il contestato servizio in autoproduzione anche ai titolari di autorizzazioni. Ed una simile sostanziale disapplicazione, data la conclamata assenza di una qualsivoglia distinzione tra attività svolte in regime di concessione e attività svolte in regime di autorizzazione, è stata effettuata proprio in ossequio ai richiamati principi della giurisprudenza eurounitaria in materia di libertà di impresa 10.8. Con ciò si vuole dire che il meccanismo dell'autoproduzione, salva la sussistenza di ragioni ostative qui comunque non rappresentate dalla parte appellata servizi di interesse economico generale oppure “motivi di ordine pubblico” , è sempre operante in ambito portuale quale che sia il titolo di legittimazione concessione oppure autorizzazione per cui il singolo operatore privato svolge una determinata attività in tale stesso ambito. Con la ulteriore duplice precisazione che a il personale addetto alle suddette attività autoprodotte dovrà essere “dedicato”, come evidenziato nella sentenza numero 6522 del 19 luglio 2024 di questa sezione, ossia impiegato in via esclusiva ai suddetti beni o servizi da produrre o fornire, rispettivamente, in totale autonomia gestionale b i requisiti onde accedervi, almeno nel caso di specie, di certo non si limitano al solo superamento di un corso di formazione come erroneamente sostenuto nel ricorso di primo grado , e ciò dal momento che la stessa ordinanza numero 76 del 2006 prevede anche altre condizioni per il rilascio della suddetta autorizzazione all'autoproduzione tra cui quella di disporre di “efficienti dotazioni antincendio” appositamente descritte articolo 1 e 18 ordinanza AM di Ancona numero 76 del 2006 nonché l'altra di annoverare, in organico, personale in precedenza impiegato quale vigile del fuoco oppure presso la marina militare o mercantile con specifiche mansioni articolo 5 richiamata ordinanza numero 76 del 20006 . 10.9. Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche tale specifico motivo di appello deve dunque trovare accoglimento. 11. In conclusione il ricorso in appello è fondato, nei sensi di cui sopra, e deve dunque essere accolto. La sentenza di primo grado va allora riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. 12. Le spese del presente giudizio possono in ogni caso essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite in ragione della sostanziale novità delle esaminate questioni. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.