Il Tribunale deve rinnovare la notifica via PEC fallita per causa ignota

La Cassazione torna sulla questione relativa alla validità della notifica nel caso in cui la causa dell’omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sia rimasta ignota.

In un caso di stalking, la Cassazione ha stabilito che in caso di incertezza sul motivo del mancato perfezionamento della notifica via PEC dell'avviso di udienza all'avvocato, la notifica è considerata non avvenuta , e di conseguenza la cancelleria dovrà procedervi nuovamente. Analizzando attentamente il fascicolo, emerge che il messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla cancelleria della Corte d'Appello non era stato recapitato né all'imputato né al difensore presso il domicilio eletto da quest'ultimo. La questione che si pone, pertanto, è se la notifica possa considerarsi valida anche se non è possibile determinare se il mancato recapito sia dovuto alla responsabilità del destinatario ad esempio a problemi tecnici riguardanti la saturazione della cartella di posta o alla cancelleria stessa. La giurisprudenza ricorda che è compito del difensore verificare il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica se il mancato recapito è dovuto a un malfunzionamento del sistema, le conseguenze ricadono sul difensore, che ha l'obbligo di depositare l'atto in cancelleria. A tal proposito, la Corte ricorda che «la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di PEC , e restituito al mittente con l'indicazione “casella piena”, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi» Cass. numero 14216/2019 . Tuttavia, non è possibile giungere alla stessa conclusione in un caso, come quello in esame, in cui «la causa dell'omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sia rimasta ignota », ciò per via della «preminente importanza che, anche nella giurisprudenza costituzionale, è attribuita al diritto di difesa dell'imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo», così come affermato di recente dalla Corte Costituzionale sent. numero 111/2022 . Pertanto, «nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell'omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non può considerarsi validamente compiuto, il che impone alla cancelleria la rinnovazione della notifica , trattandosi, peraltro, di un adempimento semplificato proprio dalla possibilità di utilizzare l'agile strumento della posta elettronica certificata».

Presidente Pezzullo – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all' articolo 612-bis cod. penumero 2. Avverso tale pronuncia l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. Carlo Meleri, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articolo 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. penumero e 16, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012 , numero 179 , conv. nella legge 17 dicembre 2012, numero 221 . A fondamento di tale censura espone che il difensore di fiducia non aveva ricevuto nel domicilio elettronico indicato la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, risultante - del resto - dal fascicolo d'ufficio come non consegnato al destinatario. Di qui assume che, poiché non è stata individuata la causa della mancata consegna del messaggio di posta elettronica, non è possibile attribuirgli, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione, alcuna responsabilità per l'omesso recapito del predetto messaggio. Soggiunge che, inoltre, la notifica non è stata eseguita neppure mediante deposito dell'atto in cancelleria, secondo le prescrizioni del suddetto articolo 16, comma 6, del d.l. numero 179 del 2012 , come convertito. Evidenzia ulteriormente che, in data successiva a quella in cui era stato effettuato il tentativo di notifica, il suo difensore aveva chiesto informazioni alla cancelleria della Corte di Appello sullo stato del procedimento ottenendo, quale riscontro, che il procedimento era in attesa di fissazione dell'udienza. 2. Mediante il secondo motivo la ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articolo 178, 179 e 601, comma 3, cod. proc. penumero e 16, comma 6, del d.l. numero 179 del 2012, come convertito, atteso che non è stato notificato ad essa imputata nel domicilio regolarmente eletto presso il proprio difensore il decreto di citazione, senza che, anche in questa ipotesi, fossero individuate le cause che avevano reso impossibile la mancata consegna né effettuato il prescritto deposito dell'atto in cancelleria. Considerato in diritto 1. Il ricorso, le cui doglianze sono suscettibili di valutazione unitaria, è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti del fascicolo, consentito a questa Corte quando viene dedotto un vizio di carattere processuale Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01 , risulta che, sia per quanto attiene alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore che all'imputata nel domicilio eletto presso il difensore medesimo, il messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla cancelleria della Corte d'Appello di Brescia non è stato consegnato. La questione che si pone è, dunque, se la notifica possa ritenersi valida anche in un'ipotesi come quella considerata, ossia nella quale non sia possibile stabilire se l'omessa consegna sia dipesa dalla responsabilità del destinatario del messaggio ad esempio, per problemi tecnici correlati alla saturazione della relativa cartella ovvero da quella della Cancelleria. In definitiva si tratta di individuare le conseguenze, in punto di validità della notifica dell'atto processuale a mezzo posta elettronica certificata, dell'omessa consegna del messaggio inviato dalla cancelleria per una causa rimasta ignota o comunque non evincibile dalla documentazione . 1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato sancito il dovere del difensore di controllare il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica, con la conseguenza che, ove la mancata consegna dipenda da un malfunzionamento del sistema, le conseguenze restano a carico del difensore, in virtù della prescrizione espressa dall' articolo 16, comma 6, del d.l. numero 179 del 2012 , che impone il deposito dell'atto in cancelleria ex multis, Sez. 5, numero 41697 del 13/05/2019, Carbone Rv. 277640 - 01 Sez. 3, numero 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834 - 01 . Ad esempio, si è affermato che la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione casella piena , si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella di pec del destinatario piena , da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi tra le molte, Sez. 3, numero 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Lombardo, Rv. 279295 - 01 . 1.3. Alla medesima conclusione il collegio ritiene, tuttavia, di non poter pervenire in una fattispecie processuale come quella ora considerata nella quale la causa dell'omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sia rimasta ignota. E ciò in quanto la preminente importanza che, anche nella giurisprudenza costituzionale, è attribuita al diritto di difesa dell'imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo Corte Cost., sent. numero 111 del 2022 , comporta che, nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell'omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non possa considerarsi validamente compiuto. Il che impone alla cancelleria, in un caso siffatto, la rinnovazione della notifica, trattandosi, peraltro, di un adempimento semplificato proprio dalla possibilità di utilizzare l'agile strumento della posta elettronica certificata. 1.4. Il vizio in esame costituisce una nullità di carattere intermedio sennonché nel caso considerato non si è verificata alcuna sanatoria atteso che non vi è stata alcuna partecipazione dell'imputata al giudizio dopo il deposito dell'atto di appello. Occorre inoltre evidenziare, sempre con riferimento alla peculiare ipotesi oggi all'attenzione di questa Corte, che il difensore della ricorrente aveva chiesto, in data successiva al tentativo di notifica da parte della cancelleria, notizie sullo stato del procedimento. Dagli atti risulta, effettivamente, la risposta della cancelleria nel senso che l'udienza non era stata ancora fissata. 1.5. Per il complesso delle indicate ragioni, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.