Una famiglia affidava la propria cagnolina alle cure di una pensione – di cui si era già previamente servita – e la ritrovava morta il giorno della riconsegna. Prendeva immediatamente i provvedimenti del caso e chiedeva nello specifico anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza patita.
«Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa » ex plurimis cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2019, numero 29206 Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2024, numero 2203 . Il Tribunale, in accordo con il succitato principio di diritto e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si discosta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità risalente a una quindicina di anni fa che non appare rispondente «ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori» Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, numero 1266 in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, numero 24 Trib. La Spezia sez. I, 31 dicembre 2020, numero 660 . Ha infatti ritenuto che la perdita della cagnolina nel caso in questione potesse determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l' articolo 2 Cost. , in quanto «il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale ». Il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé dunque, nel caso di specie, i giudici hanno verificato che i danneggiati avessero assolto l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita per la perdita dell'animale e «le fotografie allegate alla citazione dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata». È stata dimostrata, quindi, l'esistenza di una vera e propria relazione affettiva tra gli attori e la cagnolina . L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte si è verificata, secondo i giudici fanno presumere che da tale evento sia derivata a carico della famiglia proprietaria dell'animale una forte sofferenza « gli attori non furono informati delle condizioni di salute della cagnolina e scoprirono il tragico evento solo il giorno in cui era previsto che il cane fosse ripreso dalla pensione , avvisati dalla polizia municipale a ciò si aggiunga che, come ben si comprende dalla messaggistica prodotta dagli attori e già richiamata, essi erano convinti di avere affidato l'animale a chi conoscevano […] e di cui si fidavano perché alla stessa si erano rivolti negli anni precedenti, per cui si presume che la sofferenza interiore sia stata acuita da un senso di stupore, incredulità e tradimento, che il convenuto ha contribuito a generare». Anche le iniziative assunte dopo la scoperta della morte come l'accesso agli atti del Comune e la presentazione di una denuncia-querela a fini penali dimostrano l'attaccamento della famiglia alla cagnolina e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento. Fonte IUS/Responsabilità civile
Giudice Simoni Fatto e diritto D.S. e L.M., sia in proprio che in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori A.M. ed E.M., hanno convenuto in giudizio, con citazione, C.V. e l'A.T.A. di seguito l'A. , formulando, nel merito, conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno esposto in fatto quanto segue D.S. era proprietaria del cane di razza Samoiedo , di nome AD., nata il 10/10/2015, identificava con microchip numero omissis la cagnolina era entrata a far parte della famiglia della sig.ra S. soprattutto come compagna di vita dei figli, in particolare del maggiore dei due, A. la famiglia era solita portare con sé AD. anche nei viaggi all'estero e raramente, solo per pochi giorni, l'affidava a una pensione per cani nel periodo estivo 2021 vi fu la necessità di lasciare la cagnolina presso l'A., con sede in C., via di L., presieduta da C.D., alla quale la sig.ra S. si era già rivolta in passato la sig.ra S. contattò, pertanto, C.V. il quale, all'epoca dei fatti, aveva la propria residenza presso la via di L., per lasciare AD. dal 27/07/2021 al 9/08/2021, dove in effetti la cagnolina venne accompagnata dal sig. M. il quale, nell'occasione, consegnò al sig. V. un acconto di euro 100,00 sul prezzo preventivato per la pensione al momento dell' ingresso nella struttura l'animale, ancora giovane, godeva di ottima salute ed era stato sottoposto alle vaccinazioni alle ore 6 00 circa del 9/08/2021, la sig.ra S. chiese al sig. V., tramite Whatsapp, l'orario in cui poteva andare a prendere AD., senza ottenere risposta convocata telefonicamente alle ore 9 40 dello stesso giorno dalla Polizia Municipale del Comune di Calenzano, la sig.ra S. si recò con i familiari presso la A. dove il sig. V. comunicò loro di avere rinvenuto quella mattina, verso le ore 7 30, nel giardino, la cagnolina priva di vita nella stessa posizione in cui si trovava in quel momento, senza spiegare perché non fosse stata ricoverata durante la notte nel suo box, come concordato la carcassa dell'animale venne traportata all'Istituto Zooprofilattico di Scandicci con l'autovettura del sig. M., visto che il sig. V., presso l'A., disponeva unicamente di un ciclomotore dall'esame anatomo-patologico eseguito, emerse che il cadavere della cagnolina si trovava in una fase di decomposizione molto avanzata e che pertanto il decesso era avvenuto 24/48 ore prima della consegna in laboratorio, quindi non il 9 agosto, bensì il giorno 8 o addirittura 7 agosto i coniugi, tornati presso la sede dell'A. per recuperare gli effetti personali di AD., senza trovarli, poterono constatare le scarse condizioni di igiene e pulizia in cui versava la struttura, dove erano presenti numerosi escrementi, con le ciotole per l'acqua e il cibo ricoperte da una patina verde i sig.ri M. e S. riuscirono a parlare nuovamente con C.V. il giorno 16 agosto e in quell'occasione egli confessò che già il 7 agosto la cagnolina non si sentiva bene perché non giocava con gli altri cani e rifiutava il cibo e che, contattata la presidente C.D., quest'ultima non aveva dato alcun suggerimento su come intervenire per assistere l'animale, sebbene lo stato di malessere di quest'ultimo fosse stato notato anche da due volontari presenti all' interno della struttura, tra cui M. la quale aveva constatato che AD. soffriva di una forte diarrea ed era palesemente disidratata e aveva quindi portato presso la struttura delle crocchette specifiche il sig. V. precisò anche di avere visto la cagnolina accasciarsi a terra alle ore 19 30 del giorno 8 agosto e, ciò nonostante, non aveva contattato né la proprietaria né un veterinario la sig.ra M., contattata per telefono dalla sig.ra S. il 31/08/2021, riferì di essersi recata il 7/08/2021, insieme al marito, presso l'A. e di avere trovato C.V. visibilmente preoccupato, in quanto AD. non stava bene da almeno due o tre giorni, quindi almeno dal 4-5 agosto, e di essere tornata sul posto nel pomeriggio, consegnando al sig. V. alcune crocchette dietetiche Gastrointestinal , un alimento complementare per cani denominato Fortiflora e un antibiotico Bactrim , senza però sapere se questi integratori e farmaci fossero stati somministrati alla cagnolina la sig.ra S. venne poi contattata da L.S., proprietaria di un cane di nome Blu, lasciato in custodia a C.V. dal 6/08/2021 al 15/08/2021, che durante tale periodo aveva subito una grave ferita alla bocca, fatto per il quale aveva sporto denuncia in data 27/10/2021 la Polizia Municipale di Calenzano eseguì un accertamento presso la via di L. numero 10, verificando l'esistenza di strutture abusive dal punto di vista edilizio e lo svolgimento di attività di asilo per animali da compagnia non autorizzata, mediante la stipula di contratti di custodia temporanea su carta intestata all'A., alla quale era stata elevata sanzione per la violazione di cui agli articolo 24 e 163, D.P.R. numero 320 del 1954 Regolamento di Polizia Veterinaria in combinato disposto con l'articolo 358 del TULLSS. In diritto gli attori, a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di ripetizione del prezzo versato e di risarcimento del danno, hanno allegato il grave inadempimento di C.V. e dell'A. al contratto di deposito stipulato con la sig.ra S., contratto in forza del quale essi si erano obbligati alla custodia del cane e alle prestazioni accessorie di cura e di alimentazione per il tempo concordato, dietro il pagamento del prezzo di euro 325,00. Con specifico riguardo ai danni subiti, gli attori hanno lamentato la perdita dell'animale d'affezione quale violazione del diritto inviolabile ex articolo 2 Cost. al rapporto uomo/animale, che costituisce un'attività realizzatrice della persona umana, oltre che della proprietà privata articolo 42 Cost. articolo 17 CEDU , in combinato disposto con l'articolo 6 del Trattato Istitutivo dell'Unione europea , causa di pregiudizi non solo economici, ma anche non patrimoniali. Quanto al danno patrimoniale, gli attori hanno allegato gli esborsi sostenuti per l'acquisto di AD., pari a euro 950,00, per il servizio di pensione presso l'A., pari a euro 325,00, per l'esame autoptico e lo smaltimento della carcassa, pari a euro 72,00, per l'accesso agli atti presso Comune di Calenzano, pari a euro 26,00, per l'acconto sul compenso dell'avv. Irene Frasconi, pari a euro 529,00, nonché per il compenso avv. A.B., pari a euro 1.497,60. Quanto al danno non patrimoniale, gli attori hanno chiesto che nella liquidazione si tenga conto delle circostanze dell'evento - la cagnolina AD. aveva manifestato malessere dai primi giorni di agosto 2021 e ciò nonostante non era stata assistita ed era stata lasciata morire sola, dopo giorni di sofferenza, senza che alla stessa fossero stati garantiti alcuna cura o intervento veterinario, nella più palese e terribile indifferenza dei convenuti - e del profondo legame affettivo con tutti i familiari. Nel costituirsi in giudizio l'A. ha in via pregiudiziale eccepito la nullità della citazione in quanto notificata presso la residenza di C.D. la quale, già all'epoca, non era il legale rappresentante di T.A., essendo stato nominato Presidente dell'associazione, con Delib. del 16 novembre 2021, E.F. La convenuta ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva di C.D. e dell'A. rilevando che l' immobile presso il quale venne lasciata la cagnolina AD., in località Il L., era all'epoca dei fatti di proprietà di P.D. e di R.F. i quali, il 27/11/2017, lo avevano concesso in locazione a P. s.r.l. che in data 2/01/2019, l' immobile venne dato in gestione, con contratto di comodato, all'A., in persona del legale rappresentante C.D. che nel 2019 i proprietari notificarono a P. s.r.l. un atto di intimazione di sfratto per morosità, stante il mancato pagamento dei canoni di locazione che il 30/11/2020 P. s.r.l. riconsegnò l' immobile ai proprietari che pertanto il 28/11/2020 P. s.r.l. e l'A. risolsero per mutuo consenso il contratto di comodato che da quel momento l'A. abbandonò l' immobile e cessò ogni attività in quei luoghi, pur mantenendovi, per qualche tempo, la sede legale che i proprietari hanno poi concesso in locazione il bene a C.V. il quale vi ha anche stabilito la propria residenza, utilizzandolo in via esclusiva e interrompendo la pregressa collaborazione con l'A. che infatti gli attori hanno avuto contatti solo con il sig. V., il quale ha firmato in proprio il contratto di affido temporaneo dell'animale, ha redatto il preventivo della prestazione, ha incassato il prezzo, ha ricevuto la relazione del Comune di Calenzano allo stesso indirizzata quale conduttore dell' immobile, ha fornito gli estremi della propria polizza assicurativa personale. Nel merito l'A. ha contestato, per i medesimi motivi, la propria responsabilità. Quanto ai danni lamentati, la convenuta ha in primo luogo eccepito la non risarcibilità del danno derivante dalla perdita dell'animale di affezione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è affermato con le sentenze delle Sezioni Unite della S.C. dell'11/11/2018 nnumero 26972, 26973, 26974, 26975 , secondo cui tale pregiudizio non sarebbe qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della qualità della vita. È onere degli attori, pertanto, secondo l'A., fornire la prova del danno-conseguenza e del nesso di causalità con l'evento lesivo. La convenuta ha anche contestato la propria responsabilità evidenziando che il contratto di deposito - contratto reale - non è mai stato concluso, in quanto il cane non è stato consegnato all'Associazione l'accordo, pertanto, neppure potrebbe essere risolto. Ha poi eccepito la mancanza di prova circa le cause del decesso dell'animale e la riconducibilità di tale evento a un comportamento negligente del depositario. All'udienza di prima comparizione del 22/05/2023 è stata dichiarata la contumacia di C.V. e sono stati concessi i termini di cui all' articolo 183, comma 6, c.p.comma All'udienza successiva del 30/10/2023 è stata rilevata d'ufficio la mancanza dei documenti 1-9 e 15-21, indicati dall'attrice come prodotti nella memoria ex articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.comma , essendo visibili solo i documenti 22 e 10-14 nel prosieguo, acquisite informazioni dal Portale Assistenza, è stata rilevata la tardività del deposito di quei documenti in data 31/10/2023 ed è stata rigettata l' istanza di rimessione in termini avanzata dagli attori. La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice istruttore non sono stati ammessi, invece, l' interrogatorio formale della convenuta dedotto dagli attori nonché l'ordine di esibizione e il deposito di file audio Whatsapp richiesti dall'A. non è stata neppure disposta la c.t.u. richiesta dagli attori per la quantificazione dei danni. 1. In via pregiudiziale dev'essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta l'eventuale nullità, infatti, è stata sanata dalla costituzione dell'A. la quale si è difesa nel merito senza chiedere la fissazione di una nuova udienza articolo 164, comma 3, c.p.comma . 2. In punto di rito, dev'essere confermata la valutazione di inammissibilità dei documenti indicati con i numeri da 1 a 9 e da 15 a 21, allegati della memoria ex articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.comma della parte attrice, già estrinsecata con ordinanza del 22-23/11/2023. Ai fini di tale valutazione, non può essere considerato il documento allegato alla comparsa conclusionale degli attori, recante una e-mail del 28/11/2023, che avrebbe potuto e dovuto essere prodotto al più tardi, con le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni. I documenti della cui ammissibilità si discute non risultavano prodotti con la memoria istruttoria quantomeno fino all'udienza del 30/10/2023 cfr. verbale di udienza e sono risultati visibili solo il giorno successivo, a seguito del rilievo di questo giudice istruttore. Il Portale Assistenza del processo civile telematico, rispondendo alla richiesta di chiarimenti della cancelleria e di questo giudice, ha dichiarato che la lavorazione del Ticket omissis con oggetto Chiarimenti su deposito telematico avvocato è stata completata. Descrizione Soluzione Si allega screenshot relativo alla sezione eventi busta dell'Avv. Frasconi dal quale si evince che il deposito è pervenuto nel sistema in data 21/07, accettato dalla cancelleria in data 25/07 ma con l'avviso che tale deposito era sprovvisto degli allegati, che sarebbero stati integrati con depositi complementari. Deposito poi perfezionatosi il 31/10, non è possibile rilevare se tali depositi complementari siano stati inviati anche il 21/07, per poter verificare tale possibilità è necessario che l'avvocato sia in possesso delle ricevute di avvenuta consegna dei depositi complementari del 21/7 . Il difensore di parte attrice non ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna della PEC relativa al deposito complementare. I dati a disposizione fanno presumere che il mancato deposito dei documenti sopra indicati sia dipeso da un errore della parte, errore di cui quest'ultima, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi immediatamente pertanto, non solo la produzione documentale è avvenuta tardivamente, il 31/10/2023, quando erano già scaduti i termini di cui all' articolo 183, comma 6, c.p.comma , ma non sussistono neppure i presupposti di una rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell' articolo 153, comma 2, c.p.comma I documenti da 1 a 9 e da 15 a 21 degli attori non possono quindi essere esaminati e valutati ai fini della decisione e devono ritenersi espunti dal fascicolo telematico. 3. Nel merito, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva impropria o in senso sostanziale formulata dall'A. 3.1. Gli attori sostengono che al momento della consegna a C.V. della cagnolina AD. in data 27/07/2021 e fino al 9/08/2021, l'attività di pensione per cani posta in C., via di L., fosse esercitata e gestita dall'A.T.A. La convenuta ha contestato la circostanza. È pacifico che, quantomeno fino al momento del rilascio del fondo v. infra , l'A. gestisse sotto il nome di T.A. la pensione per cani in via di L. a C. dove, nel luglio 2021, venne presa in custodia la cagnolina AD. I documenti prodotti dall'A. e le testimonianze di R.P., P.D., B.S., M.C. e L.B. all'udienza del 10/04/2024 provano che, all'epoca dei fatti, l'A., almeno formalmente, non aveva più la detenzione del fondo sito in C., località L., via di L. l' immobile, in precedenza concesso in comodato all'A. da P. s.r.l., a sua volta conduttrice del fondo in forza di contratto di locazione stipulato con P.D. e R.F., era stato infatti rilasciato ai proprietari in data 30/11/2020 a seguito di ordinanza di convalida di sfratto emessa il 5/02/2020, dopo che il 28/11/2020 la convenuta e P. s.r.l. avevano consensualmente risolto il contratto di comodato. Queste circostanze sono dimostrate per documenti docomma 3-5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta i quali, anche quanto alla certezza della data, che era stata contestata dagli attori, sono stati confermati dai testi escussi, apparsi attendibili in quanto direttamente a conoscenza dei fatti quando avvenne il rilascio del fondo da parte dell'A. e di P. s.r.l., B.P., avvocato, era il legale dei sig.ri F. e D. che aveva seguito tutta la pratica di sfratto per morosità ed era presente all'esecuzione P.D. era appunto il proprietario e locatore R.P. era consigliere dell'associazione proprietaria di P. s.r.l. M.C. e L.B. erano socie dell'A. Le dichiarazioni rese dai testimoni, inoltre, sono inoltre precise, intrinsecamente coerenti e coincidenti tra loro. Le prove documentali fornite dalla convenuta e le prove testimoniali convergono nel dimostrare che, dopo il rilascio del fondo da parte dell'A., in data 1/03/2021, i proprietari stipularono un contratto di locazione a uso abitativo con C.V. cfr. documento non numerato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e docomma 10b allegato alla citazione il quale, a quella data, era cessato dalla qualità di socio dell'Associazione, ricoperta dall'8/04/2020 al 6/02/2021 docomma 8 e 11 allegati alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.comma della convenuta, recanti i verbali dell'assemblea e del consiglio dell'associazione . La circostanza della stipula di un contratto di locazione tra C.V. e i sig.ri F./D. è stata confermata dalla teste S. e dallo stesso D. Dalle testimonianze raccolte è poi emerso che, nell'estate 2021, era C.V. a gestire materialmente la struttura di via di L., occupandosi dell'accoglienza e della cura dei cani, mentre la presidente dell'A. C.D. non era presente V.P., proprietaria di un cane ricoverato presso la pensione, ha detto che, secondo quanto riferito dalla propria madre, quando questa accompagnò l'animale presso la struttura, il sig. V. si presentò quale referente C.M., anche lei proprietaria di un cane lasciato presso la pensione di via di L., ha dichiarato di essersi sempre interfacciata con il sig. V., unico a essere presente S.C., cliente della pensione, ha riferito che fino all'anno 2020 C.D., G. B., socia e membro del consiglio direttivo dell'A., cfr. docomma 8 e 9 allegato alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.comma della convenuta e C.V. erano presenti contemporaneamente, mentre nell'estate 2021 c'era solo il sig. V. la volontaria M.O.I., che collaborava nella struttura di via Di L., aveva rapporti solo con C.V. È da escludere che l'assenza di C.D. nell'estate 2021 dipendesse dal fatto che, come negli anni precedenti docomma 1 allegato alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3, c.p.comma degli attori , ella si fosse spostata presso il Villaggio Orizzonte di Riotorto a Follonica villaggio turistico pet friendly con cui l'A., nel 2021, aveva stipulato un accordo per l'estate dello stesso anno in base al quale si era obbligata a fornire personale cinofilo cfr. deposizione di M.C. perché la deposizione del teste L.G. prova un allontanamento definitivo della sig.ra D. dalla struttura di via Di L. a C. Il teste, con dichiarazioni precise, circostanziate e coerenti, dopo essersi qualificato come volontario che ha collaborato con l'A. fino alla metà dell'anno 2022, ha infatti riferito di non avere più visto C.D. da quando era arrivato C.V., se non in sporadiche occasioni, perché la donna aveva lasciato alcuni effetti personali presso il fondo di via Di L. che C.V. è stato inserito nella pensione a Calenzano a febbraio 2020 e di non sapere se egli facesse parte dell'Associazione che nel corso dell'anno 2021 C. e G. amica di C. erano sempre meno presenti presso la pensione, che poi è stata lasciata a C.V. che nell'estate 2021 c'era solo C.V., che veniva aiutato per qualche ora da un ragazzo disabile che era il sig. V. a rimborsare al teste il costo del carburante. L'avvicendamento descritto dai testi non è neppure collegato alla cessazione della sig.ra D. dalla carica di presidente dell'A. perché questa è avvenuta il 16/11/2021 docomma 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta la stessa, peraltro, ha continuato a essere socia e membro del consiglio direttivo dell'Associazione convenuta. 3.2. Gli elementi di prova forniti dagli attori non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della circostanza che, all'epoca dei fatti di causa, C.V. agisse ancora come collaboratore dell'A. e che quest'ultima continuasse a gestire la pensione, quale titolare effettiva dell'attività. È vero che i moduli contrattuali di affidamento temporaneo di animale che C.V. faceva firmare ai clienti docomma 10a allegato alla citazione , ancora a giugno/agosto 2021, recavano il logo di T.A. e indicavano il contatto Facebook del sig. V. C. T. V. - T.A. cfr. docomma 10-14 allegati alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.comma di parte attrice , così come i preventivi della tariffa per il ricovero degli animali docomma 3 allegato alla citazione . Tuttavia, non vi è prova che di tale utilizzo l'A. fosse consapevole perché i testimoni escussi hanno affermato che nell'estate 2021 la presidente dell'Associazione C.D. non era presente sul posto neppure è dimostrato che ne fosse a conoscenza G.B., nella sua qualità di membro del consiglio direttivo dell'A. Analoga considerazione vale per il messaggio inviato dal sig. V. a D.S. il 18/10/2021 docomma 15 allegato alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3, c.p.comma degli attori in cui il convenuto si qualifica come C. di T.A. . I post pubblicati su Facebook e su Instagram dal profilo di T.A., così come i messaggi Whatsapp inviati da C.D., in base alle produzioni documentali dell'attrice allegati alle memorie ex articolo 183, comma 6, nnumero 1 e 3, c.p.comma , spesso avvicinano il nominativo di C. a quello della sig.ra D., indicano i recapiti di C. come contatto, nonché l' indirizzo di via Di L. a C., e si collocano cronologicamente anche nel periodo successivo all'uscita del sig. V. dall'A. quantomeno fino al mese di giugno 2021 . Queste pubblicazioni social, tuttavia, non pubblicizzano la pensione, bensì il diverso servizio di asilo temporaneo orario 8-18 e di taxi per cani docomma 19, 20 e 21 allegati alla prima memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.comma degli attori e docomma 10, 11, 13, 14, 17 allegati alla terza memoria . Anche i post di C.D. in cui viene pubblicizzata l'attività presso il Villaggio Orizzonte, precisando che resteranno attivi i servizi di T.A. a Calenzano docomma 7 e 12 allegati alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3, c.p.comma degli attori , non recano un riferimento specifico alla pensione. Il docomma 5 prodotto dagli attori con la memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3, c.p.comma , che dovrebbe rappresentare la pagina Facebook dell'A., in realtà non reca riferimenti a T.A. e non è ricavabile l'epoca della sua pubblicazione, così come non la si evince dallo screenshot di Google docomma 16 ibidem . Tali documenti, pertanto, possono al più dimostrare che, anche dopo la fine di novembre 2020, l'A. ha continuato a svolgere attività cinofile relative all'accudimento dei cani, ma non provano che la convenuta abbia proseguito la gestione della pensione in via di L. a C. Non è univocamente rilevante, a sostegno della prospettazione degli attori, il fatto che la sig.ra S. sia stata messa in contatto con C.V. da G.B., con cui si era interfacciata nel 2020 per il servizio di pensione in via Di Leccio docomma 4, 6, 8 e 15 allegati alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3, c.p.comma degli attori al contrario, la circostanza è compatibile col fatto che nel 2021 unico referente della struttura fosse il sig. V. L'autonomia gestionale del convenuto emerge dalle dichiarazioni dei testi G. Nel corso dell'anno 2021 C. e G. amica di C. erano sempre meno presenti presso la pensione, che poi è stata lasciata a C.V. nell'estate 2021 continuavo a collaborare con la pensione di Calenzano i rimborsi benzina li chiedevo a C.V. e me li pagava lui , M.O.I. secondo quanto diceva C., lui inizialmente lavorava per T.A. e poi quest'ultima gli aveva ceduto l'attività e L.B. secondo cui C.D. non dava direttive a C.V. e la struttura in via di Leccio non era più di T.A. che era andata via a fine 2020 so che C.V. abitava lì, tanto che quando portavamo i cani insieme a passeggio parcheggiavo la macchina davanti al cancello. Secondo quanto diceva C.V., lui in quella struttura esercitava l'attività di pensione per cani da queste testimonianze risulta anche che lo stesso V., nel rapportarsi con i volontari e i collaboratori, affermava di gestire in proprio la pensione per cani, e che non era sottoposto alle direttive della presidente dell'A. Le circostanze sopra riportate convergono nel dimostrare che C.V. fosse l'unico titolare della struttura di via Di L., almeno dall'estate 2021. Non rileva in senso contrario quanto riportato dalla Polizia Municipale di Calenzano nella relazione numero 86 del 13/08/2021 docomma 10d allegato alla citazione - La persona sopra identificata è un operatore cinofilo del centro denominato T.A. - in quanto gli accertamenti degli agenti verbalizzanti non erano in quel momento specificamente finalizzati a individuare l'effettivo titolare della struttura e in ogni caso non si evince in base a quali elementi di riscontro abbiano affermato la circostanza, che potrebbe anche essere stata riferita agli operatori della P.M. dallo stesso C.V., all'evidenza interessato ad addossare la responsabilità dell'evento su altri. In senso contrario, peraltro, è la comunicazione di notizia di reato numero 18/2021 del 30/11/2021, in cui si ipotizza un reato a carico del convenuto quale attuale gestore della struttura denominata T.A. docomma 21 allegato alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 1, c.p.comma di parte attrice . 3.3. È vero che molti dei testi escussi hanno mostrato di non avere percepito il passaggio dalla gestione di T.A. a quella di C.V. C.M., la quale ha firmato un modulo di affidamento del cane presso la struttura di via Di L. nel mese di agosto 2021 cfr. docomma 10a allegato alla citazione , ha dichiarato di avere letto su Facebook o su Google che la gestione fosse dell' Associazione T.A. L.G., come volontario, ha dichiarato di avere collaborato con l'A. da prima della pandemia al 2022 S.C., anche lei firmataria di un modulo di affidamento del cane presso la struttura di via Di L. nel mese di agosto 2021, ha confermato che la pensione era gestita dall'A. analogamente A.P., il quale ha conosciuto la pensione come T.A. tramite alcuni amici che vi avevano lasciato il cane nell'anno 2020. L'apparenza di un legame tra la pensione in cui è deceduta la cagnolina AD. e l'A. non è però sufficiente a fondare la titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta. In primo luogo - e il rilievo ha carattere assorbente -, parte attrice non ha prospettato una rappresentanza apparente colposa, istituto di matrice giurisprudenziale che si basa sui principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente Cass., numero 27349 del 26/09/2023 . In ogni caso, i requisiti della rappresentanza apparente, nel caso di specie, non sono integrati perché non è provato che l'A. abbia tenuto una condotta tale da ingenerare nei terzi la ragionevole convinzione che lo stesso V. fosse un rappresentante dell'Associazione convenuta come già si è visto, D. e B., rispettivamente presidente e componente del consiglio direttivo dell'A., non erano state più presenti presso la struttura nell'estate 2021 e non vi è prova che l'utilizzo, da parte di C.V., dei moduli recanti il logo di T.A. fosse dalle stesse tollerato i post sui social media di T.A., in cui è citato C.V., sponsorizzano servizi diversi dalla pensione per cani. Gli attori hanno messo in evidenza la condotta di G.B., con la quale D.S. si era interfacciata negli anni precedenti al 2021 per il ricovero di AD. presso la pensione docomma 3, 4 e 6 allegati alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3, c.p.comma degli attori , che il 17/06/2021, nel rispondere alla consueta richiesta della stessa S. attraverso messaggio telefonico, ha scritto che sarebbe stata contattata dal suo collega C. che era nella struttura e aveva il calendario sotto mano docomma 8 ibidem . Il messaggio della sig.ra B. non ha però un contenuto univoco perché, nella conversazione chat, non si fa alcun riferimento all'A. e il generico appellativo collega potrebbe riferirsi a una comunanza di attività. 3.4. In base ai principi sul riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore in ambito negoziale, sarebbe stato onere di D.S., quale creditore che agisce per il risarcimento del danno, provare la fonte del suo diritto, ossia un contratto di deposito di animale con l'A. o con un suo rappresentante apparente nei termini appena indicati Cass., Sez. Unite, numero 13533 del 30/10/2001 . 3.5. Quanto agli altri attori, che secondo quanto allegato nella citazione non hanno stipulato il contratto di deposito, non è neppure astrattamente predicabile, nei loro confronti, un effetto protettivo del contratto stipulato da D.S. perché l'esecuzione della prestazione non incide direttamente sulla loro posizione cfr. Cass., numero 2232 del 22/01/2024 secondo cui il principio degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi è circoscritto al campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione . Valendo allora la regola generale di cui all' articolo 1372, comma 2, c.comma , in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti, verso L.M. e i figli è configurabile soltanto una responsabilità extracontrattuale cfr. Cass., numero 14980 del 28/05/2024 per analogia con il caso all'esame quest'ultima presuppone l'accertamento di una condotta imputabile all'A., anche ai sensi dell' articolo 2049 c.comma , connotata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa che, per i motivi già spiegati, non sono dimostrati. 3.6. Le domande nei confronti dell'A. devono quindi essere rigettate. 4. Sono invece fondate, nei limiti di seguito indicati, le domande nei confronti di C.V. 4.1. Dagli accertamenti della Polizia Municipale di Calenzano, dai documenti sanitari relativi alla cagnolina AD. certificato di stato di salute ed esame autoptico, docomma 4, 7 e 7a allegati alla citazione e dalla testimonianza di M.O.I., le circostanze relative alla morte dell'animale possono essere ricostruite come segue. La cagnolina AD., nata il 10/10/2015 docomma 1 allegato alla citazione , in buono stato di salute e regolarmente vaccinata, venne presa in consegna da C.V., presso la pensione per cani di via Di L., in data 27/07/2021. Come riferito dalla volontaria cinofila I., sentita a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale docomma 22 allegato alla memoria ex articolo 183, comma 6, 2, c.p.comma degli attori ed escussa come teste in questo giudizio, sabato 7 agosto AD. non stava bene era nell'acqua di un ruscello ubicato presso il fondo, sede della pensione, apparentemente aveva la diarrea ed era sofferente. La volontaria, l'unica a essere munita di automobile, si offrì di accompagnare il cane dal veterinario, ma C.V. non accolse la proposta. Lo stesso giorno la sig.ra I. portò cibo specifico e integratori per AD. e li lasciò al portone della struttura perché il convenuto, apparentemente, non era presente o comunque non le aprì la stessa cosa accadde il giorno successivo, domenica. Le morte dell'animale si è molto probabilmente verificata tra il 7 e l'8 agosto perché, dal referto dell'esame anatomo-patologico, risulta che il decesso si colloca tra le 24 e le 48 ore prima della consegna del cadavere presso il laboratorio, avvenuta il 9 agosto. Dalla relazione della Polizia Municipale, emerge che C.V., per dare notizia della morte dell'animale. chiamò la stessa P.M. solo il 10 agosto e che non allertò la sig.ra S., che invece venne avvisata per la prima volta dagli agenti. Non risulta che il sig. V., pur avendo preso cognizione delle cattive condizioni di salute di AD. almeno dal 7 agosto, abbia portato l'animale da un veterinario, cosa che peraltro avrebbe potuto fare solo con l'ausilio di terzi, non avendo la disponibilità di un veicolo idoneo. 4.2. È indubbio che tra D.S. e il convenuto sia stato stipulato un contratto di deposito, formalizzato in una scrittura privata di affidamento temporaneo di animale domestico sebbene il modulo riporti la firma della sola attrice, esso è redatto su carta intestata a C.V. e quest'ultimo ha dichiarato alla Polizia Municipale di avere in custodia AD. presso la pensione di via Di L. Ai sensi dell' articolo 1768, comma 1, c.comma , il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene Cass., numero 7529 del 27/03/2009 . Nel caso di specie, l'attrice ha provato di avere consegnato il proprio cane a C.V. e la morte dell'animale durante il tempo della custodia ha anche fornito, sebbene operasse al riguardo una presunzione semplice, la prova positiva del buono stato di salute di AD. al momento della consegna. Il convenuto non ha fornito la prova liberatoria sopra indicata. Ciò è quanto basta a fondare la responsabilità ex recepto di C.V. nei confronti di D.S. 4.3. Sussiste inoltre la responsabilità aquiliana del convenuto verso L.M. e dei figli A. ed E., che trova fondamento nel dovere di vigilanza gravante sull'operatore cinofilo, a sua volta derivante dalla circostanza che l'animale gli era stato affidato responsabilità correlata all'omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché, fosse salvaguardata l' incolumità dell'animale cfr. per analogia Cass., numero 3081 del 16/02/2015 . In base al quadro fattuale sopra delineato, risulta infatti che la condotta di C.V., nella sua qualità di operatore cinofilo e titolare di una posizione di garanzia, è connotata da colpa grave egli non ha approntato le misure necessarie per evitare che, anche in considerazione del clima, caratterizzato da elevate temperature, AD. si ammalasse, per esempio assicurandosi che le fosse somministrato cibo idoneo e che potesse abbeverarsi regolarmente con acqua fresca una volta constatato che l'animale stava molto male e nonostante le offerte di aiuto di una collaboratrice, non si è attivato per curarla né ha chiesto l' intervento di un veterinario al contrario, si è probabilmente allontanato dalla struttura il giorno stesso 7 agosto in cui erano emerse chiaramente le preoccupanti condizioni di salute del cane, per farvi rientro tre giorni dopo 10 agosto , quando ormai AD. era deceduta da molto tempo. 4.4. In base alla regola probatoria tipica della causalità civile del più probabile che non Cass., Sez. Unite, numero 576 del 11/01/2008 , è provato anche il nesso causale tra la condotta del sig. V. e l'evento dannoso poiché la cagnolina stava bene quando è stata consegnata al convenuto e siccome quest'ultimo si era accorto quantomeno dalla mattina del 7 agosto cfr. sommarie informazioni di M.O.I. alla Polizia Municipale che AD. aveva la diarrea e appariva visibilmente sofferente, si può presumere che un tempestivo intervento, con idonee cure veterinarie, ne avrebbe evitato la morte, avvenuta, presumibilmente, per disidratazione. 4.5. In considerazione della responsabilità contrattuale di C.V., quest'ultimo deve in primo luogo risarcire a D.S. i danni patrimoniali derivati dall' inadempimento, correlati alla spesa sostenuta per l'acquisto di AD., pari a euro 950,00 docomma 12 allegato alla citazione , alle somme corrisposte al convenuto per il servizio di pensione, pari a euro 325,00 docomma 13 ibidem , agli esborsi sostenuti per l'esame autoptico e lo smaltimento della carcassa dell'animale, pari a euro 72,00 docomma 14 ibidem , alle spese amministrative per l'accesso agli atti presso il Comune di Calenzano, pari a euro 26,00 docomma 15 ibidem . 4.6. Non danno luogo a un danno risarcibile, invece, le spese per i compensi dell'avv. Irene Frasconi e dell'avv. A.B. Sul punto dev'essere richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, secondo cui le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali Cass., Sez. Unite numero 16990 del 10/07/2017 . Nel caso all'esame, manca la prova dell'effettivo esborso per gli onorari dell'avv. Frasconi, essendo stato prodotto solo un progetto di notula docomma 16 ibidem quanto ai compensi dell'avv. B., pur essendo stata prodotta una fattura quietanzata, non è stata allegata e provata l'attività che il professionista avrebbe espletato in relazione alla vicenda oggetto di causa l'unica raccomandata prodotta è redatta su carta intestata a entrambi i difensori, ma è firmata solo dall'avv. Frasconi . 4.7. C.V. dev'essere pertanto condannato a pagare all'attrice la somma di euro 1.373,00 trattandosi di debito di valore, sono inoltre dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi rivalutati anno per anno dalle date in cui sono stati sostenuti risultanti dai documenti di spesa sopra richiamati 12-15 di parte attrice , fino alla pubblicazione della presente sentenza. 4.8. Per quanto riguarda i danni non patrimoniali lamentati dagli attori, questo Tribunale, in linea con la più recente giurisprudenza di merito, intende discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica va come futile la perdita dell'animale d'affezione, in quanto non integrante un'offesa grave a un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito Cass. Sez. Unite, numero 26972 del 11/11/2008 che richiama Cass., numero 14846 del 27/06/2007 , secondo cui, per difetto dell' ingiustizia costituzionalmente qualificata, non può essere risarcito il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale, incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale tale indirizzo, peraltro risalente a oltre un quindicennio fa, non appare infatti rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, numero 1266 in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, numero 24 Trib. La Spezia sez. I, 31/12/2020, numero 660 . Al contrario, si ritiene che la perdita in questione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l' articolo 2 Cost. , in quanto il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale. Consegue ai suesposti rilievi che, laddove allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può e deve essere risarcito Trib. Torino, 29 ottobre 2012, numero 6296 . In accordo con il consolidato principio di diritto, anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l' interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell' interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa ex plurimis cfr. Cass., numero 29206 del 12/11/2019 Cass., numero 2203 del 22/01/2024 , il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale. Nel caso all'esame, gli attori hanno assolto il suddetto onere probatorio. Le fotografie allegate alla citazione docomma 2 dimostrano che la cagnolina AD. era considerata un membro della famiglia S./M. e come tale veniva trattata cfr. le fotografie che rappresentano la torta per il primo e il terzo compleanno di AD., con tanto di candeline giocava con i piccoli A. ed E. accompagnava la famiglia nelle gite fuori porta veniva accolta nel loro letto. È dimostrata, pertanto, l'esistenza di una vera e propria relazione affettiva tra gli attori e la cagnolina. L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte di AD. si è verificata, fanno presumere che da tale evento siano derivati a carico dei sig.ri S. e M. e dei loro figli una forte sofferenza e un profondo patema d'animo gli attori non furono informati delle condizioni di salute della cagnolina e scoprirono il tragico evento solo il giorno in cui era previsto che il cane fosse ripreso dalla pensione, avvisati dalla Polizia Municipale giunti sul posto, trovarono AD. abbandonata a terra con una coperta addosso, senza poter fare più niente per salvarla docomma 6 e 6a allegati alla citazione a ciò si aggiunga che, come ben si comprende dalla messaggistica prodotta dagli attori e già richiamata, essi erano convinti di avere affidato l'animale all'A. che conoscevano e di cui si fidavano perché alla stessa si erano rivolti negli anni precedenti, per cui si presume che la sofferenza interiore sia stata acuita da un senso di stupore, incredulità e tradimento, che il convenuto ha contribuito a generare. Anche le iniziative assunte da D.S. dopo la scoperta della morte di AD., con l'accesso agli atti del Comune di Calenzano e la presentazione di una denuncia-querela a fini penali, dimostrano l'attaccamento della famiglia alla cagnolina e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento. 4.9. Poiché gli attori non hanno specificatamente allegato di avere subito, oltre al danno c.d. morale, anche un danno alla salute, inteso come conseguenza di una lesione alla propria integrità psicofisica - non rileva in tal senso il generico e incidentale riferimento al danno biologico a pagina 12 della memoria ex articolo 183, comma 6, numero 1, c.p.comma -, non è necessaria la c.t.u. medico-legale dai medesimi richiesta c.t.u. che, in ogni caso, sarebbe inammissibile perché esplorativa, non essendo utilizzabili i documenti allegati alla memoria ex articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.comma di parte attrice recanti certificati medici. 4.10. Ai fini della quantificazione del danno, oltre a quanto appena evidenziato, si devono considerare l'età di AD. al momento del prematuro decesso circa 5 anni e 10 mesi rispetto alla notoria vita media dei cani 10/15 anni a seconda della taglia e della razza , l'età e il legame con la cagnolina di ciascun attore. La sig.ra S. ha avuto un ruolo di prima linea, sia prima che dopo il decesso di AD., di cui era anche proprietaria in suo favore il danno non patrimoniale può essere liquidato, in via equitativa ai sensi dell' articolo 1226 c.comma , in euro 6.000,00. Il danno non patrimoniale degli altri attori può invece essere liquidato, equitativamente, in euro 4.000,00 per ciascuno. Tali importi devono intendersi già liquidati all'attualità. 4.11. C.V. dev'essere pertanto condannato a pagare a D.S. la somma di euro 6.000,00 e a ciascuno degli altri attori la somma di euro 4.000 ,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. 5. Le spese processuali sono regolate come segue. 5.1. Tra gli attori e l'A. le spese sono integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni consistenti nella obiettiva difficoltà nell'individuazione del responsabile. 5.2. C.V., in base alla soccombenza, deve rifondere le spese di lite agli attori. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella numero 2 allegata al D.M. numero 55 del 2014, in base al valore della controversia scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Viene riconosciuto un unico aumento del 30% ai sensi dell' articolo 4, comma 2, D.M. numero 55 del 2014 in considerazione della pluralità degli attori difesi dal medesimo avvocato. P.Q.M. il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede 1 rigetta le domande degli attori nei confronti della A.T.A. 2 condanna C.V. al pagamento in favore di D.S., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 1.373,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi rivalutati anno per anno dalle date in cui sono stati sostenuti fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali successivi fino al saldo 3 condanna C.V. al pagamento, in favore di D.S., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 6.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo 4 condanna C.V. al pagamento, in favore di L.M., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo 5 condanna C.V. al pagamento, in favore di A.M., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo 6 condanna C.V. al pagamento, in favore di E.M., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo 7 dichiara le spese processuali compensate tra gli attori e A.T.A. 8 condanna C.V. alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in euro 566,44 per esborsi ed euro 6.600,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge. Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell 'articolo 52, commi 2 e 3, D.lgs. numero 196 del 200 3, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.