Il TAR Liguria, respingendo il ricorso di tre stabilimenti balneari contro il Comune di Zoagli che aveva già avviato le gare per l'assegnazione delle nuove concessioni, ha escluso che la proroga al 2027 possa essere accolta in quanto manifestamente contraria al diritto UE.
Con la sentenza in esame, il TAR Liguria ha respinto il ricorso di tre stabilimenti balneari della provincia di Genova contro una delibera comunale che aveva stabilito la cessazione delle loro concessioni demaniali e l' avvio delle procedure di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni , in conformità con l'articolo 12 Direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein . La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è particolarmente complessa a causa degli elevati interessi economici coinvolti. Se da un lato il legislatore ha disposto proroghe ex lege , la giurisprudenza, al contrario, ha ritenuto necessario disapplicare tali proroghe, considerandole in contrasto con la normativa europea . Nel caso specifico, Il TAR Liguria ha escluso che la proroga al 2027 possa essere accolta, ritenendo che ogni estensione delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla l.numero 118/2022 sia manifestamente contraria al diritto dell'Unione europea, come chiarito dalla CGUE in diverse sentenze, ad esempio nelle cause C-458/14 e C-67/15. Per questo motivo, le norme nazionali che prevedono tale proroga devono essere disapplicate . In merito alla validità della proroga disposta dal d.l.131/2024 , la sentenza chiarisce che, nonostante il comunicato della Commissione Europea avesse espresso un parere favorevole, la proroga non può essere considerata legittima , in quanto in contrasto con il principio della concorrenza e della trasparenza sancito dal diritto UE come sottolineato dalla Curia europea . Inoltre, il TAR Liguria ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata dai ricorrenti, poiché solo la normativa contenuta nel d.l.131/2024 prevede la possibilità di riconoscere un risarcimento per gli investimenti non ancora ammortizzati al 31 dicembre 2023, ma solo in presenza di una valutazione peritale. In riferimento alla questione dei manufatti inamovibili, il Tribunale ha ribadito che, in base alla normativa europea, le opere non amovibili costruite su terreno demaniale devono essere cedute senza alcun indennizzo alla scadenza della concessione. In definitiva, dunque, il Tribunale ha confermato l'obbligo per le amministrazioni di rispettare le normative europee in materia di concorrenza , ritenendo illegittime le proroghe delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023 e respingendo le richieste di indennizzo per le opere realizzate sui terreni demaniali.
Presidente Caruso - Estensore Felleti Fatto Con ricorso notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 19 marzo 2024 Bagni Silvano s.numero c., Sacha Cubeddu in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e Matakello s.r.l. hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Zoagli numero 125 del 27 dicembre 2023, con cui è stata confermata la scadenza delle concessioni demaniali marittime in data 31 dicembre 2023 ed è stato disposto di dare corso alle procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni, nonché la nota prot. numero 16938 del 30 dicembre 2023, recante le indicazioni per l'emissione di titoli temporanei per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi I Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10- quater del d.l. numero 198/2022, conv. in l. numero 14/2023 . Violazione dell'articolo 4- bis della l. numero 118/2022 . Eccesso di potere. Il Comune avrebbe illegittimamente fissato la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023, ignorando la proroga legislativa al 31 dicembre 2024. Inoltre, avrebbe stabilito di rilasciare ai concessionari licenze temporanee fino al 31 ottobre 2024, nonostante la mancanza dei presupposti stabiliti dal p.u.d. II Violazione e falsa applicazione dell' articolo 49 cod. nav. Violazione degli articolo 3 e 4 della l. numero 118/2022 . Eccesso di potere. La delibera in contestazione non contemplerebbe alcun meccanismo indennitario in favore del concessionario uscente, trascurando che, da un lato, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia UE la questione di compatibilità dell' articolo 49 cod. nav. con la normativa europea dall'altro lato, la l. numero 118/2022 prevede la corresponsione di un indennizzo per salvaguardare i soggetti che hanno effettuato investimenti nelle aree in concessione. III Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4- bis della l. numero 118/2022 e della l.r. numero 26/2017. L'Amministrazione civica avrebbe trasgredito il divieto di avviare procedure comparative in assenza della emananda disciplina statale. Inoltre, l'ente locale avrebbe erroneamente deciso di applicare alle selezioni la l.r. numero 26/2017, che è stata dichiarata parzialmente incostituzionale per violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza. Il Comune di Zoagli si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell'impugnativa. Con ordinanza numero 63 dell'8 aprile 2024 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare accedente al ricorso per difetto sia del fumus boni iuris , sia del periculum in mora , potendo i deducenti sfruttare i beni demaniali in concessione nella stagione balneare 2024. Con provvedimento numero 2396 del 26 giugno 2024 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare, evidenziando la frontale contrarietà al diritto unionale di proroghe delle concessioni demaniali marittime successive al 31 dicembre 2023. Con ricorso ai sensi dell' articolo 43 c.p.a ., notificato il 31 ottobre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, i tre operatori economici hanno gravato gli atti prot. nnumero 15359, 15360, 15361 e 15362 del 19 ottobre 2024, recanti le diffide a cessare l'occupazione dei beni demaniali marittimi entro il 31 ottobre 2024, rivolte a Bagni Silvano s.numero comma ed all'impresa individuale Sacha Cubeddu. Gli esponenti hanno dedotto i seguenti motivi aggiunti I Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10- quater del d.l. numero 198/2022, conv. in l. numero 14/2023 . Violazione e falsa applicazione del d.l. numero 131/2024 . Eccesso di potere. I provvedimenti avversati non rispetterebbero il d.l. numero 131/2024 , che, con l'assenso della Commissione europea, avrebbe assegnato alle Amministrazioni termine sino al 30 settembre 2027 per espletare le procedure di riassegnazione delle concessioni. Né gli atti in contestazione conterrebbero la rigorosa motivazione prescritta per avviare immediatamente le gare, senza attendere il completamento del quadro normativo. II Violazione e falsa applicazione del d.l. numero 131/2024 e della l.r. numero 26/2017. La procedura intrapresa dal Comune si porrebbe in contrasto con il d.l. numero 131/2024 , con riguardo ai criteri di selezione, all'indennizzo ed alla pubblicità. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' articolo 73, comma 1, c.p.a . Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata assunta in decisione. Diritto 1. I tre operatori economici ricorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo assentite con licenze nnumero 3, 4 e 7 del 2004, più volte prorogate ex lege v. docomma 2 ricorrenti , hanno impugnato gli atti con cui l'Amministrazione civica ha preso atto della cessazione dei titoli concessori il 31 dicembre 2023 ed ha disposto di bandire le gare per l'assegnazione delle nuove concessioni, rilasciando agli affidatari uscenti un titolo temporaneo sino al 31 ottobre 2024. 2. I tre motivi del ricorso introduttivo ed i due mezzi dell'impugnativa in aggiunzione, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, non sono meritevoli di accoglimento. 2.1. Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nnumero 17 e 18 del 2021, recepite dall' articolo 3 della l. numero 118/2022 , le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege , hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE c.d. Bolkestein e dell'articolo 49 TFUE . Segnatamente, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'articolo 12, comma 6- sexies , del d.l. numero 198/2022, conv. in l. numero 14/2023 , che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev'essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein in tal senso cfr. C.d.S. , Sez. VII, 30 aprile 2024, numero 3940 C.d.S. , Sez. VI, 28 agosto 2023, numero 7992 C.d.S. , Sez. VI, 1° marzo 2023, numero 2192 C.G.A.R.S., Sez. riunumero , parere numero 342 in data 20 giugno 2023 T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 6 giugno 2023, numero 1306 T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2023, numero 755 . La disapplicazione investe oggi anche l'articolo 1, comma 1, lett. a , numero 1.1 , del d.l. numero 131/2024 , conv. in l. numero 166/2024 , che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori sul punto v. T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2024, numero 869 . Per contro, non vale ai deducenti invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l'obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027 e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di giustizia in ordine all'incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative C.G.U.E., Sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15 , Promoimpresa e Melis id., Sez. III, 20 aprile 2023, causa C-348/22 , Autorità garante della concorrenza e del mercato , essendo la Curia europea l'organo deputato all'interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell'Unione. Con riguardo alla fattispecie che ci occupa, poi, lo stesso articolo 1, comma 1, lett. a , numero 1.1 , del d.l. numero 131/2024 fa salve le gare disposte prima dell'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 17 settembre 2024, prevedendo che Gli effetti della disposizione di cui al presente numero [N.d.R. della proroga al 30 settembre 2027] non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, numero 241 , nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all' articolo 4 della legge 5 agosto 2022, numero 118 . Coerentemente con la trascritta disposizione, l'articolo 1, comma 1, lett. b , del d.l. numero 131/2024 ha sostituito l' articolo 4 della l. numero 118/2022 , disciplinando direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi. È stato, quindi, abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all'adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente articolo 4, comma 4- bis , della l. numero 118/2022 tale norma era, del resto, tamquam non esset , poiché il termine di sei mesi per l'esercizio della delega legislativa era spirato e comunque, veicolando un'ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, si poneva in contrasto con il diritto europeo cfr. C.d.S. , Sez. VII, 20 maggio 2024, nnumero 4479-4480-4481 . Pertanto, correttamente la Giunta comunale zoagliese, con la delibera numero 125 del 27 dicembre 2023, riconosciuta la scadenza dei titoli concessori in data 31 dicembre 2023, ha stabilito di esperire le selezioni per i nuovi affidamenti e, nelle more, di assentire ai concessionari una licenza temporanea sino al 31 ottobre 2024. Inoltre, diversamente da quanto sostengono gli esponenti, la deliberazione in esame è motivata in modo approfondito, ricostruendo dettagliatamente il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento ed illustrando le ragioni per cui il riordino delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune risulta urgente e non ulteriormente differibile. Sotto altro profilo, appare irrilevante che l'articolo 9, punto 3, del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime p.u.d. regionale contempli le concessioni temporanee con riferimento a casi particolari, quali l'installazione di ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti v. docomma 4 ricorrenti . Invero, la disposizione in parola regolamenta i titoli di breve durata legati ad esigenze contingenti, ma non esclude la facoltà di assentire concessioni interinali durante lo svolgimento delle gare, in forza degli ordinari poteri dell'Amministrazione comunale concedente. Con tale soluzione, oltretutto, lungi dal recare pregiudizio ai concessionari uscenti, l'ente ha garantito loro un valido titolo per continuare a fruire del bene demaniale per l'intera stagione balneare successiva alla scadenza della concessione. 2.2. Per quanto riguarda le modalità ed i criteri della selezione, è manifestamente infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la delibera giuntale risulterebbe affetta da illegittimità sopravvenuta, per violazione dei criteri introdotti dal d.l. numero 131/2024 tramite la novella dell'articolo 4 della l. numero 118/2022 . Come accennato, l'articolo 1, comma 1, lett. a , numero 1.1 , del d.l. numero 131/2024 , conv. in l. numero 166/2024 , sancisce espressamente la validità delle selezioni deliberate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e stabilisce che le regole inserite nell'articolo 4 cit. si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente a tale data, nel rispetto dei principi di irretroattività della legge e del tempus regit actum . Inoltre, con la delibera avversata l'Amministrazione municipale ha legittimamente deciso di fare riferimento ai criteri di comparazione delle istanze concessorie contemplati dalla l.r. numero 26/2017, i quali, a loro volta, specificano il parametro della proficua utilizzazione sancito dall' articolo 37 cod. nav. In particolare, muovendo dagli articolo 8 e 9 della l.r. numero 26/2017, il Comune ha congruamente definito sia requisiti di ordine generale, attinenti all'onorabilità dei soggetti aspiranti alla concessione, sia requisiti di capacità tecnico-professionale e finanziaria, stabilendo di valorizzare la professionalità e l'esperienza maturate nel settore, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo del bene anche nel periodo invernale, nonché di promuovere le piccole e medie imprese. Contrariamente all'assunto ricorsuale, invece, l'ente resistente non ha applicato la l.r. numero 26/2017 nelle parti in cui è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del Giudice delle leggi numero 1/2019, vale a dire con riferimento agli articolo 2 e 4, comma 1, i quali avevano previsto l'estensione temporale automatica delle concessioni demaniali vigenti ossia ciò cui gli esponenti agognano e fissato una lunga durata dei nuovi titoli concessori tra venti e trent'anni . 3. Infine, è inaccoglibile la doglianza concernente l'asserita omessa previsione di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti. Anzitutto, il punto 39 della deliberazione di Giunta prescrive l'obbligo del concessionario subentrante di indennizzare quello precedente per gli investimenti non ammortizzati alla data del 31 dicembre 2023, in conformità all'articolo 4, comma 2, lett. i , della l. numero 118/2022, nel testo vigente ratione temporis , che si limitava ad indicare la necessità di riconoscere un indennizzo all'operatore uscente, ponendolo a carico del nuovo affidatario del bene sul punto cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, ord. 27 maggio 2024, nnumero 96 -97- 98 - 99 - 100 . Invero, solamente il comma 9 dell'articolo 4 della l. numero 118, aggiunto dal d.l. numero 131/2024 , ha previsto di sommare, al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, un'equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell'ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale, nonché di acquisire una perizia asseverata redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con spese a carico del concessionario uscente come si è visto, però, le nuove regole non hanno portata retroattiva supra , § 2.2 . In secondo luogo, per quanto riguarda la mancanza di un rimborso per i manufatti inamovibili, da un lato le tre imprese ricorrenti non hanno neanche allegato di avere realizzato costruzioni soggette ad incameramento da parte dello Stato dall'altro lato, con decisione dell'11 luglio 2024 nella causa C-598/22 , Società Italiana Imprese Balneari, la Corte di giustizia ha sancito la compatibilità con il diritto europeo dell' articolo 49 cod. nav. , in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. 4. In relazione a quanto precede, l'impugnativa si appalesa infondata e va, quindi, rigettata. 5. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Zoagli, liquidandole forfettariamente nell'importo di euro 3.000,00 tremila//00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.