La prescrizione durante il Covid e la decadenza della sanzione per l’omesso versamento dei contributi

La violazione per l’omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro deve essere contestata – a pena di decadenza – entro il termine previsto dall’articolo 14 della l. numero 689/1981.

Il Tribunale di Cosenza con la pronuncia in esame ha affrontato il tema della prescrizione durante il periodo emergenziale sanitario nazionale per il Covid del 2020 e la compatibilità della disciplina di cui alla L. numero 689/1981 e l'applicabilità dei relativi termini di decadenza con la normativa prevista per l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali . L'intervenuta depenalizzazione dell'omesso versamento dei contributi Come noto, il datore di lavoro deve versare mensilmente nei termini di legge le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali espone il datore di lavoro inadempiente a sanzioni di tipo civile,  articolo 116, comma 8, lettera a , della Legge 388/2000 , ma anche a possibili conseguenze amministrative o penali , a rt. 2 comma 1 bis del d.l. numero 463/1983,  a seconda della gravità. All'esito dell'intervenuta parziale depenalizzazione del reato operata dall' articolo 3 comma 6 del D.lgs. numero 8/2016,  se l'importo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, « non è superiore a euro 10.000 annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione ». La sospensione della prescrizione durante il Covid La vicenda oggetto della decisione in commento trae origine dall'opposizione avverso ordinanze ingiunzioni – notificate nel 2024 - per sanzioni amministrative derivanti dall'omesso versamento dei contributi relativi all'anno 2017 per le quali era stato emesso avviso di accertamento nel 2019. Il Tribunale di Cosenza ha respinto l'eccezione di prescrizione sostenendo che, ai sensi dell' articolo 28 della l. numero 689/1981,  il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla predetta legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è commessa la violazione e che a seguito della normativa emergenziale nel periodo Covid cfr.  articolo 103 comma bis del d.l. 18/2020 , ovvero l' articolo 11 del d.l. 183/2020 e successive conversioni e proroghe ,  il termine di prescrizione era rimasto complessivamente sospeso per 311 giorni . Alla luce dell'interruzione della prescrizione avvenuta nel 2019 con la notifica degli avvisi di accertamento delle violazioni amministrative e della sospensione durante il Covid, la notifica delle ordinanze ingiunzione nel 2024 era avvenuta quindi prima del decorso dei termini prescrizionali quinquennali. La decadenza ex articolo 14 l. numero 689/1981 Il Tribunale di Cosenza ha invece accolto l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni riconoscendo l'applicabilità dell' articolo 14 della l. numero 689/1981 e quindi l'intervenuta decadenza della sanzione per l'omesso versamento dei contributi. L'articolo 14 della L.numero 689/1981 stabilisce che «la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa». Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Secondo il Tribunale di Cosenza – richiamando la decisione della Corte d'appello di Trieste del 9/5/2024 resa nel giudizio R.G.N.R. 208/2023,  il termine per la notifica al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni dall'accertamento sarebbe applicabile anche al caso di sanzione per l'omesso versamento dei contributi . Ciò sul presupposto che proprio l' art 6 del D.lgs. numero 8/2016 nel depenalizzare alcuni reati ha espressamente previsto che «nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L egge 24 novembre 1981, numero 689 ». Inoltre, il testo dell' articolo 2 comma 1 bis del d.l. 463/1983 utilizzerebbe una terminologia che si raccorda perfettamente con la L. numero 689/1981 e con l'articolo 14 . Il Giudice di merito ha ritenuto che sebbene, 2 comma 1 bis del  d.l. 463/1983 introduca una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale la soglia di rilevanza penale e la previsione di una causa di non punibilità , sul piano processuale invece, per quanto attiene alle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo non può che farsi riferimento alla disciplina in materia e cioè alla L. numero 689/1981 . Nemmeno assumerebbe rilevanza l'eventuale impossibilità pratica di rispettare il termine della contestazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento in ragione dell'enorme mole di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione. Secondo il Giudice ciò rappresenterebbe al più un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità - che va misurata sul piano giuridico - tra il termine fissato dall' art 14 della L. n 689/1981 e il tipo di infrazione previsto dall' articolo 2 comma 1 bis del d.l. 463/1983 . La nuova disciplina Sul punto è recentemente intervenuto il legislatore che, facendosi carico della gravosità dell'onere posto a carico dell'INPS con la parziale depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, ha stabilito, all' articolo 23 comma 2 del d.l. 48/2023 , convertito nella L. numero 85/2023, che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione . Con tale normativa è stato però espressamente escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva valendo invece solo «per i periodi dal 1° gennaio 2023», precisando che tale nuova disciplina deve intendersi «in deroga all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689 », di cui il legislatore ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato. In ragione di ciò e del fatto che la sanzione per l'omesso versamento dei contribuiti relativi all'anno 2017 era stata comminata nel 2019 il Tribunale ha accolto il ricorso del datore di lavoro opponente.

Giudice Lo Feudo Fatto e motivi della decisione Con ricorso ritualmente notificato il Sig. omissis nelle qualità indicate in epigrafe, ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione omissis e omissis notificate il omissis con la quale è stato chiesto il pagamento della somma ivi indicata euro 6.763,34 a titolo di sanzioni amministrative e relative spese sulla base di accertamenti in precedenza eseguiti, al cui esito è stato appurato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017. A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito la prescrizione dei crediti per la mancata notifica degli atti presupposti atto di accertamento e la violazione del 2° comma dell' articolo 14 L. 689/81 . Hanno concluso con richiesta di annullamento delle ordinanze. Si è costituito l'INPS, in via preliminare sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall' articolo 6 del decreto legislativo numero 150/2011 . Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Veniva fissata per la discussione l'udienza del omissis sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c , dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte opponente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 14.02.2025. L'opposizione è tempestiva. Le ordinanza opposte sono state, infatti, notificate in data 29.10.2024, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 26.11.2024 è avvenuto nel termine previsto dall' articolo 6 del decreto legislativo numero 150/2011 . E' infondata l'eccezione di prescrizione. Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore D.lgs. numero 8 del 15.01.2016 , decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro. L'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all' articolo 2, comma 1 bis, d.l. numero 463/1983 , conv. in l. numero 638/1983 , commesse dalla società e dal legale rappresentante responsabile in solido ex articolo 6, 3° comma, l. numero 689/1981 , è stato ritualmente notificato nella data del 15.07.2019 alla società a mani di un impiegato e in data 12.07.2019 al Sig. omissis in proprio è stata prodotta la c.d. CAD . La notifica dell'avviso di accertamento è, quindi, correttamente avvenuta. Tale notifica pertanto, vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione delle ordinanze opposte, intervenuta ben prima del decorso del termine. L' articolo 28 l. numero 689/1981 recita Il diritto n riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la inalazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile . A norma dell' articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, numero 18 , conv. dalla l. 24 aprile 2020, numero 27 , il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione . E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l' articolo 11 del d.l. 31.12.2020, numero 183 , convertito dalla legge 26.2.2021, numero 21 , dispone al comma 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all' articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, numero 335 , sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo . Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ne consegue che, attesa l'interruzione della prescrizione nell'anno 2019, all'atto della notifica delle ordinanze eseguita il 29.10.2024, il termine quinquennale di prescrizione non era compiuto. Relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex articolo 14 l. numero 689/1981 si osserva che l'ordinanza opposta è stata emessa ai sensi dell' articolo 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 numero 463 conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 numero 638 , con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, numero 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione . Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell' articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, numero 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell' articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, numero 67 . L'articolo 6 del D.lgs. numero 8 cit. prevede che Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981 , numero 689 . La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall' articolo 1 all'articolo 31 della l. 689/1981 , in quanto applicabili . L'applicabilità dell' articolo 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32 del 25.02.2022 , secondo cui In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall' articolo 14 della legge numero 689/1981 - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione cfr. l' articolo 28 della legge numero 689/1981 . Sull'applicabilità del termine previsto dell' articolo 14 l. 689/1981 si è pronunciata anche la Corte di Appello di Trieste sentenza del 09.05.2024 nel proc. numero 208/2023 R.G. l'INPS lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione della compatibilità fra l' articolo 14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata per gli illeciti depenalizzati dal d.lgs. 8/2016 . L' articolo 6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione intro-dotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81 , ma solo in quanto applicabili e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l' articolo 14 , inforza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A sostegno della sua tesi l'INPS fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della fattispecie prevista dall' articolo 2 comma 1 bis del d.l. 463/83 , nel testo introdotto dall' articolo 3 comma 6 del d.lgs.8/2016 , dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'articolo 14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione. Che l'articolo 2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certa-mente vero sul piano sostanziale è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume o meglio conserva rilevanza penale e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza. Ben diversa è la situazione sul piano procedurale il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti e neppure della fase di applicazione della sanzione per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81 . Anche il testo dell' articolo 2 comma 1 bis del d.l. 463/83 , come modificato dal d.lgs. 8/2016 , depone in questo senso la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione , utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l' articolo 14 della legge 689/81 che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva , confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di accertare e contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'articolo 14, si tratta evidente-mente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fio il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'articolo 2 comma 1 bis che va misurata sul piano giuridico . Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell'INPS con la parziale depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute contributive, stabilendo nell' articolo 23 comma 2 del d.l. 48/2023 , convertito con modificazioni in legge 85/2023 che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale per i periodi dal 1° gennaio 2023 - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi in deroga all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689 , di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato. Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l' articolo 2 comma bis del d.l. 463/83 , il d.lgs. 8/2016 e l' articolo 14 della legge 689/81 . Il ricorso appare, allora, fondato per la fondatezza dell'eccezione relativa alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione. L' articolo 14 l. 689/1981 prevede che La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell1 autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell' articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto . Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell' articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, numero 18 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27 , il termine previsto dall' articolo 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 182 giorni . Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito Cassazione civile S.U. 31/10/2019, numero 28210 . Nel caso di specie, relativamente alle ordinanze opposte, il termine di decadenza risulta decorso inutilmente, atteso che la contestazione della violazione è stata notificata soltanto nel 2019 ed è riferita a violazioni relative all'anno 2017 né l'INPS ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse ad attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un arco temporale pari a due anni tra la violazione e la notifica dell' accertamento. Peraltro, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell' articolo 14, l. 689/1981 , secondo cui L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto . Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'opposizione è fondata e va accolta Quanto alle spese di lite, si osserva che la questione principale sollevata dall'INPS - e cioè quella relativa alla inapplicabilità del termine previsto dall' articolo 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa e cioè nel 2019, quando è avvenuta la contestazione oggettivamente incerta e dubbia tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza sussiste quindi un valido motivo per compensare per metà delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico dell'Istituto soccombente. P.Q.M. Annulla le ordinanze ingiunzione opposte. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.348,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze e in euro 118,50 per esborsi, con distrazione.