Quando il giudizio abbreviato si conclude con la condanna dell’imputato sia per fattispecie delittuose che contravvenzionali poste in continuazione, qual è la misura della riduzione della pena? La riposta delle SSUU con l’informazione provvisoria numero 2/2025.
Con informazione provvisoria numero 2/2025, le Sezioni Unite penali hanno risposto al seguente quesito «se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni , oggetto di giudizio abbreviato , la riduzione di cui all' articolo 442, comma 2, c.p.p. , come modificato all' articolo 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, numero 103 , debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni». Le SSUU hanno stabilito che «nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell' articolo 442, comma 2, c.p.p. , come novellato dalla legge 23 giugno 2017, numero 103 , va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà ». Ne deriva che «la questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta a in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale».
Informazione provvisoria del 27 febbraio 2025, numero 2