Il difensore rinuncia al mandato in fase di indagini: la prova della conoscenza del processo non può desumersi dalla mera nomina

«La prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso di questi, compiuta nella fase iniziale delle indagini, nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato e non vi sia nessuna prova ne della comunicazione ne della rinuncia, né della effettiva comunicazione della nomina del nuovo difensore di ufficio, né quella della effettività del rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante, soprattutto nei casi in cui la stessa validità formale delle comunicazioni degli atti appare, obiettivamente, molto incerta».

La Corte di appello di Bologna rigettava l’istanza di rescissione del giudicato poiché il condannato non allegava specifiche circostanze e situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli avrebbero impedito di seguire gli sviluppi del procedimento penale che lo riguardava, riconoscendo piena efficacia e validità all’elezione di domicilio presso il difensore rinunciante. Per la Suprema Corte tale assunto risulta non condivisibile. Il caso in esame risulta peculiare il difensore infatti, nel ricorso per cassazione ha evidenziato come la Corte di appello ha sì riconosciuto la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, non ritenendola però, incolpevole poiché questi non aveva mai preso contatti con il precedente difensore. Inoltre, la Corte, non valutava che gli atti avrebbero dovuto essergli comunicati in carcere. Il Collegio ritiene poco agevole verificare la conoscenza o meno da parte dell’imputato del procedimento/processo, nei casi in cui a questi può muoversi al più una negligenza costituita dal mancato contatto con il difensore al fine di assumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo. Il tema attiene al rapporto tra onere di informazione e di attivazione dell’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha dichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo . Nel caso di specie, l’elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia è avvenuta in una fase embrionale del procedimento e tutti gli atti sono stati comunicati presso il difensore, pur essendo il ricorrente detenuto, seppur per altra causa. Stato di detenzione noto poiché il reato per il quale si procedeva era stato commesso in carcere. Dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore domiciliatario, questi rinunciava al mandato cosicché il Tribunale nominava un difensore d’ufficio, il quale non instaurava nessun rapporto con l’assistito, ignorando anche il suo stato di detenzione . Dunque è chiaro che la ritenuta mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non deriva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, «da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo, ma da una particolare situazione processuale originata dalla mancata attivazione, nel silenzio del difensore nominato di fiducia e poi rinunciante, delle possibilità di conoscenza da parte dell’imputato del procedimento, desunte in modo errato dall’iniziale notizia della esistenza di esso, avvenuta in una fase meramente embrionale e pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere a tempo indeterminato». Inoltre, non è chiaro se la rinuncia al mandato e la nomina del nuovo difensore furono comunicate all’imputato. La Corte non ha neanche chiarito come mai gli atti non furono notificati in carcere, luogo in cui l’imputato era detenuto al momento in cui fu commesso il reato. Per il Collegio infatti, « la prova della conoscenza effettiva del processo , in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso di questi, compiuta nella fase iniziale delle indagini, nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato e non vi sia nessuna prova ne della comunicazione ne della rinuncia , ne della effettiva comunicazione della nomina del nuovo difensore di ufficio, ne quella della effettività del rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante, soprattutto nei casi in cui la stessa validità formale delle comunicazioni degli atti appare, obiettivamente, molto incerta».

Presidente De Amicis Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato della sentenza numero 905 emessa dal Tribunale di Ravenna l'l/06/2023 con cui K.L. è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In punto di fatto si evince dall'ordinanza impugnata, che il ricorrente il 23 settembre 2021, in sede di identificazione, aveva eletto domicilio, mentre si trovava in stato di detenzione, presso il difensore di fiducia, Avv. Boni l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato il 13 ottobre 2021 al difensore, in proprio e come domiciliatario, il quale nulla aveva dedotto in ordine alla esistenza di effettivi rapporti con l'assistito il decreto di citazione a giudizio era stato emesso l'8.7.2022 con contestuale notifica al difensore in proprio e come domiciliatario l'udienza dibattimentale era stata fissata il 14.11.2022 l'11.10.2022 l'Avv. Boni aveva rinunciato al mandato per essere venuto meno ogni rapporto con l'assistito il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio nella persona dell'Avv. Sgrò che, a sua volta, non aveva avuto rapporti con l'assistito, ignorando, peraltro, lo stato di detenzione di questi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte in modo erroneo avrebbe, da una parte, riconosciuto come l'imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del processo, ma, dall'altra, ritenuto che detta mancata conoscenza non sarebbe incolpevole per non avere usato il ricorrente nessuna diligenza, non avendo mai contattato il difensore. La Corte, evidenzia il ricorrente, non avrebbe nemmeno valutato che gli atti avrebbero dovuto essere comunicati in carcere, nonostante lo stato detentivo fosse per altra causa, tenuto conto che la stessa identificazione dell'indagato era stata compiuta in carcere, dove, peraltro, era stato commesso il reato per cui si procede. Né sarebbe stata motivata da parte della Corte la richiesta di rimessione in termine per proporre appello, tenuto conto che l'intero processo si sarebbe svolto con l'imputato in stato di detenzione e che ciò costitutiva un legittimo impedimento a partecipare al processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Si è sostenuto in giurisprudenza che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisca indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Sez. 3, numero 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 e in motivazione . 3. Si tratta di principi che devono essere esplicitati. 4. Sotto un primo profilo, va ribadito, anche in tema di rescissione del giudicato, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium . In tal senso assumono rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite, innanzitutto quanto al concetto di «effettiva conoscenza del procedimento» che, applicato alla disposizione dell' articolo 175, comma 2, cod. proc. penumero , nella previgente formulazione introdotta dal dl. 21 febbraio 2005, numero 17 , conv. dalla legge 22 aprile 2005, numero 60 , e poi modificata con la più ampia novella numero 67 del 2014 , ha condotto a delineare i confini di ammissibilità del processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali Sez. U, numero 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 . Si è spiegato come, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex articolo 175, comma 2, cod. proc. penumero , nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge numero 67 del 28 aprile 2014 , l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium , sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Dunque, una ineliminabile necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico e del provvedimento formale di vocatio in iudicium , contenente la descrizione del fatto oggetto della imputazione e della data e del luogo di svolgimento del giudizio. 5. Una conoscenza effettiva, non meramente legale e nemmeno, come si dirà, presunta. Il processo è legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto quando l'imputato sia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, e abbia rinunciato a comparire ovvero si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. In tale contesto si ponevano le situazioni tipizzate nell' articolo 420 bis, comma 2, cod. proc. penumero , nel testo vigente prima della entrata in vigore del d.lgs numero 150 del 2022 , e, in particolare, la valenza, ai fini della dichiarazione di assenza, degli indici sintomatici costituiti dalla dichiarazione od elezione di domicilio, dall'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare, dalla nomina di un difensore di fiducia. Secondo le Sezioni Unite Innaro cit. all'«inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. penumero », consegue una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli articolo 420-bis , comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. penumero , che onerano l'interessato rispettivamente, imputato o condannato della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo», con ciò ponendo una chiara distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo. Si tratta di principi ripresi e sviluppati ulteriormente da Sez. U, numero 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in motivazione, secondo cui l' articolo 629-bis cod. proc. penumero si pone in stretta correlazione con le previsioni dell' articolo 420-bis cod. proc. penumero e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza, hanno spiegato le Sezioni unite, che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. Secondo le Sezioni unite, «l' articolo 629-bis cod. proc. penumero attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'Imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell' articolo 420-bis cod. proc. penumero , autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza». In altri termini, l'articolo 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 420-bis cod. proc. penumero è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile. In tale senso, chiariscono le Sezioni unite, il giudice della rescissione ha ampi e sostanziali poteri accertativi sui dati fattuali da cui desumere la conoscenza del processo ovvero la ignoranza colpevole. Il quadro di riferimento è stato ulteriormente precisato da Sez. U, numero 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, secondo cui a il processo in assenza non costituisce una sanzione b i cd. indici di conoscenza del processo fanno riferimento a situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate c rileva, a tal fine, la efficacia della scelta del domicilio, le modalità di realizzazione del rapporto con il difensore di fiducia che accetti la nomina d la elezione domicilio deve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti e anche la nomina del difensore di fiducia deve essere effettiva essendo, quindi, necessario « verificare se gli imputati siano effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non abbiano alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico f della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo vi deve essere una traccia positiva all'esito di un necessario accertamento in fatto. 6. Se, dunque, dubbi non possono sussistere quanto alla colpevole mancata conoscenza del processo nei casi in cui l'imputato si sottragga deliberatamente al processo, meno agevoli sono i casi in cui all'imputato può al più muoversi una negligenza costituita dal mancato contatto con il difensore al fine di assumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo. Il tema attiene, in generale, al rapporto tra onere di informazione e di attivazione dell'imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha dichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo. In tale contesto assume ancora rilievo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, che ha ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 629-bis cod. proc. penumero in riferimento agli articolo 24, secondo comma, 111 e 117 Cost. , in relazione agli articolo 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo. L' articolo 629-bis già 625-ter cod. proc. penumero si è condivisibilmente spiegato ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all' articolo 420-bis cod. proc. penumero , e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza. Il termine incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo , si è aggiunto, non assume altro significato se non quello di escludere all'assente, pur sempre volontario, l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Si è lucidamente evidenziato, che l'articolo 629-bis cod, proc. penumero attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell' articolo 420-bis c.p.p. , autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza eoa testualmente, Sez. 5, numero 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice distrettuale che aveva ritenuto che l'imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d'ufficio presso il quale aveva eletto domicilio all'atto della identificazione nello stesso senso, Sez. 3, numero 49800 del 17/07/2018, T, Rv. 274304 Sez. 5, numero 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256 Sez. 1, numero 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 . 7. Dunque, ampi e doverosi poteri accertativi al fine di verificare se e in che termini si sia o meno in presenza di una finta inconsapevolezza del processo, ma nessun automatismo, nessuna presunzione, nessuna esasperazione dell'onere di informazione, nessuna eccessiva estensione degli oneri di diligenza e di attivazione dell'imputato o del condannato al fine di essere messo a conoscenza dell'accusa nei suoi confronti in ragione della nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio di questi, conferita in una fase non già di vocatio in iudicium, quanto, piuttosto, nello svolgimento delle indagini preliminari e divenuta, successivamente, priva di effetti concreti per un evento peculiare quale la rinuncia al mandato cfr., Sez. 6, numero 24729 del 07/03/2024, Fall, Rv. 286712 sul tema anche Sez. 5, numero 809 del 28/09/2023, LLeshi, Rv. 285780, con riferimento alla disciplina introdotta con il d.lgs numero 150 del 2022 , secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento nella specie, nell'immediatezza dell'arresto , di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale. 8. Nel caso di specie ciò che è stato rimproverato al ricorrente e che, secondo la Corte di appello, impedirebbe di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato è che l'imputato/condannato avrebbe dovuto allegare specifiche circostanze e situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli avrebbero impedito di seguire gli sviluppi del procedimento penale che lo riguardava, tenuto conto che la elezione di domicilio presso il difensore rinunciante avrebbe continuato ad avere efficacia e validità. 9. Si tratta di un ragionamento non condivisibile. Si è già detto di come, a fronte di una elezione di domicilio e di una nomina di fiducia in una fase embrionale del procedimento, tutti gli atti furono comunicati presso il difensore, pur essendo il ricorrente detenuto seppur per altra causa e che detto stato di detenzione fosse sostanzialmente noto per essere stato il reato oggetto del processo commesso dall'imputato in carcere, da detenuto per altra causa. Dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata l'8/07/2022 presso lo studio del difensore domiciliatario, detto difensore l'11/10/2022, poco prima dell'inizio del processo, rinunciò al mandato e il Tribunale nominò per l'udienza un difensore d'ufficio il quale, a sua volta, non ebbe nessun rapporto con l'assistito, ignorando lo stato di detenzione di questi. Nel caso di specie, dunque, la ritenuta colpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non deriva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo come, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione , ma da una particolare situazione processuale originata dalla mancata attivazione, nel silenzio del difensore nominato di fiducia e poi rinunciante, delle possibilità di conoscenza da parte dell'imputato del procedimento, desunte in modo errato dall'iniziale notizia della esistenza di esso, avvenuta in una fase meramente embrionale e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere a tempo indeterminato. Nulla è peraltro dato sapere se la rinuncia al mandato fu comunicata all'imputato, se la nomina del nuovo difensore fu comunicata all'imputato ai sensi dell' articolo 28 disp. att. cod. proc. penumero . Accertamenti doverosi rispetto alla situazione di fatto portata alla cognizione della Corte di appello che non ha spiegato nemmeno perché gli atti non furono notificati in carcere, dove l'imputato era detenuto al momento in cui il reato fu commesso e, quindi, perché le comunicazioni degli atti sarebbero state nella specie rituali. La prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso di questi, compiuta nella fase iniziale delle indagini, nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato e non vi sia nessuna prova né della comunicazione della rinuncia, né della effettiva comunicazione della nomina del nuovo difensore di ufficio, né quella della effettività del rapporto professionale tra l'imputato e il difensore rinunciante, soprattutto nei casi in cui la stessa validità formale delle comunicazioni degli atti appare, obiettivamente, molto incerta. 10. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, per l'effetto, deve essere annullata senza rinvio anche la sentenza del Tribunale di Ravenna numero 905 del 1 giugno 2023. Deve inoltre essere disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Ravenna numero 905 del 1 giugno 2023, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.