Gli adempimenti del custode giudiziario in caso di sequestro preventivo

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui doveri fiscali del custode giudiziario riguardanti l'IRES, l'IRAP e l'IVA in relazione a un sequestro preventivo relativo a un bene concesso in affitto.

Con risposta numero 46/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli obblighi fiscali relativi all'IRES, IRAP e IVA del custode giudiziario in caso di sequestro preventivo. Ai sensi dell' articolo 51, comma 1, d.lgs. numero 159/2011 noto come Codice antimafia , i redditi generati dai beni sequestrati sono soggetti a tassazione secondo le tipologie di reddito previste dall'articolo 6 d.P.R. numero 917/86, tenendo conto delle specifiche indicate nel successivo comma 3- bis , qualora oggetto della misura di prevenzione siano i cd. beni immobili patrimonio . Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio , il reddito dei beni sequestrati per la frazione residua di tale periodo e i periodi intermedi successivi è stimato provvisoriamente dall'amministratore giudiziario, che è tenuto al versamento delle imposte, agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al d.P.R. numero 600/73. Poiché l'amministratore agisce come rappresentante del proprietario dei beni durante il sequestro e si occupa della gestione patrimoniale per conto di un soggetto non ancora identificato, deve utilizzare il codice fiscale del proprietario dei beni senza richiedere un nuovo codice fiscale per il processo. Ai sensi dell' articolo 51 d.lgs. numero 159/2011 , si applicano le disposizioni relative al reddito d'impresa, pertanto, durante il sequestro, il custode giudiziario deve ai fini IRES, compilare il Modello Redditi SC indicando il reddito ottenuto dagli affitti del bene sequestrato ai fini IRAP, compilare il Modello IRAP riportando il valore di produzione del bene sequestrato ai fini IVA , adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale d'IVA e versamento delle tasse.   In particolare, per l'IVA, il custode giudiziario deve utilizzare la partita IVA previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate come previsto dall'articolo 35 d.P.R. numero 633/72 per il cambio dei dati mantenere una contabilità separata compilare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione per emettere una fattura elettronica , dopo aver inserito i dati nella sezione del cedente/prestatore, valorizzare la voce ''soggetto terzo '' nel campo relativo al ''soggetto emittente''.

Risp. AE del 25 febbraio 2025, numero 46