L'azione di una piattaforma digitale in posizione dominante che rifiuta l'interoperabilità con le app di terzi senza motivare in ordine ai rischi per la sicurezza costituisce abuso di posizione dominante.
Infatti, «è possibile constatare un tale abuso quando la piattaforma è stata sviluppata nella prospettiva di consentire il suo utilizzo da parte di imprese terze ed è idonea a rendere l'applicazione più attraente per i consumatori . Il rifiuto può tuttavia essere giustificato dall' inesistenza di un modello per la categoria delle applicazioni interessate al momento della richiesta di accesso da parte dell'impresa terza, quando la concessione dell'interoperabilità comprometterebbe la sicurezza o l'integrità della piattaforma o quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità. Negli altri casi, l'impresa dominante è tenuta a sviluppare tale modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato». È quanto stabilito dalla CGUE nella causa C-233/23, a seguito di un quesito pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso di controversia tra Google e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM . Nello specifico, nel 2018, Enel ha introdotto in Italia l' applicazione JuicePass , che consente agli automobilisti di individuare e prenotare stazioni di ricarica per veicoli elettrici . Per agevolare l'accesso a queste stazioni, Enel ha chiesto a Google la compatibilità di JuicePass con Android Auto , il sistema di Google che consente di accedere, direttamente sullo schermo di bordo delle automobili, ad applicazioni presenti su smartphone. Infatti, sviluppatori terzi possono adattare le loro applicazioni ad Android Auto grazie ai template modelli forniti da Google. Google ha rifiutato di intraprendere le azioni necessarie per garantire l'interoperabilità di JuicePass con Android Auto 3. Di conseguenza, l’AGCM ha comminato a Google una multa di oltre 102 milioni di euro , considerando tale atteggiamento un abuso di posizione dominante . Google, a sua volta, ha contestato questa decisione davanti al Consiglio di Stato italiano, il quale ha richiesto un parere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte ha stabilito che « il rifiuto di un'impresa in posizione dominante , che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da un'impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante ». Inoltre, la Corte chiarisce che un abuso di posizione dominante non è necessariamente legato al caso in cui la piattaforma sia imprescindibile per l'attività dell'utente che richiede l'accesso può verificarsi anche quando, come nel caso di specie, l'azienda dominante non ha sviluppato la piattaforma unicamente per i propri scopi, ma con l' intenzione di consentire l'uso da parte di altre aziende . Tale piattaforma «non è indispensabile per lo sfruttamento commerciale di un'applicazione sviluppata da una siffatta impresa terza, ma è idonea a rendere detta applicazione più attraente per i consumatori». Il rifiuto di concedere l'accesso può generare effetti anticoncorrenziali anche se l'azienda terza che ha creato l'applicazione e i suoi concorrenti sono ancora attivi sul mercato in cui opera l'applicazione , nonostante non abbiano avuto accesso all'interoperabilità con la piattaforma. È quindi essenziale valutare se il rifiuto possa ostacolare il mantenimento o la crescita della concorrenza nel mercato pertinente, considerando tutte le circostanze rilevanti. Il rifiuto da parte di un’impresa dominante di consentire l'interoperabilità di un'applicazione con una piattaforma digitale può essere legittimato dalla mancanza di un modello per la categoria di applicazioni interessate , quando «la concessione di tale interoperabilità mediante un siffatto modello comprometterebbe l'integrità di tale piattaforma o la sicurezza del suo utilizzo, o quando sarebbe impossibile, per altre ragioni tecniche, garantire l'interoperabilità sviluppando tale modello». Tuttavia, se non è così, l'impresa dominante è tenuta a sviluppare il modello richiesto entro un periodo ragionevole e a ricevere, se del caso, un compenso adeguato . In tale contesto, è importante considerare le necessità dell'azienda terza richiedente, i costi effettivi di sviluppo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di ricevere un compenso appropriato in cambio.
Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE . 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy Srl, da un lato, e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Italia in prosieguo l'«AGCM» , dall'altro, in merito alla decisione di detta autorità di sanzionare tali società per violazione dell' articolo 102 TFUE , avendo esse rifiutato l'interoperabilità con la loro piattaforma digitale Android Auto in prosieguo «Android Auto» a un'applicazione sviluppata da un'impresa terza al fine di fornire servizi connessi alla ricarica di autoveicoli elettrici. Contesto normativo 3 L'articolo 102 TFUE così dispone «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare a nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque b nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori c nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza d nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 Google è una società figlia di Alphabet, che controlla Google Italy, con sede in Italia. 5 Google ha sviluppato Android OS, un sistema operativo per dispositivi mobili provenienti da produttori diversi. Tale sistema, messo a disposizione con licenza «open source», può, in linea di principio, essere utilizzato gratuitamente e modificato senza che sia necessaria un'autorizzazione. 6 Android Auto, lanciata nel 2015 da Google, è stata sviluppata per i dispositivi mobili che funzionano con il sistema operativo Android OS, per consentire ai loro utenti di accedere, direttamente sullo schermo del sistema di «infotainment» di un autoveicolo, ad applicazioni presenti su tali dispositivi. 7 Al fine di garantire l'interoperabilità di ciascuna applicazione con Android Auto, evitando al contempo di realizzare collaudi lunghi e costosi, Google offre soluzioni per intere categorie di applicazioni sotto forma di «template» modelli per ciascuna soluzione di interoperabilità in prosieguo il «modello» . Tali modelli consentono a terzi di creare versioni delle loro applicazioni compatibili con Android Auto. Alla fine del 2018 i modelli erano disponibili solo per le applicazioni multimediali e di messaggistica. Per rispondere all'esigenza degli utenti di disporre anche di applicazioni di navigazione, Google ha altresì sviluppato o acquisito applicazioni di cartografia e di navigazione, ossia Google Maps e Waze, compatibili con Android Auto. In taluni casi, Google ha inoltre consentito a sviluppatori terzi di costruire applicazioni personalizzate in assenza di un modello predefinito. 8 Enel X Italia Srl fa parte del gruppo Enel, che gestisce oltre il 60% delle stazioni di ricarica disponibili per gli autoveicoli elettrici in Italia e fornisce servizi per una tale ricarica. 9 Nel maggio 2018, Enel X Italia ha lanciato l'applicazione JuicePass, disponibile per gli utenti di dispositivi mobili che funzionano con il sistema operativo Android OS e scaricabile da Google Play. Tale applicazione offre una serie di funzionalità per la ricarica di autoveicoli elettrici. In particolare, essa consente a chi li utilizzi di ricercare e prenotare stazioni di ricarica su una mappa, di trasferire la ricerca sull'applicazione Google Maps per consentire la navigazione verso la stazione di ricarica selezionata e di lanciare, interrompere e monitorare la sessione di ricarica e il relativo pagamento. 10 Nel settembre 2018, Enel X Italia ha chiesto a Google di intraprendere le azioni necessarie per garantire l'interoperabilità di JuicePass con Android Auto, cosa cui Google si è rifiutata con la motivazione che le applicazioni multimediali e di messaggistica sarebbero state le uniche applicazioni di imprese terze compatibili con Android Auto. A seguito di una nuova richiesta di Enel X Italia, presentata nel dicembre 2018, Google, nel gennaio 2019, ha ribadito il rifiuto di intraprendere tali azioni adducendo motivi di sicurezza e la necessità di allocare in modo razionale le risorse necessarie per la creazione di un nuovo modello. 11 Il 12 febbraio 2019, Enel X Italia ha adito l'AGCM sostenendo che il comportamento di Google, consistente nel rifiuto ingiustificato di consentire all'applicazione JuicePass di funzionare con Android Auto, costituiva una violazione dell' articolo 102 TFUE . 12 Nell'ottobre 2020, Google ha pubblicato un modello per la progettazione di versioni beta di applicazioni per la ricarica di autoveicoli elettrici interoperabili con Android Auto. 13 Con decisione del 27 aprile 2021, l'AGCM ha deliberato che il comportamento di Google, consistente nell'ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell'applicazione JuicePass su Android Auto, costituiva un abuso di posizione dominante in violazione dell' articolo 102 TFUE . Tale autorità ha ordinato a Google, in particolare, di pubblicare la versione definitiva del modello per lo sviluppo di applicazioni per la ricarica di autoveicoli elettrici e di sviluppare le eventuali funzionalità indicate come essenziali da Enel X Italia che sarebbero mancate in tale versione. Detta autorità ha altresì irrogato un'ammenda di EUR 102 084 433,91 ad Alphabet, a Google e a Google Italy, in solido. 14 Tali società hanno proposto ricorso avverso la decisione dell'AGCM dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Italia , che ha respinto integralmente il ricorso. 15 Avverso tale sentenza dette società hanno interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato Italia , giudice del rinvio. 16 Quest'ultimo espone che, secondo l'AGCM, Google, a fronte della richiesta di Enel X Italia, non ha approntato le debite soluzioni informatiche, così ostacolando e ritardando ingiustificatamente la disponibilità dell'applicazione JuicePass su Android Auto. Nella prospettazione dell'AGCM, il comportamento di Google assume rilevanza ai fini della tutela della concorrenza e delle dinamiche del mercato in ragione della posizione dominante detenuta da Google, che riveste un ruolo centrale, in particolare, nel consentire agli utenti professionali, nella fattispecie gli sviluppatori, di accedere alla platea degli utenti finali di applicazioni. Nello specifico, le tipologie e le caratteristiche delle applicazioni pubblicabili su Android Auto, nonché la tempistica della definizione e della messa a disposizione dei necessari strumenti di programmazione, dipenderebbero esclusivamente da Google. 17 Il giudice del rinvio rileva altresì che, secondo l'AGCM, esiste una concorrenza effettiva tra le applicazioni Google Maps e JuicePass, dal momento che entrambe offrono servizi di ricerca e di navigazione relativamente alle stazioni di ricarica di autoveicoli elettrici. Esisterebbe altresì, secondo l'AGCM, una concorrenza potenziale tra dette applicazioni, poiché JuicePass offre funzionalità nuove, ma che potrebbero in futuro essere integrate in Google Maps. L'AGCM avrebbe ritenuto che, considerata la parziale sovrapponibilità tra dette applicazioni e tenuto conto dell'integrazione dell'applicazione Google Maps in Android Auto, mentre l'applicazione JuicePass ne era esclusa, il rifiuto di Google dovesse essere ricollocato nel contesto di un rifiuto di interoperabilità, equivalente a un rifiuto di contrarre, che comportava una violazione del principio della parità delle condizioni di concorrenza, consistente in un ingiusto vantaggio dell'applicazione di Google a discapito dell'applicazione della sua concorrente. 18 Dinanzi al giudice del rinvio, Alphabet, Google e Google Italy deducono, in particolare, che l'AGCM non ha correttamente esaminato le condizioni che consentono di accertare un rifiuto abusivo di fornitura e addebitano a tale autorità, in sostanza, di non aver proceduto a un'analisi dell'indispensabilità, per l'applicazione JuicePass, dell'accesso ad Android Auto. Peraltro, il comportamento di Google sarebbe stato giustificato da considerazioni oggettive e legittime. 19 Poiché il comportamento loro contestato riguardava l'accesso ad Android Auto, sarebbe stato necessario, per accertare un abuso di posizione dominante, definire il mercato rilevante nel quale Android Auto opera e accertare che tale applicazione fosse effettivamente dominante in tale mercato. L'AGCM non avrebbe tantomeno determinato il mercato rilevante a valle né la posizione dominante di Google in quest'ultimo, ma si sarebbe limitata a individuare uno «spazio competitivo» nel quale le applicazioni di navigazione sarebbero in concorrenza con le applicazioni di ricarica per autoveicoli elettrici, senza effettuare l'analisi necessaria per concludere che un siffatto «spazio competitivo» costituiva un mercato rilevante ai sensi del diritto della concorrenza. Infine, le società ricorrenti sostengono che non sarebbe possibile affermare la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra Google Maps e JuicePass. 20 Il giudice del rinvio osserva che, avuto riguardo agli effetti che il comportamento di Google è idoneo a determinare nel peculiare settore economico nel quale si colloca, tale comportamento può costituire un rifiuto abusivo di fornitura in violazione dell' articolo 102 TFUE . 21 Il giudice del rinvio rileva che sussiste una situazione di dominio del mercato da parte di Google mediante il sistema operativo Android OS e Google Play e che Android Auto non è altro che uno sviluppo di tale sistema operativo per il sistema di «infotainment» di un autoveicolo. L'accesso ad Android Auto apparirebbe «indispensabile» per consentire a Enel X Italia di offrire agli utenti finali applicazioni utilizzabili in maniera facile e sicura mentre guidano. A tale riguardo, non si dovrebbe trascurare la rapidità dell'evoluzione nel settore digitale, che può indurre a considerare «necessari» prodotti o servizi originariamente concepiti solo per una più comoda fruizione di beni già esistenti. 22 Secondo il giudice del rinvio, il comportamento di Google appare potenzialmente idoneo ad eliminare la concorrenza sul mercato. Infatti, stanti le caratteristiche dei mercati digitali, si potrebbe sostenere che, se le fosse stato definitivamente precluso l'accesso ad Android Auto, l'applicazione JuicePass avrebbe perso di interesse per i consumatori, e che il comportamento contestato avrebbe potuto impedire agli utenti di fruire di un prodotto migliore, per il quale esiste una domanda potenziale. Non appare escluso, poi, che un'applicazione generica esistente, ossia Google Maps, possa integrare le funzioni specifiche di JuicePass. Il rifiuto opposto da Google a Enel X Italia non risulterebbe suffragato da effettive giustificazioni oggettive. 23 Il giudice del rinvio ritiene pertanto necessario, al fine di pronunciarsi sulla controversia di cui è investito, ottenere chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE , e principalmente sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner C‑7/97, EU C 1998 569 , vertente sul diniego di accesso a un'infrastruttura di un'impresa in posizione dominante, giurisprudenza che non gli appare immediatamente applicabile nel caso di specie. Tale giudice si chiede se le caratteristiche specifiche del funzionamento dei mercati digitali giustifichino di discostarsi dalle condizioni enunciate in tale sentenza in una situazione come la presente o, quantomeno, di interpretarle con elasticità. Detto giudice nutre altresì dubbi quanto al modo in cui le autorità garanti della concorrenza devono definire i mercati rilevanti in un caso di diniego di accesso come quello di cui è investito. 24 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se, ai sensi dell' articolo 102 TFUE , il requisito dell'indispensabilità del prodotto oggetto di un rifiuto di fornitura debba essere interpretato nel senso che l'accesso deve essere indispensabile per l'esercizio di una determinata attività su un mercato vicino, o se sia sufficiente che l'accesso sia indispensabile per un utilizzo più conveniente dei prodotti o servizi offerti dall'impresa richiedente l'accesso, specie nel caso in cui il prodotto oggetto del rifiuto abbia essenzialmente la funzione di rendere più agevole e conveniente la fruizione di prodotti o servizi già esistenti. 2 Se, nel quadro di una condotta qualificata quale rifiuto di fornitura, sia possibile ritenere un comportamento abusivo, ai sensi dell' articolo 102 TFUE , in un contesto nel quale, nonostante il mancato accesso al prodotto richiesto, i l'impresa richiedente fosse già attiva sul mercato e abbia continuato a crescere nello stesso per tutto il periodo del presunto abuso e ii altri operatori in concorrenza con l'impresa richiedente l'accesso al prodotto abbiano continuato ad operare sul mercato. 3 Se, nel quadro di un abuso consistente nel rifiuto di concedere l'accesso a un prodotto o servizio asseritamente indispensabile, l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che l'inesistenza del prodotto o del servizio al momento della richiesta di fornitura debba essere presa in considerazione quale una giustificazione oggettiva per il rifiuto stesso, o quantomeno se un'autorità di concorrenza sia tenuta a svolgere un'analisi, su elementi oggettivi, del tempo necessario a un'impresa dominante al fine di sviluppare il prodotto o servizio per il quale viene richiesto l'accesso, oppure se sia invece esigibile che l'impresa dominante, stante la responsabilità che assume sul mercato, sia onerata di comunicare al richiedente la tempistica necessaria allo sviluppo del prodotto. 4 Se l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che un'impresa dominante, che detiene il controllo di una piattaforma digitale, può essere tenuta a modificare i propri prodotti, o a svilupparne di nuovi, al fine di consentire a coloro che lo richiedono di accedere a tali prodotti. In tal caso, se un'impresa dominante sia tenuta a prendere in considerazione le generali esigenze del mercato o le esigenze della singola impresa richiedente accesso all'input asseritamente indispensabile, o quantomeno, stante la speciale responsabilità che viene ad assumere sul mercato, se debba prefissare dei criteri oggettivi per l'esame delle richieste che le vengono rivolte e per graduarne l'ordine di priorità. 5 Se, nel quadro di un abuso consistente nel rifiuto di concedere l'accesso a un prodotto o servizio asseritamente indispensabile, l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che un'autorità di concorrenza è tenuta previamente a definire e individuare il mercato rilevante a valle interessato dall'abuso, e se questo possa essere anche solo potenziale». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 25 Enel X Italia ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile in quanto una risposta della Corte alle questioni sollevate non sarebbe necessaria ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. Infatti, il giudice del rinvio avrebbe già maturato un proprio convincimento sull'orientamento da seguire e non chiederebbe alla Corte di dissipare un dubbio sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE , ma di adottare una decisione che confermi tale convincimento e possa servire da punto di riferimento nei futuri giudizi che dovessero sollevare questioni identiche a quelle trattate nel procedimento principale. 26 Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall' articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare , C‑548/21, EU C 2024 830, punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. 27 Ne consegue che una questione pregiudiziale relativa al diritto dell'Unione gode di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una siffatta questione è possibile solo quando appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione o valutazione della validità di una norma del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alla questione che le viene sottoposta [sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare , C‑548/21, EU C 2024 830, punto 47 e giurisprudenza ivi citata]. 28 Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio risulta che, da un lato, la controversia di cui al procedimento principale verte sull'applicazione dell' articolo 102 TFUE in ragione del rifiuto di Google di accogliere la richiesta da parte di un'impresa terza di consentire l'interoperabilità di un'applicazione che tale impresa aveva sviluppato con una piattaforma digitale sviluppata da Google, e che, dall'altro, il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE nel caso di un tale rifiuto. Le questioni deferite vertono più in particolare, in sostanza e nell'ordine, sulla nozione di «indispensabilità» dell'accesso al prodotto o al servizio oggetto di un rifiuto di fornitura, sulla questione degli effetti del comportamento contestato all'impresa in posizione dominante, sulla nozione di «giustificazione oggettiva» e sugli eventuali obblighi gravanti su tale impresa nonché, infine, sulla definizione del mercato nel quale potrebbero prodursi effetti anticoncorrenziali. 29 Peraltro, l'ordinanza di rinvio indica le ragioni precise che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE e a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. 30 In tali circostanze, non risulta in modo manifesto che l'interpretazione richiesta dell' articolo 102 TFUE non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. 31 Occorre altresì rilevare che, come ricordato, in sostanza, al punto 18 delle Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale GU C, C/2024/6008 , formulato, a tale riguardo, in termini identici a quelli del punto 18 delle Raccomandazioni pubblicate nel 2019 GU 2019, C 380, pag. 1 , la formulazione da parte del giudice del rinvio di talune considerazioni quanto alle risposte da fornire alle questioni sollevate non mette in discussione la ricevibilità di tali questioni. 32 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 33 Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall' articolo 267 TFUE , quest'ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, essa deve trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia [sentenza del 30 aprile 2024, M.N. EncroChat , C‑670/22, EU C 2024 372, punto 78 e giurisprudenza citata]. 34 Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio parte dalla premessa che Android Auto è un'infrastruttura nel settore digitale e che, alla data in cui è stato attuato il comportamento contestato alle ricorrenti nel procedimento principale, consistente nel rifiutare di consentire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con Android Auto, Google deteneva una posizione dominante nel mercato cui appartiene Android Auto. A questo proposito, occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell' articolo 267 TFUE , basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group Comparatore di prezzi online , C‑605/21, EU C 2024 324, punto 66 e giurisprudenza ivi citata]. 35 Da tale domanda risulta altresì che il giudice del rinvio s'interroga sulla questione se, alla luce delle caratteristiche specifiche del funzionamento dei mercati digitali interessati da una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale e tenuto conto della funzione di una piattaforma digitale come Android Auto, non sia giustificato escludere o, quantomeno, interpretare con elasticità le condizioni enunciate in particolare nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner C‑7/97, EU C 1998 569 , al fine di applicare l' articolo 102 TFUE a un comportamento consistente in un rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di consentire, a un'impresa terza che ne ha fatto richiesta, l'accesso a tale piattaforma garantendo l'interoperabilità di quest'ultima con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza, vale a dire, in sostanza, un rifiuto di garantire l'interoperabilità di detta piattaforma con tale applicazione. 36 Pertanto, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un'impresa terza che ne ha fatto richiesta, l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori. 37 A tale riguardo occorre ricordare che l' articolo 102 TFUE vieta, nella misura in cui il commercio tra Stati membri possa esserne pregiudicato, lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Lo scopo di tale articolo è quello di evitare che venga pregiudicata la concorrenza a scapito dell'interesse generale, delle singole imprese e dei consumatori, reprimendo i comportamenti di imprese in posizione dominante che limitano la concorrenza basata sui meriti e sono quindi suscettibili di arrecare un danno diretto a detti soggetti, oppure che impediscono o falsano tale concorrenza e sono quindi in grado di arrecare ai predetti un danno indiretto [sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione Google Shopping , C‑48/22 P, EU C 2024 726, punto 87 e giurisprudenza ivi citata]. 38 Costituiscono comportamenti siffatti quelli che, in un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito, proprio a causa della presenza di una o più imprese in posizione dominante, ostacolano, in virtù del ricorso a mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza basata sui meriti tra le imprese, il mantenimento del grado di concorrenza esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza [sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione Google Shopping , C‑48/22 P, EU C 2024 726, punto 88 e giurisprudenza ivi citata]. 39 Per quanto riguarda le pratiche consistenti in un rifiuto di concedere l'accesso a un'infrastruttura sviluppata da un'impresa dominante per le esigenze delle proprie attività e da essa detenuta, risulta dalla giurisprudenza della Corte che un siffatto diniego può costituire un abuso di posizione dominante a condizione non solo che tale diniego sia idoneo a eliminare del tutto la concorrenza sul mercato di cui trattasi da parte del soggetto che ha richiesto l'accesso e non possa essere obiettivamente giustificato, ma anche che l'infrastruttura in sé stessa sia indispensabile per l'esercizio dell'attività di tale soggetto, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale all'infrastruttura stessa [v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97, EU C 1998 569, punto 41, nonché del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione Google Shopping , C‑48/22 P, EU C 2024 726, punto 89 e giurisprudenza ivi citata]. 40 A questo proposito, occorre ricordare che l'imposizione di tali condizioni, al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97, EU C 1998 569 , era giustificata dalle circostanze proprie di quella causa, che consistevano nel rifiuto, da parte di un'impresa dominante, di consentire a un concorrente l'accesso a un'infrastruttura che essa aveva sviluppato per le esigenze della propria attività, ad esclusione di qualsiasi altro comportamento [sentenze del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU C 2021 238, punto 45, nonché del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione Google Shopping , C‑48/22 P, EU C 2024 726, punto 90 e giurisprudenza ivi citata]. 41 Infatti, la constatazione che un'impresa dominante ha abusato della propria posizione a causa del rifiuto di contrattare con un concorrente ha come conseguenza che tale impresa è costretta a contrattare con tale concorrente. Orbene, un obbligo del genere è particolarmente lesivo della libertà di contrattare e del diritto di proprietà dell'impresa dominante, dal momento che un'impresa, anche dominante, resta, in linea di principio, libera di rifiutarsi di contrattare e di gestire l'infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigenze [sentenze del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU C 2021 238, punto 46, nonché del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione Google Shopping , C‑48/22 P, EU C 2024 726, punto 91]. 42 Inoltre, se è vero che, nel breve termine, la condanna di un'impresa per aver abusato della propria posizione dominante rifiutandosi di contrattare con un concorrente ha l'effetto di favorire la concorrenza, nel lungo termine, invece, è generalmente favorevole allo sviluppo della concorrenza e nell'interesse dei consumatori consentire a una società di riservare al proprio uso le infrastrutture da essa sviluppate per le esigenze della propria attività. Infatti, qualora si consentisse con troppa facilità l'accesso a un impianto di produzione, di acquisto o di distribuzione, i concorrenti non sarebbero incentivati a creare impianti concorrenti. Per di più, un'impresa dominante sarebbe meno propensa a investire in infrastrutture efficienti se si potesse vedere costretta, su semplice richiesta dei suoi concorrenti, a ripartire con loro gli utili derivanti dai propri investimenti v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU C 2021 238, punto 47, e del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione, C‑165/19 P, EU C 2021 239, punto 47 . 43 Di conseguenza, è proprio la necessità di continuare a incentivare le imprese in posizione dominante ad investire nello sviluppo di prodotti o servizi di qualità, nell'interesse dei consumatori, che, come sottolineato in sostanza dall'avvocata generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, giustifica l'applicazione delle condizioni ricordate al punto 39 della presente sentenza nell'ipotesi in cui un'impresa in posizione dominante abbia sviluppato un'infrastruttura per le esigenze delle proprie attività e da essa detenuta. 44 Per contro, come rilevato dall'avvocata generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, qualora un'impresa dominante abbia sviluppato un'infrastruttura non per le sole esigenze delle sue attività proprie, bensì nella prospettiva di consentire un utilizzo di tale infrastruttura da parte di imprese terze, non si applica la condizione enunciata dalla Corte al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998 , Bronner C‑7/97, EU C 1998 569 , relativa all'indispensabilità di detta infrastruttura all'esercizio dell'attività del richiedente l'accesso, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale a tale infrastruttura. 45 Infatti, in un caso del genere né la tutela della libertà di contrattare e del diritto di proprietà dell'impresa in posizione dominante, né la necessità di continuare a incentivare quest'ultima a investire nello sviluppo di prodotti o servizi di qualità giustificano che la qualificazione come abusivo di un rifiuto di dare accesso a un'impresa terza all'infrastruttura di cui trattasi, ai sensi dell' articolo 102 TFUE , sia limitata ai casi in cui tale rifiuto ponga quest'ultima impresa nell'impossibilità di esercitare la sua attività sviluppando un'offerta redditizia su un mercato vicino. 46 È sufficiente rilevare, al riguardo, che, se il costo indotto dallo sviluppo di una siffatta infrastruttura è stato assunto dall'impresa in posizione dominante non per le sole esigenze delle sue attività proprie, bensì nella prospettiva che tale infrastruttura possa essere utilizzata da imprese terze, chiedere all'impresa in posizione dominante di aprire a un'impresa terza detta infrastruttura non altera fondamentalmente il modello economico che ha presieduto allo sviluppo di quest'ultima. 47 Ne consegue che, al fine di stabilire se le condizioni enunciate dalla Corte al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998 , Bronner C‑7/97, EU C 1998 569 , si applichino a una causa vertente su un diniego di accesso a un'infrastruttura, è necessario determinare se tale infrastruttura sia stata sviluppata dall'impresa in posizione dominante unicamente per le esigenze della propria attività e sia da essa detenuta o se, al contrario, detta infrastruttura sia stata sviluppata al fine di consentire un utilizzo della stessa da parte di imprese terze, come dimostra la circostanza che tale impresa in posizione dominante ha già concesso un siffatto accesso a tali imprese. 48 Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio risulta che Google ha consentito l'accesso di imprese terze ad Android Auto, rendendo tale piattaforma digitale compatibile per categorie di applicazioni o addirittura per applicazioni specifiche che tali imprese terze avevano sviluppato. Orbene, non si può ritenere che una piattaforma digitale destinata a consentire l'utilizzo, sul sistema di «infotainment» di autoveicoli, di applicazioni sviluppate incluso da terzi e scaricate sui dispositivi mobili degli utenti sia stata creata unicamente per le esigenze di tale impresa in posizione dominante. 49 Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che Android Auto non è stata sviluppata da Google unicamente per le esigenze della propria attività, in quanto un accesso a tale piattaforma digitale è aperto a imprese terze, cosicché la condizione enunciata dalla Corte al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998 , Bronner C‑7/97, EU C 1998 569 , relativa all'indispensabilità per l'esercizio dell'attività del richiedente l'accesso, non è applicabile al fine di stabilire se il rifiuto, da parte di un'impresa che ha sviluppato una piattaforma digitale, di consentire l'accesso di un'impresa terza che ha sviluppato un'applicazione a tale piattaforma, garantendo l'interoperabilità di quest'ultima con tale applicazione, costituisca un abuso di posizione dominante ai sensi dell' articolo 102 TFUE . 50 Ne consegue che tale rifiuto può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma digitale non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell'applicazione di cui trattasi su un mercato a valle, nel senso che non esisterebbe alcun sostituto reale o potenziale all'utilizzo di quest'ultima tramite la medesima piattaforma. 51 Infatti, in un'ipotesi del genere, come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi 46 e 48 delle sue conclusioni, occorre determinare, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 38 e 39 della sentenza Bronner, se il rifiuto opposto dall'impresa in posizione dominante, titolare della piattaforma digitale in questione, di consentire l'accesso a tale piattaforma a un'impresa terza che ha sviluppato un'applicazione, garantendo l'interoperabilità di detta piattaforma con tale applicazione, ha l'effetto, attuale o potenziale, di escludere, ostacolare o ritardare lo sviluppo sul mercato di un prodotto o di un servizio che è, almeno potenzialmente, in concorrenza con un prodotto o un servizio fornito o che può essere fornito dall'impresa in posizione dominante, e costituisce un comportamento che limita la concorrenza basata sui meriti, potendo così causare un danno ai consumatori. 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un'impresa terza che ne ha fatto richiesta, l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall'impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività. Sulla seconda questione 53 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che il fatto che tanto l'impresa che ha sviluppato un'applicazione e chiesto a un'impresa in posizione dominante di garantirne l'interoperabilità con una piattaforma digitale di cui quest'ultima impresa è titolare, quanto concorrenti della prima impresa siano rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi abbiano sviluppato la loro posizione, sebbene non beneficiassero di una siffatta interoperabilità, valga a indicare, di per sé, che il rifiuto da parte dell'impresa in posizione dominante di dar seguito a tale domanda non era idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. 54 A tale riguardo, per concludere, in un determinato caso, che un comportamento deve essere classificato come «sfruttamento abusivo di una posizione dominante» ai sensi dell' articolo 102 TFUE , è necessario, per regola generale, dimostrare che, ricorrendo a mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza basata sui meriti tra le imprese, siffatto comportamento ha come effetto concreto o potenziale di limitare tale concorrenza, escludendo imprese concorrenti altrettanto efficaci dal mercato o dai mercati interessati o impedendo il loro sviluppo su tali mercati, fermo restando che questi ultimi possono essere sia quelli in cui è detenuta la posizione dominante, sia quelli, collegati o vicini, in cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti concreti o potenziali [sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione Google Shopping , C‑48/22 P, EU C 2024 726, punto 165 e giurisprudenza ivi citata]. 55 La qualificazione di un comportamento di un'impresa dominante come abusivo non impone di dimostrare, nel caso di un comportamento di una tale impresa diretto a escludere i propri concorrenti dal mercato in questione, che il suo risultato sia stato raggiunto e, dunque, di dimostrare un concreto effetto escludente sul mercato. Infatti, l' articolo 102 TFUE mira a sanzionare lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso indipendentemente dall'eventuale esito fruttuoso di un simile sfruttamento v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU C 2022 379, punto 53 e giurisprudenza ivi citata . 56 Pertanto, un'autorità garante della concorrenza può constatare una violazione dell' articolo 102 TFUE dimostrando che, durante il periodo nel quale il comportamento in questione è stato attuato, esso aveva, nelle circostanze del caso di specie, la capacità di restringere la concorrenza basata sui meriti nonostante la sua mancanza di effetti sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU C 2023 33, punto 41 . 57 Tuttavia, tale dimostrazione deve fondarsi, in linea di principio, su elementi di prova tangibili, che dimostrino, aldilà della mera ipotesi, la capacità effettiva della prassi in questione di produrre tali effetti, dovendo l'esistenza di un dubbio al riguardo andare a vantaggio dell'impresa che ha fatto ricorso a detta prassi sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU C 2023 33, punto 42 e giurisprudenza ivi citata . 58 Infatti, il mantenimento dello stesso grado di concorrenza sul mercato interessato, o addirittura lo sviluppo della concorrenza su tale mercato, non significa necessariamente che il comportamento di cui trattasi non sia idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali, in quanto una tale assenza di effetti potrebbe risultare da altre cause ed essere dovuta, per esempio, a cambiamenti sopravvenuti nel mercato rilevante dall'inizio di detto comportamento o all'incapacità dell'impresa in posizione dominante di attuare con successo la strategia all'origine di un comportamento del genere sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU C 2022 379, punto 54 . In particolare, da un lato, il carattere abusivo del comportamento di cui trattasi non può dipendere dalla capacità che abbiano i concorrenti sul mercato interessato di attenuare tali effetti e, dall'altro, non si può escludere che, in mancanza di detto comportamento, la concorrenza su tale mercato avrebbe potuto svilupparsi ulteriormente. 59 Nel caso di specie, la circostanza invocata da Google che Enel X Italia e alcuni suoi concorrenti abbiano mantenuto la loro presenza nel mercato in cui rientra l'applicazione JuicePass, o addirittura che l'abbiano rafforzata, non significa di per sé che il diniego di accesso ad Android Auto da parte di Google non sia stato idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. Tale circostanza, a condizione che sia effettivamente dimostrata, verifica che spetta al giudice del rinvio, può tuttavia costituire un indizio del fatto che il comportamento di Google di cui trattasi nel procedimento principale non era idoneo a produrre gli asseriti effetti preclusivi. 60 A questo proposito, per quanto riguarda un'applicazione connessa ai servizi di ricarica di autoveicoli, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere pertinenti, in particolare, eventuali elementi che comprovino l'interesse che poteva avere, per gli utenti di autoveicoli elettrici, un'applicazione come JuicePass, contenente in particolare le funzionalità descritte al punto 9 della presente sentenza, per quanto non potesse essere utilizzata sul sistema di «infotainment» di tali veicoli tramite Android Auto. 61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che tanto l'impresa che ha sviluppato un'applicazione e chiesto a un'impresa in posizione dominante di garantirne l'interoperabilità con una piattaforma digitale di cui quest'ultima impresa è titolare, quanto concorrenti della prima impresa siano rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi abbiano sviluppato la loro posizione, sebbene non beneficiassero di una siffatta interoperabilità, non indica, di per sé, che il rifiuto da parte dell'impresa in posizione dominante di dar seguito a tale domanda non fosse idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. Occorre valutare se tale comportamento dell'impresa in posizione dominante fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti. Sulle questioni terza e quarta 62 In via preliminare, sotto un primo profilo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che Google ha ricevuto una richiesta da parte di Enel X Italia affinché un'applicazione sviluppata da quest'ultima potesse essere utilizzata tramite Android Auto e che ciò presupponeva lo sviluppo da parte di Google di un modello che consentisse di garantire l'interoperabilità delle applicazioni connesse ai servizi di ricarica di autoveicoli elettrici con tale piattaforma. È vero che, come esposto dal giudice del rinvio, Google ha poi sviluppato un modello per la progettazione di versioni beta di applicazioni per la ricarica di autoveicoli elettrici ai fini di un utilizzo su Android Auto, dopo il ricorso all'AGCM, ma prima dell'adozione della decisione di tale autorità. Tuttavia, un modello per la categoria delle applicazioni connesse ai servizi di ricarica di tali veicoli non esisteva alla data della richiesta rivolta a Google. 63 Pertanto, i dubbi che hanno indotto il giudice del rinvio a porre la terza e la quarta questione vertono sull'incidenza, ai fini della qualificazione del comportamento in questione come abuso di posizione dominante ai sensi dell' articolo 102 TFUE , dell'inesistenza del modello per la categoria delle applicazioni connesse ai servizi di ricarica di autoveicoli elettrici, che consentisse di garantire l'interoperabilità di tali applicazioni con Android Auto, alla data della domanda di tale accesso e sull'eventuale obbligo di sviluppare un siffatto modello. 64 Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, con l'ultima parte della quarta questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un'impresa in posizione dominante sia tenuta a sviluppare un modello per una categoria di applicazioni al fine di consentire l'accesso a una piattaforma digitale di cui è titolare, richiesto da un'impresa terza, garantendo l'interoperabilità tra le applicazioni interessate e tale piattaforma, e tenuto conto della particolare responsabilità che tale impresa in posizione dominante ha sul mercato, quest'ultima deve, di fronte a domande di accesso multiple provenienti da imprese terze, stabilire criteri oggettivi per esaminare tali domande e per classificarle in ordine di priorità. 65 Tuttavia, non risulta né dalla domanda di pronuncia pregiudiziale né dal fascicolo di cui dispone la Corte che altre imprese, per giunta simultaneamente, abbiano domandato a Google di sviluppare modelli per garantire l'interoperabilità di Android Auto con loro applicazioni. 66 Orbene, se è vero che le questioni pregiudiziali vertenti sul diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì attiene alla necessità di dirimere concretamente una controversia sentenza del 14 gennaio 2021, The International Protection Appeals Tribunal e a., C‑322/19 e C‑385/19, EU C 2021 11, punto 53 e giurisprudenza ivi citata . 67 Di conseguenza, dato che l'ultima parte della quarta questione mira, in realtà, ad ottenere un parere consultivo dalla Corte, essa è irricevibile. 68 Sotto un terzo profilo, occorre osservare che, per quanto riguarda i loro altri aspetti, la terza e la quarta questione vertono sulle giustificazioni oggettive che un'impresa in posizione dominante può invocare riguardo a un comportamento, consistente nel rifiuto di fornire o di sviluppare un modello per applicazioni sviluppate da imprese terze che consenta di utilizzarle tramite una piattaforma digitale di cui tale impresa in posizione dominante è titolare, suscettibile di ricadere nell'ambito del divieto enunciato all' articolo 102 TFUE , nonché sull'onere della prova gravante rispettivamente su detta impresa e sull'autorità garante della concorrenza competente. 69 In tali circostanze, occorre considerare che, con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che, qualora un comportamento consistente, per un'impresa in posizione dominante, nel rifiutare di consentire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare possa essere qualificato come abuso, ai sensi di detta disposizione, quest'ultima impresa può utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l'inesistenza di un modello in grado di garantire tale interoperabilità alla data in cui l'impresa terza ha chiesto tale accesso, o se l'impresa in posizione dominante possa essere tenuta a sviluppare tale modello. Inoltre, tale giudice domanda se, in questa seconda ipotesi, l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che l'impresa in posizione dominante è tenuta a prendere in considerazione le esigenze generali del mercato o le esigenze dell'impresa che chiede l'accesso e a informare quest'ultima del tempo necessario allo sviluppo di detto modello, o se competa all'autorità garante della concorrenza di procedere alla verifica, sulla base di elementi oggettivi, del tempo necessario all'impresa in posizione dominante per sviluppare un siffatto modello. 70 Dalla giurisprudenza della Corte relativa all' articolo 102 TFUE risulta che un'impresa che detiene una posizione dominante può giustificare comportamenti che possono incorrere nel divieto di cui a tale articolo sentenze del 27 marzo 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU C 2012 172, punto 40, e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU C 2023 1011, punto 201 e giurisprudenza ivi citata . 71 In particolare, una siffatta impresa può, a tal fine, dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario o che l'effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore sentenze del 27 marzo 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU C 2012 172, punto 41, e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU C 2023 1011, punto 202 e giurisprudenza ivi citata . 72 In primo luogo, il giudice del rinvio domanda se un'impresa in posizione dominante che nega l'accesso di un'impresa terza a una piattaforma digitale, e sempre che tale rifiuto sia idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali, possa utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l'inesistenza di un modello per una categoria di applicazioni che consenta di garantire l'interoperabilità tra tali applicazioni e tale piattaforma alla data in cui l'accesso è stato richiesto, o se detta impresa possa essere tenuta a sviluppare tale modello per consentire all'impresa terza l'accesso richiesto. 73 Come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi 64 e 65 delle sue conclusioni, il rifiuto di garantire l'interoperabilità di un'applicazione con una piattaforma digitale, opposto dall'impresa in posizione dominante adducendo l'inesistenza di un modello per la categoria delle applicazioni interessate, può essere oggettivamente giustificato qualora la concessione di una siffatta interoperabilità mediante tale modello comprometta, di per sé e alla luce delle proprietà dell'applicazione per la quale è richiesta l'interoperabilità, l'integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo o sia impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità sviluppando detto modello. 74 Al contrario, al di fuori di tali situazioni, l'inesistenza del modello per la categoria delle applicazioni interessate o le difficoltà connesse al suo sviluppo che l'impresa in posizione dominante può incontrare non possono costituire di per sé una giustificazione oggettiva del diniego di accesso opposto da tale impresa. Tuttavia, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti al riguardo, l'esigenza di dedicare un periodo di tempo ragionevole a tale sviluppo, con conseguente impossibilità di realizzare immediatamente l'interoperabilità richiesta, può essere considerata obiettivamente necessaria e proporzionata, tenendo conto al contempo delle esigenze dell'impresa che chiede l'accesso alla piattaforma dell'impresa in posizione dominante e delle difficoltà incontrate da quest'ultima per sviluppare tale modello. 75 A tale riguardo sono pertinenti, in particolare, il grado di difficoltà tecnica per sviluppare il modello per la categoria delle applicazioni interessate che consenta l'accesso richiesto, le difficoltà connesse all'impossibilità di dotarsi, in breve tempo, di talune risorse, in particolare umane, necessarie per sviluppare tale modello avuto riguardo alle esigenze dell'impresa che richiede l'accesso, o ancora vincoli esterni all'impresa in posizione dominante che incidono sulla sua capacità di sviluppare siffatto modello, come ad esempio quelli imposti dal quadro normativo applicabile. 76 Ciò premesso, come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi 74 e 75 delle sue conclusioni, lo sviluppo di un modello che garantisca l'interoperabilità richiesta può rappresentare un costo per l'impresa in posizione dominante. L' articolo 102 TFUE non osta tuttavia a che tale impresa esiga dall'impresa che ha chiesto l'interoperabilità un corrispettivo economico adeguato. Siffatto corrispettivo deve essere equo e proporzionato, consentendo all'impresa in posizione dominante, tenuto conto del costo reale di tale sviluppo, di trarne un profitto adeguato. La fissazione dell'importo di tale corrispettivo non esclude l'eventuale applicazione di altre norme del diritto dell'Unione che disciplinino, se del caso, la remunerazione dell'impresa in posizione dominante per l'acquisizione, da parte dell'impresa che ha chiesto l'interoperabilità, di utenti finali per la propria applicazione. 77 L'assenza di una risposta dell'impresa in posizione dominante alla richiesta di un'impresa terza diretta a ottenere l'interoperabilità della piattaforma digitale di cui la prima è titolare con un'applicazione sviluppata da tale impresa terza potrebbe inoltre costituire un indizio del fatto che il rifiuto di garantire una siffatta interoperabilità non è oggettivamente giustificato. 78 In secondo luogo, occorre sottolineare che, se è vero che l'onere della prova quanto all'esistenza delle circostanze costitutive di una violazione dell' articolo 102 TFUE grava sulle autorità garanti della concorrenza, sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale, è vero pure, come ricordato ai punti 70 e 71 della presente sentenza, che spetta all'impresa in posizione dominante interessata far valere un'eventuale giustificazione oggettiva e dedurre, al riguardo, argomenti ed elementi di prova. 79 Una volta soddisfatto detto requisito da parte dell'impresa in posizione dominante, spetta poi all'autorità garante della concorrenza in questione, qualora intenda dichiarare l'esistenza di un abuso di posizione dominante, dimostrare che gli argomenti e gli elementi di prova addotti da tale impresa non sono convincenti e che quindi la giustificazione addotta non può essere accolta. 80 A tale riguardo, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, spetta all'autorità garante della concorrenza competente, tenuto conto in particolare dei motivi comunicati dall'impresa in posizione dominante all'impresa terza per giustificare il rifiuto di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da quest'ultima con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, opposto a detta impresa terza, e prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, verificare il carattere obiettivamente necessario del rifiuto, da parte di tale impresa in posizione dominante, di sviluppare un modello per la categoria delle applicazioni interessate che consenta detta interoperabilità, e valutare la proporzionalità di tale rifiuto. 81 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora un comportamento consistente, per un'impresa in posizione dominante, nel rifiutare di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare possa essere qualificato come abuso, ai sensi di tale disposizione, quest'ultima impresa può utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l'inesistenza di un modello che consenta di garantire tale interoperabilità alla data in cui l'impresa terza ha chiesto tale accesso, quando la concessione di una siffatta interoperabilità mediante tale modello comprometterebbe, di per sé e alla luce delle proprietà dell'applicazione per la quale è richiesta l'interoperabilità, l'integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo, o ancora quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità sviluppando detto modello. In caso contrario, l'impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare un siffatto modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato, che prenda in considerazione le esigenze dell'impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest'ultimo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato. Sulla quinta questione 82 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l' articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che, per valutare l'esistenza di un abuso consistente nel rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante, di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, un'autorità garante della concorrenza è tenuta a definire il mercato a valle sul quale tale rifiuto può produrre effetti anticoncorrenziali, anche se tale mercato è solo potenziale. 83 Occorre ricordare che la determinazione del mercato rilevante, nell'ambito dell'applicazione dell' articolo 102 TFUE , costituisce, in linea di principio, un presupposto per la valutazione dell'eventuale esistenza di una posizione dominante dell'impresa interessata v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can/Commissione, 6/72, EU C 1973 22, punto 32 essa ha ad oggetto la definizione del perimetro all'interno del quale deve essere valutata la questione se tale impresa sia in grado di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, EU C 1983 313, punto 37, nonché del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU C 2024 549, punto 381 . 84 Al fine di valutare il carattere abusivo di un rifiuto come descritto al punto 82 della presente sentenza, occorre distinguere due mercati, vale a dire, da un lato, il mercato in cui rientra la piattaforma digitale e nel quale l'impresa titolare di quest'ultima detiene una posizione dominante, mercato che costituisce generalmente il mercato a monte, e, dall'altro, il mercato nel quale l'applicazione è utilizzata per la produzione di un altro prodotto o per la fornitura di un altro servizio da parte dell'impresa che chiede l'interoperabilità di tale applicazione con la piattaforma e sul quale possono prodursi gli effetti anticoncorrenziali del comportamento dell'impresa in posizione dominante, mercato che costituisce un mercato vicino o proprio a valle. 85 Nell'ambito dell'applicazione dell' articolo 102 TFUE , l'identificazione del mercato a valle non richiede necessariamente una definizione precisa del mercato dei prodotti e del mercato geografico. In talune circostanze, è sufficiente che possa essere individuato un mercato potenziale, anche ipotetico sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health, C‑418/01, EU C 2004 257, punto 44 . Infatti, quando il mercato a valle interessato è ancora in fase di sviluppo o evolve rapidamente e, di conseguenza, la sua portata non è completamente definita alla data in cui l'impresa in posizione dominante attua il comportamento asseritamente abusivo, è sufficiente che l'autorità garante della concorrenza identifichi tale mercato, anche se solo potenziale. Detta autorità deve poi, tenendo conto delle caratteristiche e della portata potenziale di detto mercato, dimostrare che tale comportamento è idoneo a produrvi effetti anticoncorrenziali, quand'anche esista su quest'ultimo solo una concorrenza potenziale tra i prodotti o i servizi dell'impresa in posizione dominante e – in caso di comportamento consistente per quest'ultima nel rifiutare l'interoperabilità richiesta da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare – i prodotti o i servizi dell'impresa che richiede tale interoperabilità. 86 Alla luce delle considerazioni che precedono, l' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, per valutare l'esistenza di un abuso consistente in un rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante, di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, un'autorità garante della concorrenza può limitarsi a identificare il mercato a valle nel quale tale rifiuto può produrre effetti anticoncorrenziali, anche se tale mercato a valle è solo potenziale, e tale identificazione non richiede necessariamente una definizione precisa del mercato dei prodotti e del mercato geografico rilevante. Sulle spese 87 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara 1 L' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un'impresa terza che ne ha fatto richiesta, l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall'impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività. 2 L' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che tanto l'impresa che ha sviluppato un'applicazione e chiesto a un'impresa in posizione dominante di garantirne l'interoperabilità con una piattaforma digitale di cui quest'ultima impresa è titolare, quanto concorrenti della prima impresa siano rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi abbiano sviluppato la loro posizione, sebbene non beneficiassero di una siffatta interoperabilità, non indica, di per sé, che il rifiuto da parte dell'impresa in posizione dominante di dar seguito a tale domanda non fosse idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. Occorre valutare se tale comportamento dell'impresa in posizione dominante fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti. 3 L' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora un comportamento consistente, per un'impresa in posizione dominante, nel rifiutare di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare possa essere qualificato come abuso, ai sensi di tale disposizione, quest'ultima impresa può utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l'inesistenza di un modello che consenta di garantire tale interoperabilità alla data in cui l'impresa terza ha chiesto tale accesso, quando la concessione di una siffatta interoperabilità mediante tale modello comprometterebbe, di per sé e alla luce delle proprietà dell'applicazione per la quale è richiesta l'interoperabilità, l'integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo, o ancora quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità sviluppando detto modello. In caso contrario, l'impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare un siffatto modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato, che prenda in considerazione le esigenze dell'impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest'ultimo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato. 4 L' articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, per valutare l'esistenza di un abuso consistente in un rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante, di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, un'autorità garante della concorrenza può limitarsi a identificare il mercato a valle sul quale tale rifiuto può produrre effetti anticoncorrenziali, anche se tale mercato a valle è solo potenziale, e tale identificazione non richiede necessariamente una definizione precisa del mercato dei prodotti e del mercato geografico rilevante.