Non fondate le eccezioni difensive mirate a ottenere la non punibilità derivante da fatto commesso in danno di congiunti. Irrilevante anche il richiamo a un presunto consenso implicito del genitore derivante da una prassi familiare per cui già in passato aveva permesso al giovane di utilizzare la carta di credito del genitore.
A finire sotto processo è un uomo, di neanche 25 anni, messo nei guai dalla segnalazione fatta dal padre, il quale notava un utilizzo sospetto della propria carta di credito. Si scopriva rapidamente che il figlio utilizzava la carta per reperire i soldi necessari all'acquisto di droga. A tale condotta ha fatto seguito una condanna in primo grado per indebito utilizzo dello strumento di pagamento elettronico del padre, confermata in appello. Con ricorso per cassazione il difensore del giovane lamentava il mancato riconoscimento della non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti «il delitto di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti comprende più ipotesi delittuose», inclusa quella compiuta nel caso di specie e cioè «l’indebito utilizzo della carta di pagamento del genitore» ed essa «è una fattispecie autonoma, lesiva del solo patrimonio della persona offesa, non venendo in rilievo altro bene giuridico quale quello dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica indicato dai giudici di merito». Ne discende, secondo la difesa, che « la causa di non punibilità può trovare applicazione in ragione del prevalente interesse di tutelare il bene giuridico dell’onore e dell’unità familiare ». Sempre nell'ottica di rendere meno gravosa la condotta addebitata osservava che «l’utilizzo della carta di credito da parte del giovane, rientrando nella consuetudine familiare – egli, difatti, era in possesso della carta e della password –, presupponeva l ’esistenza di un consenso espresso o implicito del padre ». Infine, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della non punibilità a fronte di un fatto di lieve entità, anche considerando « l’importo oggettivo del danno, pari a soli 30 euro ». Per i magistrati di Cassazione il ricorso è infondato. Il Collegio infatti, spiega che « l’esimente per i fatti commessi in danno di congiunti non è applicabile al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito » laddove « la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta , attesa la natura plurioffensiva del reato, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre l’esimente » prevista dal Codice Penale « concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale, che ne preclude l’applicazione in via analogica ». In sintesi, il quadro normativo non permette di ricondurre la figura criminosa centrale nel processo nell’alveo delle previsioni dei reati contro il patrimonio, disciplinati dal Codice Penale, ed ai quali soli è riferibile la speciale causa di non punibilità ipotizzata per i fatti commessi in danno di congiunti, posto che «l a ragion d’essere di tale eccezionale norma di favore, pur volta a cautelare i rapporti familiari, che assumono risalto anche sul piano dei valori costituzionali, non può essere arbitrariamente esportata a copertura di condotte che offendono anche, ma non solo, i diritti patrimoniali del titolare della carta ». Ciò premesso, per i giudici comunque, «l’esistenza di una prassi familiare » non può giustificare « il consenso, nemmeno implicito, del padre all’utilizzo della carta da parte del figlio in quel preciso momento ed a quello scopo, cioè per l’acquisto di droga». E «l’autorizzazione nemmeno può assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato, posto che il figlio ha agito nell’esclusivo interesse proprio e non del padre, titolare della carta». Impossibile, infine, secondo i magistrati di Cassazione, parlare di fatto non grave. Ciò perché, a prescindere dalla modesta entità del danno – 30 euro – arrecato dal figlio al padre, a rilevare sono « le modalità concrete di estrinsecazione della condotta, essendo l’utilizzo indebito della carta di credito avvenuto per procurarsi il denaro con cui acquistare sostanza stupefacente » e avendo il giovane «utilizzato la carta di credito allontanandosi dall’abitazione in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari».
Presidente Beltrani - Relatore Aielli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13/3/2024, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 2/3/2023 che aveva condannato La.Vi. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all' articolo 493-ter c.p. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo e secondo motivo, tra loro connessi, deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all' articolo 649 c.p. posto che, secondo la difesa, il delitto di cui all' articolo 493-ter c.p. , comprenderebbe più ipotesi delittuose tra le quali quella realizzatasi in concreto e cioè l'indebito utilizzo della carta di pagamento del genitore, sarebbe una fattispecie autonoma, lesiva del solo patrimonio della persona offesa non venendo in rilievo altro bene giuridico quale quello dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica indicato dai giudici di merito, ne discende che la causa di non punibilità invocata dalla difesa avrebbe dovuto trovare applicazione in ragione del prevalente interesse di tutelare il giuridico dell'onore e dell'unità familiare. Allo stesso modo la Corte di appello sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge e carenza della motivazione in riferimento alla mancata applicazione della scriminante di cui all' articolo 50 c.p. posto che l'utilizzo della carta di credito da parte dell'imputato, rientrando nella consuetudine familiare, l'imputato, infatti, era in possesso della carta e della password presupponeva la sussistenza di consenso espresso o implicito del padre, all'utilizzo della carta stessa. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all' articolo 131-bis c.p. , posto che la condotta valorizzata dalla Corte di appello e cioè la mancata riduzione del danno, non sarebbe rilevante ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto dovendosi valutare l'importo oggettivo del danno pari a soli 30 Euro. Considerato in diritto Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. Con riguardo al primo motivo che poggia sulla asserita natura monoffensiva della condotta contestata alla quale potrebbe applicarsi, in via analogica, la causa di non punibilità di cui all' articolo 649 c.p. , ribadisce il collegio il principio affermato da questa stessa Sezione sent. numero 47135 del 25/09/2019, Rv. 277683 secondo cui non è applicabile l'esimente di cui all' articolo 649 c.p. , fatti commessi in danno di congiunti al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall' articolo 55, comma 9, D.Lgs. numero 231 del 2007 oggi confluito nell' articolo 493-ter c.p. , nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare nel caso di specie il figlio del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato de quo , la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all' articolo 649 c.p. , concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica . Questa Corte, facendo leva sulle affermazioni enunciate al riguardo dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 302 del 2000 , oltre che sull'osservazione secondo cui la cui disciplina è dedicata a dare attuazione alla direttiva 2005/60CE - concernente, appunto, non la tutela del patrimoni in sé o semplicemente la certezza e speditezza del traffico giuridico ed economico, ma, soprattutto, la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione Sez. 2, numero 15834 del 08/04/2011, Rv. 250516 , ha rilevato che il quadro normativo non permette di ricondurre la figura criminosa che viene qui in questione nell'alveo delle previsioni dei reati contro il patrimonio disciplinati dal codice penale ed ai quali soli è riferibile la speciale causa di non punibilità tracciata dall' articolo 649 c.p. , posto che la ragion d'essere di tale eccezionale norma di favore, pur volta a cautelare i rapporti familiari, che assumono risalto anche sul piano dei valori costituzionali, non può essere arbitrariamente esportata a copertura di condotte che offendono anche, ma non solo, i diritti patrimoniali del titolare della carta. Tale argomento e cioè la natura plurioffensiva del reato contestato, ha consentito alla Corte di superare anche il secondo rilievo censorio che si appalesa anch'esso infondato, oltre che in fatto, poiché tende alla rivalutazione degli elementi probatori, conformemente interpretati nei due gradi di giudizio. I giudici del merito hanno infatti evidenziato come l'esistenza di una prassi familiare, non giustificasse il consenso nemmeno implicito del padre del La.Vi. all'utilizzo della carta da parte del figlio in quel preciso momento ed a quello scopo e cioè per l'acquisto della sostanza stupefacente cfr. pag. 7 della sentenza del Tribunale . La Corte di merito, in applicazione ai principi affermati da questa stessa Sezione sent. numero 18609 del 16/02/2021, Rv. 281286 ha poi aggiunto che in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell' articolo 50 cod. penumero , atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall' articolo 493-bis cod. penumero non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato . La Corte di appello ha anche rilevato che l'autorizzazione nemmeno poteva assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato posto che l'imputato aveva agito nell'esclusivo interesse proprio e non del titolare della carta. Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha negato la sussistenza di un'ipotesi di particolare tenuità ottemperando all'onere motivazionale, nella pienezza della giurisdizione di merito, mediante il riferimento a dati di segno negativo ritenuti decisivi, non essendo necessaria una espressa disamina di tutti gli elementi di valutazione astrattamente previsti Sez. 7, numero 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 Sez. 3, numero 34151 del 18/06/2018,Rv. 273678 . La sussistenza dell'esimente è, infatti, con ogni evidenza preclusa quando emerga anche un solo elemento rimarchevole in senso negativo, indipendentemente dall'eventuale allegazione di ulteriori circostanze, preesistenti o sopravvenute, astrattamente rilevanti, ma non idonee in concreto ad elidere o a ridurre in maniera significativa i profili di segno contrario. Nel ricorso La.Vi. si limita ad allegare la circostanza, a suo dire decisiva, della modesta entità del danno Euro 30 , senza avvedersi che la motivazione della Corte di appello è imperniata sulle modalità concrete di estrinsecazione della condotta essendo stato rimarcato che l'utilizzo indebito della carta di credito era avvenuto per procurarsi il denaro con cui acquistare lo stupefacente e che l'imputato aveva utilizzato la carta di credito allontanandosi dall'abitazione in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Va precisato che l' articolo 131-bis c.p. , tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall' articolo 1, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità ferma restando la non abitualità del comportamento Sez. 4, numero 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 . Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 19 6 che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.