«L’atto di opposizione al decreto penale di condanna non è equiparabile agli altri mezzi di impugnazione, ciò osta all’automatica estensione della relativa disciplina di inammissibilità [ ]».
[ ] «Deve pertanto considerarsi ritualmente depositato il gravame trasmesso telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’articolo 87-bis, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 ma che ha comunque raggiunto l’ufficio di destinazione». Un sospiro di sollievo per l'Avvocato che erroneamente deposita l'atto di opposizione al decreto penale di condanna a un indirizzo PEC non rientrante tra quelli individuati dal provvedimento del DGSIA per le impugnazioni. Il relativo regime di inammissibilità non si estende all'atto presentato ex articolo 461 c.p.p. che, per sua natura intrinseca, consente per la prima volta all'imputato l'istaurazione del contraddittorio e dell'esercizio dei diritti di difesa. Indipendentemente dalla specificità della questione rimessa al giudizio di legittimità, la Cassazione non perde l'occasione per ribadire le proprie distanze dai rigidi formalismi delle cause di inammissibilità derivanti dai depositi telematici delle impugnazioni. Con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Latina, veniva dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso dal medesimo Giudice, in quanto non inviata all'indirizzo PEC preposto alla trasmissione delle impugnazioni, ma a quello riferibile alla cancelleria del G.I.P. Nonostante fosse già spirato il termine di cui all' articolo 461, comma 1, c.p.p. , il difensore provvedeva a un nuovo deposito del medesimo atto all'indirizzo indicato dal provvedimento del D.G.S.I.A. chiedendo altresì di ritenere ritualmente presentato il primo ovvero, in alternativa, di essere rimesso in termini ex articolo 462 c.p.p. , a causa dell'errore materiale occorso nella fase di trasmissione dell'atto di opposizione . Avverso il silenzio del G.I.P. a tale ultima istanza, la difesa ricorreva per Cassazione, rappresentando che l'atto di opposizione al decreto penale di condanna non può considerarsi a tutti gli effetti un mezzo di impugnazione, in ragione dei suoi effetti processuali propulsivi. Pertanto, non trova applicazione la disciplina di inammissibilità delle impugnazioni di cui all' articolo 591 c.p.p. e per l'effetto quella di cui all'articolo 87 bis d.lgs. 150/2022 , la cui operatività resta vincolata ai soli atti di gravame. Rilevava, inoltre, che l'atto di opposizione era comunque pervenuto alla cancelleria del G.I.P. anche attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta certificata non indicato dal D.G.S.I.A., pertanto la dichiarazione di inammissibilità costituiva una violazione al diritto di difesa ex articolo 24 Cost. L'approccio “formale” e “sostanziale” della Cassazione La Corte accoglie i motivi di ricorso argomentando che tanto in senso formale quanto in senso sostanziale il deposito dell'atto di opposizione dell'imputato non doveva ritenersi inammissibile. E invero, a giudizio della Corte, «l' articolo 461, comma 1, cod. proc. penumero richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, previste dall' articolo 582 cod. proc. penumero e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall' articolo 581 cod. proc. penumero » e dell'articolo 87 bis , comma 7 d.lgs. 150/2022 . Da ciò ne deriva che l'estensione della disciplina delle impugnazioni contrasta tanto con i principi di tassatività delle cause di inammissibilità dell'atto di gravame, quanto con l'equiparazione tout court dell'opposizione all'atto di impugnazione , che segue invece i principi del favor oppositionis , richiamando gli insegnamenti di Cass. numero 4613/2024 . La Cassazione non esita a ribadire come in altre pronunce della Suprema Corte, in tema di inammissibilità dell'atto di impugnazione ex d.l. 137/2020 e successivamente d.lgs. 150/2022 , si sia privilegiato un approccio ermeneutico «che ripudia un rigido formalismo» . Laddove l'atto di impugnazione abbia comunque raggiunto il suo ufficio di destinazione nei termini di legge - e non vi siano dubbi in ordine alla identificazione del mittente e della autenticità della sottoscrizione - «non v'è spazio per la declaratoria di inammissibilità». Del resto, la recente giurisprudenza della Corte E.D.U., in materia di diritto di accesso alla giustizia, ha riconosciuto la violazione dell' articolo 6 C.E.D.U. a fronte di un'interpretazione formalistica delle norme che limitano l'accesso al giudizio penale. Pertanto, l'esercizio del potere di impugnazione necessita di una disciplina chiara e prevedibile per il ricorrente e altresì proporzionata nelle conseguenze che derivano dalle violazioni di norme processuali. Corte di Strasburgo numero 55064/2021 , Succi c. Italia. . Il ragionamento a fortiori all'opposizione al decreto penale di condanna Spiccano le valide argomentazioni della Suprema Corte che riconoscono la violazione del diritto di difesa in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna nei medesimi termini del caso di specie. Tale ultimo atto, in ragione della sua natura squisitamente propulsiva, non può essere equiparato a tutti gli altri mezzi di impugnazione . Vale a dire che, solo attraverso l'opposizione ex articolo 461 c.p.p. potrà istaurarsi un giudizio e l'imputato potrà esercitare i propri diritti difensivi per la prima volta in difetto, il decreto penale di condanna diverrà definitivo e sarà oggetto di esecuzione. Pertanto «dichiarare inammissibile un atto di opposizione in casi come quello in esame, dunque, l ede certamente il diritto al contraddittorio , annullando il diritto di difesa».
Presidente Ramacci - Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 giugno 2024, il GIP del Tribunale di Latina dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da P.F. avverso il decreto penale di condanna emesso dal medesimo GIP, in quanto non inviata all'indirizzo PEC dedicato alle impugnazioni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'interessato, deducendo due distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173, disp. Att., cod. proc. penumero 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 461 cod. proc. penumero , 87-bis D.lgs. numero 150/2022, 591 cod. proc. penumero e, più in generale, alla normativa in materia di opposizione a decreto penale di condanna ed a quella sulle impugnazioni, e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione per avere il GIP dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna presentata nei termini sul presupposto errato che, in quanto coincidente in tutto e per tutto con uno strumento di impugnazione, dovesse estendersi anche a questa il regime di inammissibilità individuato dall'articolo 87-bis citato. In sintesi, premesso un breve riassunto relativo alla cronistoria processuale dei fatti, il ricorrente ricorda come l'atto di opposizione al decreto penale di condanna è stato depositato in via telematica presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto agli indirizzi PEC riferibili alla predetta cancelleria. Ricevuta l'ordinanza di inammissibilità in data 27 giugno 2024, il giorno successivo la difesa rileva di aver inviato nuovamente l'opposizione all'indirizzo PEC deputato a ricevere le impugnazioni. Consapevole dell'intervenuto spirare del termine, nel nuovo atto di opposizione la difesa aveva chiesto alternativamente di ritenere ritualmente depositato il primo atto di opposizione perché giunto in ogni caso alla cancelleria del GIP che aveva emesso il decreto, ovvero di rimettere in termini la difesa a causa dell'errore materiale occorso nella fase di inoltro dell'impugnazione. Il GIP non avrebbe risposto a tale ultima richiesta, pur essendo pervenuta alla difesa una comunicazione da parte dell'indirizzo PEC deputato a ricevere le impugnazioni in cui la stessa cancelleria inoltrava all'indirizzo della sezione GIP l'opposizione proposta “per gli adempimenti di competenza in relazione all'opposizione al decreto penale di condanna”. In sostanza, l'atto sarebbe stato di fatto inoltrato a quello stesso indirizzo PEC cui la difesa aveva inviato la prima opposizione. Tanto premesso la difesa insiste sulla illegittimità della declaratoria di inammissibilità. In particolare rileva la difesa come è ben vero che gli indirizzi cui era stata inviata via PEC l'opposizione originaria non rientrano tra gli indirizzi PEC individuati per le impugnazioni dal provvedimento della DGSIA, e dunque non sono ricompresi tra quelli indicati nell'apposito provvedimento della DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, ma è anche vero che non può affermarsi con certezza che l'opposizione al decreto penale di condanna possa inserirsi nel novero di quelle che sono definite impugnazioni. In sostanza, occorrerebbe anzitutto risolvere il problema giuridico riguardante la possibilità di estendere la disciplina prevista per le impugnazioni in generale dall' articolo 591 cod. proc. penumero e conseguentemente quella di cui all'articolo 87 bis citato che amplia la predetta disposizione , anche all'opposizione al decreto di condanna in forza della equiparazione tout court ad un atto di impugnazione. Richiamata a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte il riferimento è, a titolo esemplificativo, a Cass. penumero numero 4613/2024 , osserva il ricorrente come la giurisprudenza ha ritenuto che l'integrazione della disciplina speciale dell'opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis o meglio oppositionis, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa. Aggiunge poi il ricorrente come proprio l'articolo 87 bis citato richiamerebbe l' articolo 461 cod. proc. penumero espressamente escludendo il comma 7 sulla inammissibilità, ritenendo applicabili invece i commi 3, 4 e 5 a tutti gli atti di impugnazione e alle opposizioni, prevedendo che l'estensione a queste ultime sia in ogni caso soggetta a un vaglio. Lo stesso comma 7 dell'articolo 87 bis, nell'inserire nuove cause di inammissibilità dell'impugnazione, da un lato fa salvo quanto previsto dall' articolo 591 cod. proc. penumero e dall'altro omette del tutto di menzionare l' articolo 461 cod. proc. penumero Quanto sopra si aggiunge alla serie di circostanze che non depongono a favore di una coincidenza tra le impugnazioni in senso stretto e l'opposizione al decreto penale di condanna, con applicazione automatica delle disposizioni delle prime alla seconda. Conclusivamente secondo il ricorrente per l'opposizione ex articolo 461 cod. proc. penumero non potrebbe parlarsi di impugnazione in senso stretto, con conseguente impossibilità di un'estensione automatica delle cause di inammissibilità di cui all' articolo 591 cod. proc. penumero e 87-bis D.lgs. numero 150/2022. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, pertanto, oltre che affetta dal vizio di violazione di legge sarebbe altresì illogica in quanto fondata su un presupposto erroneo, e cioè su un vizio nella corretta applicazione delle norme sopra indicate. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione ai richiamati articoli 461 e 591 cod. proc. penumero , 87-bis D.lgs. numero 150/2022 nonché in relazione all' articolo 24 Cost. e all' articolo 111 Cost. nonché all' articolo 156 cod. proc. civ. , per avere il GIP dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna presentata nei termini, omettendo di farne un'interpretazione orientata al diritto di difesa, al diritto al contraddittorio e ai principi di conservazione dell'impugnazione e del raggiungimento dello scopo, di ragionevolezza, di bilanciamento, di proporzionalità o, in ogni caso, di valutare comunque la compatibilità con i suddetti principi. Chiede in subordine che questa Corte sollevi questione di costituzionalità del richiamato articolo 87-bis perché in contrasto con il diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio e, in ogni caso, si chiede ai sensi dell' articolo 618 cod. proc. penumero che la Corte di Cassazione, preso atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, voglia rimettere il ricorso alle Sezioni unite. In sintesi, sostiene il ricorrente che la ratio di dematerializzazione delle impugnazioni e quella di semplificazione delle procedure di deposito degli atti attraverso l'instaurazione del sistema telematico sono alla base dell'articolo 87-bis citato. Il difensore ricorda peraltro come, nel pronunciarsi sulle nuove cause di inammissibilità introdotte a seguito del deposito telematico, questa Corte abbia privilegiato un approccio che ripudia un rigido formalismo e che risponde alla necessaria verifica della tutela dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare e che sostanzialmente si individua nella certezza della identificazione del mittente, attraverso l'identità digitale delineata dall'indirizzo PEC ufficialmente attribuito al difensore ed alla autenticità della sottoscrizione. In altri termini, non vi sarebbe spazio per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che, entro il termine di decadenza della sua proposizione, abbia comunque raggiunto il suo scopo. L'unico dato che sembrerebbe rilevare dunque riguarda la tempestività della presentazione dell'atto, pur essendo possibile che questo sia pervenuto ad un ufficio diverso da quello deputato a riceverli in tal senso sembrerebbero esprimersi anche le Sezioni unite numero 1626/2020 . Ancora una volta, dunque, l'unico dato rilevante riguarderebbe la tempestività della presentazione che, nel caso in esame, sarebbe stata assicurata. Nel caso di specie l'atto di opposizione non sarebbe stato inviato ad un soggetto diverso ma proprio a quello deputato a riceverlo, ossia la cancelleria del GIP come prescritto dall' articolo 461, comma 1, cod. proc. penumero , nei termini di legge, scelta interpretativa - quella suggerita dal difensore - che appare ispirata anche ai principi di ragionevolezza, di bilanciamento e di proporzionalità che, insieme ai principi di conservazione degli atti e di raggiungimento dello scopo, finalizzati alla tutela del diritto di difesa, devono prevalere sulle esigenze di celerità e semplificazione che non possono essere tali da pregiudicare l'esercizio delle facoltà difensive altrimenti caducate. L'opzione formulata dal legislatore dell'emergenza di definire un autonomo percorso normativo per il deposito telematico di tutti gli atti di impugnazione deve allora essere letta alla luce degli evidenziati principi con le conseguenze che derivano da tale confronto. Evidenzia il difensore come sia allo stesso noto l'esistenza di una giurisprudenza contraria, che tuttavia poggia sul presupposto di salvaguardare la semplificazione delle comunicazioni. Se dunque l'unica ragione per giustificare l'inammissibilità è l'interesse alla semplificazione, nel caso concreto appare evidente come l'attività del difensore abbia di fatto consentito di saltare un passaggio con beneficio per la speditezza della macchina giudiziaria, come dimostrato dal fatto che a seguito del secondo invio a mezzo PEC dell'atto di opposizione alla cancelleria deputata alla ricezione delle impugnazioni, proprio quest'ultima annunciava di aver trasmesso l'atto per competenza proprio all'indirizzo PEC che il GIP aveva ritenuto errato nessun vulnus dunque alle esigenze che il nuovo regime di notifiche telematiche vuole salvaguardare l'atto è arrivato nel luogo previsto dalla norma e, anzi, è giunto più rapidamente a destinazione. In subordine, ove non si accedesse a tale interpretazione, si chiede di sollevare la richiamata questione di costituzionalità nonché eventualmente di sottoporre la soluzione alle Sezioni unite penali di questa Corte. 3. In data 9 gennaio 2025, è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il primo motivo del ricorso appare infondato. Deve infatti rilevarsi che, con specifico riferimento alla fattispecie dell'opposizione a decreto penale di condanna, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all' articolo 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 » Sez. 4, numero 48804 del 14/11/2023, dep. 07/12/2023, Rv. 285399 – 01, che ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale . In linea con tale principio, più di recente, proprio con riguardo alla situazione - analoga a quella riscontrabile nel caso di specie - in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell' articolo 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, numero 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, numero 176 Sez. 6, numero 20680 del 08/02/2024, Rv. 286419 – 01 . Appare per il PG pure infondato il secondo motivo del ricorso. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente si pongono infatti in contrasto con le condivisibili indicazioni ermeneutiche espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità Sez. 3, numero 22305 del 14/03/2024 che ha evidenziato come il suesposto orientamento interpretativo secondo il quale è inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all' articolo 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 trovi supporto in primis nel dato letterale della norma e si imponga, poi, in ragione della ratio legis, consistente non solo nell'obiettivo di contrarre, grazie all'utilizzo delle modalità telematiche, i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti abilitati esterni, ma anche e soprattutto nell'esigenza di smistare in maniera efficace ed immediata i flussi in ingresso presso le cancellerie, onde consentire alle stesse di gestire il carico di lavoro evitando defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti. In coerenza con le argomentazioni sviluppate da quest'ultima pronuncia di legittimità, deve riconoscersi che la limitazione dell'invio delle impugnazioni ai soli indirizzi inclusi nell'elenco direttoriale non si pone in contrasto, e anzi si allinea, con la giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, giacché la suddetta modalità di proposizione del ricorso, lungi dall'essere eccessivamente formalistica , trova il loro fondamento in una pluralità di disposizioni costituzionali, e segnatamente a nel principio del giusto processo regolato dalla legge, di cui al comma 1 dell' articolo 111 Cost. , che trova tutta la sua espansione proprio quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo a quest'ultimo di selezionarle ex post b nel principio della garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione articolo 97 Cost che, nello specifico caso dell'amministrazione giudiziaria, è strettamente connesso e funzionale al principio della giusta durata del processo. Come ha esplicitato la predetta pronuncia numero 22305 del 14/03/2024, giova richiamare le condivisibili motivazioni addotte dalle decisioni di legittimità concordi nel ritenere inammissibile l'impugnazione depositata ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile all'ufficio destinatario in base al decreto direttoriale, tra le quali Sez. 2, numero 11795 del 21/02/2024, secondo cui la ratio sottesa al nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari, identificabile nella semplificazione delle comunicazioni e nella accelerazione degli incombenti di cancelleria, osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l'idoneità della notifica al raggiungimento dello scopo , invece che orientare verso la semplificazione, si risolvono nella complicazione dell'accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'effettività dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni, contravvenendosi, in tal modo, all'esigenza di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs numero 150 del 2022 in termini Sez. 2, numero 4791 del 23/11/2023 dep. 2024 . Risulta poi pienamente corretta la considerazione, sviluppata sempre da Sez. 3, numero 22305 del 14/03/2024, che non appare condivisibile la suggerita interpretazione difensiva tesa a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi, sostanzialmente lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto alla luce della valorizzazione del favor impugnationis, ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare. In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la valorizzazione di tale regola non può tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore Sez. U, numero 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01 nella quale si è altresì affermato che in presenza di un univoco tenore letterale della norma, deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione adeguatrice . Infine, per le considerazioni sopra esposte sul fondamento costituzionale della disciplina contenuta nell' articolo 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. 4. In data 28 gennaio 2025, il difensore ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con riferimento al primo motivo di ricorso la Procura Generale adduce, a sostegno dell'infondatezza, elementi che, per la difesa, nulla aggiungono alle considerazioni operate in sede di proposizione del ricorso. In primo luogo, infatti, la Procura richiama il ben noto orientamento sull'inammissibilità dell'impugnazione depositata telematicamente presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all' articolo 87 bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 numero 150 così da ultimo Cass. numero 48804/2023 . Con la acritica menzione della massima in questione, però, la Procura Generale dimostra di non aver colto il tema proposto con il primo motivo di impugnazione posto che è noto l'orientamento di questa Corte sul tema delle impugnazioni, ciò che si obietta è che tale non possa considerarsi in senso stretto l'opposizione al decreto penale di condanna. E questo non solo in considerazione del fatto che la disciplina delle impugnazioni summenzionata non è richiamata espressamente dalle norme sull'opposizione, ma anche e soprattutto in adesione con il solido orientamento di questa Corte che considera eventualmente estensibile all'opposizione il regime delle impugnazioni solo nelle disposizioni favorevoli al condannato Cassazione Penale, Sezione Quinta, numero 4613/2024 del 9.01.2024 . Conseguentemente, sostiene il difensore che l'atto inoltrato ad indirizzo PEC diverso da quello dedicato alle impugnazioni sarebbe un errore, ma non tale da costituire in sé causa di inammissibilità. Come detto, dunque, l'argomentazione della Procura rappresenta solo il punto di partenza del dibattito, e non coglie il diverso tema proposto con il motivo di ricorso, i.e. la natura dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Su questo una considerazione con il ricorso non si chiede di garantire una sorta di “lasciapassare” per qualunque impugnazione ed a qualunque indirizzo PEC, ma di aderire al corretto orientamento che non censura di inammissibilità un atto che non ha natura impugnatoria. In secondo luogo, il Procuratore Generale menziona una più recente pronuncia della Sesta Sezione, che avrebbe decretato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna depositata ad una PEC diversa da quella indicata dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell' articolo 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, numero 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, numero 176 . Questo richiamo è solo apparentemente sovrapponibile al caso che ci occupa. La sentenza richiamata dalla Procura nasce da un ricorso che non tratta infatti il tema della natura dell'atto di opposizione, ma che obietta unicamente il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto inoltrato a differente indirizzo PEC e poi trasmesso all'indirizzo corretto. La Corte, dunque, nella sentenza citata dalla Procura non era chiamata a pronunciarsi sulle ragioni esposte da questo difensore con il primo motivo di ricorso. Con riferimento, poi, al secondo motivo di ricorso, la Procura secondo la difesa dimostra di non aderire all'orientamento proposto dal difensore che fa prevalere su un rigido formalismo pur comprensibile, perché volto ad esigenze di speditezza ed efficienza della macchina giudiziaria il diritto di difesa ex articolo 24 Cost. e quello al contraddittorio ex articolo 111 Cost. , e ciò attraverso l'esplicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. La Procura ritiene invece più valido il pensiero da ultimo espresso dalla Terza Sezione con sentenza numero 22305/2024, la quale mostra preoccupazione per il pregiudizio della semplificazione e speditezza della macchina giudiziaria. Quest'ultimo orientamento era ben noto al difensore al tempo del ricorso, tanto che lo stesso è citato proprio al fine di evidenziare la presenza di un contrasto giurisprudenziale sull'argomento e di dimostrare come, ad opinione di chi scrive, il diverso orientamento propugnato sia più aderente alle norme nazionali, con particolare riferimento a quelle di rango costituzionale diritto di difesa ed al contraddittorio . A tal riguardo sono stati richiamati i principi espressi dalla Quinta Sezione con sentenza numero 26465 del 2022, che a sua volta si ispira alle autorevoli argomentazioni delle Sezioni Unite sentenza numero 1626 del 2020 . Appare poi al difensore che, in un contesto di acclarata incertezza come è quello che si è generato con il processo penale telematico – la cui disciplina, spesso variata ed incerta, risulta ancora oggi oscura in buona parte – debbano tenersi a mente anche i dettami dell'Unione Europea in materia di accesso alla giustizia. A tal riguardo è bene ricordare che se da un lato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel riconoscere un pieno “diritto a un tribunale”, ne ammette specifiche limitazioni, ad esempio per le impugnazioni Corte EDU del 15 settembre 2016, Ricorso numero 32610/07 - Causa Trevisanato c. Italia , dall'altro ammonisce gli Stati perché le predette restrizioni applicate non abbiano come conseguenza quella di limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito sentenza Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37 . Il pensiero quantomai attuale della Corte EDU viene spesso richiamato dalla giurisprudenza di legittimità ed a tal proposito appaiono puntuali le considerazioni espresse con Ord. 6406/2021 della Corte Civile di Cassazione in quel caso chiamata a decidere sull'inammissibilità di un ricorso secondo cui “La compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall'articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, numero 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Mie § e altri c. Repubblica ceca, numero 47273/99, § 62, 12 novembre 2002 . Tuttavia, anche in detta ipotesi occorre verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia pregiudicato la sostanza stessa del «diritto» del ricorrente «a un tribunale». Per farlo, occorre accertare se le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione perseguono uno scopo legittimo, e se le limitazioni imposte siano proporzionali si vedano, tra molte altre, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 33, Recueil des arréts et décisions 1997 VIII, e Papaioannou c. Grecia, numero 18880/15, § 49, 2 giugno 2016 ”. Se ciò è indubbiamente vero per un ricorso per cassazione, lo è ancora di più, a parere della difesa, per un atto di opposizione al decreto penale di condanna in ragione della sua particolare natura si ricorda a tal proposito, ancora una volta, che a differenza di un atto di appello o di un ricorso l'opposizione è il solo mezzo che consente all'opponente di instaurare un contraddittorio e porre in essere per la prima volta la difesa ecco il vero e proprio “diritto al tribunale” di cui si è detto . Che la caducazione di una simile facoltà possa giustificarsi in ragione di esigenze di celerità ed efficienza della macchina giudiziaria – che peraltro nel caso di specie, come si è detto, sono state soddisfatte – appare alla difesa quantomeno fonte di dubbio, dubbio che viene di fatto superato dalla stessa giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata. Considerato in diritto 1. Il ricorso, trattato cartolarmente, è fondato. 2. Il primo motivo è fondato alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza numero 4613 del 09/01/2024, P., Rv. 285978-01 – richiamata dalla stessa difesa – secondo cui, in relazione all'atto di opposizione al decreto penale di condanna, non trova applicazione la disciplina dell' articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. penumero , in quanto l' articolo 461, comma 1, cod. proc. penumero richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, previste dall' articolo 582 cod. proc. penumero e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall' articolo 581 cod. proc. penumero , cosicché, all'estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione tout court dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis, così come affermato dalla Sez. 5, numero 4613 del 09/01/2024, P., Rv. 285978-01. 2.1. In sostanza, non vi è una automatica applicazione delle disposizioni relative alle impugnazioni all'opposizione, con la conseguenza che non si può considerare inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all' articolo 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , a differenza di quanto affermato dal Procuratore generale nella requisitoria. 2.2. Peraltro, non essendo l'opposizione equiparabile tout court alle impugnazioni, non trova applicazione la disciplina dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione quando è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello, come previsto dall' articolo 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022 . 2.3. Ciò per un triplice ordine di ragioni a in primo luogo, tale disposizione non prevede l'estensione della sua applicazione alle opposizioni, a differenza del comma 6 in cui viene espressamente stabilito b in secondo luogo, l'inoltro dell'e-mail ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato non può costituire causa di inammissibilità, applicabile alle sole impugnazioni poiché non favorevole peraltro, come documentato dalla stessa difesa, l'atto di opposizione è stato inoltrato, in ogni caso, ad un indirizzo PEC riferibile alla cancelleria del GIP che aveva emanato il provvedimento impugnato, legittimandone, ex post, l'operato, poiché il primo atto di opposizione era stato correttamente inviato dal difensore a tale cancelleria , c in terzo ed ultimo luogo, l' articolo 461, comma 4, cod. proc. penumero indica espressamente i casi in cui l'opposizione può essere dichiarata inammissibile “oltre che nei casi indicati nel comma 2 – ossia, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, numero d.r. - quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata” , tra cui non rientra quello in esame, come evidenziato nel paragrafo che segue. 2.4. Per quel che interessa in questa sede, infatti, la specifica causa di inammissibilità è declinata dall'articolo 87-bis, comma 7, lett. c del D.lgs. numero 150 del 2022 che ripropone, nella sostanza, il disposto della lett. e del comma 6-sexies dell'articolo 24 decreto-legge numero 137 del 2020 , che individua il solo indirizzo, esplicitamente censito dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, quale unico luogo virtuale designato, presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per il deposito dell'atto di impugnazione. 2.5. Pronunciandosi sulle diverse cause di inammissibilità previste dall'allora applicabile comma 6-sexies, questa Corte ha, comunque, privilegiato un approccio che ripudia un rigido formalismo, e che risponde alla necessaria verifica della tutela dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare e che, sostanzialmente, si individua nella certezza dell'identificazione del mittente, attraverso la identità digitale delineata dall'indirizzo PEC ufficialmente attribuito al difensore, ed all'autenticità della sottoscrizione Sez. 6, numero 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306 Sez. 6, numero 40540 del 2021 Sez. 1, numero 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490 Sez. 1, numero 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151 . 2.6. Utili indicazioni sul tema della latitudine delle cause di inammissibilità delle impugnazioni, correlate al luogo - materiale o virtuale - di deposito, si rinvengono in Sez. Unumero numero 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167. Pur pronunciandosi in materia di impugnazioni cautelari, le Sezioni unite hanno mostrato dichiarata adesione ad un approccio di tipo sostanzialistico, rimarcando come - ferma restando l'opzione del legislatore nel disegnare specifici itinerari del deposito dell'impugnazione - solo l'inosservanza del termine di presentazione ne determina, in realtà, l'inammissibilità sicché il luogo di presentazione finisce per rilevare ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, con la conseguenza per cui il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse, rimane privo di effetti se nel termine, previsto a pena di decadenza, non perviene anche nella cancelleria legalmente individuata. Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali - hanno affermato le Sezioni unite - per negare la validità dell'impugnazione, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione richiesti dalla legge, e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio. 2.7. In altri termini - escluso l'obbligo di trasmissione dell'impugnazione al giudice competente - non v'è spazio per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che, entro il termine di decadenza della sua proposizione, abbia comunque raggiunto il suo scopo. Ed allora, l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'articolo 87-bis, comma 7, lett. c del D.lgs. numero 150 del 2022 e, prima, all' articolo 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, numero 137 , convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, numero 176 , non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio trasmesso al giudice dell'impugnazione. 2.8. Nel caso di specie, il primo atto di opposizione è stato inviato alla competente cancelleria del giudice per le indagini preliminari, rispettando il dettato dell' articolo 461, comma 1, cod. proc. penumero , senza così compromettere la macchina giudiziaria. 2.9. Siffatta opzione esegetica si allinea, del resto, alla più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'articolo 6 CEDU , nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo numero 55064 del 28/10/2021 , Succi c. Italia. Nel ripudiare l'acritico ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l'applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la mens legis o con l'impianto complessivo derivante dalla considerazione del sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire. Si è, in tal senso, osservato come la formula utilizzata dal comma 1 dell' articolo 111 Cost. - il giusto processo regolato dalla legge - trovi tutta la sua espansione quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, e non questi a selezionarle ex post. L'opzione, formulata dal legislatore dell'emergenza, di definire un autonomo percorso normativo per il deposito telematico di tutti gli atti di impugnazione deve, allora, essere letta alla luce degli evidenziati principi. 3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato. Ed invero, è evidente il mancato rispetto del diritto di difesa, poiché, nonostante l'atto di opposizione fosse stato inviato alla cancelleria del giudice competente - il quale però ne ha dichiarato l'inammissibilità - il ricorrente non ha potuto esercitare il diritto costituzionalmente garantito di difendersi pienamente tramite il contraddittorio tra le parti. 3.1. A differenza di un atto di appello o di un ricorso per cassazione l'opposizione è il solo mezzo che consente all'opponente di instaurare un contraddittorio e porre in essere per la prima volta la difesa. È in ciò che si concretizza il diritto di accesso alla giustizia che trova la sua tutela nell'articolo 6 della Convenzione e.d.u. A tal riguardo è bene ricordare che se, da un lato, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel riconoscere un pieno “diritto a un tribunale”, ne ammette specifiche limitazioni, ad esempio per le impugnazioni Corte EDU del 15 settembre 2016, Requ. numero 32610/07 - caso Trevisanato c. Italia , dall'altro, ammonisce gli Stati perché le predette restrizioni applicate non abbiano come conseguenza quella di limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito caso Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37 . Si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, numero 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Mie§ e altri c. Repubblica ceca, numero 47273/99, § 62, 12 novembre 2002 . Tuttavia, anche in detta ipotesi occorre verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia pregiudicato la sostanza stessa del «diritto» del ricorrente «a un tribunale». Per farlo, occorre accertare se le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione perseguono uno scopo legittimo, e se le limitazioni imposte siano proporzionali si vedano, tra molte altre, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 33, Recueil des arréts et décisions 1997 VIII, e Papaioannou c. Grecia, numero 18880/15, § 49, 2 giugno 2016 ”. Se ciò è indubbiamente vero per un ricorso per cassazione, lo è ancora di più, come correttamente evidenzia la difesa, per l'atto di opposizione al decreto penale di condanna in ragione della sua particolare natura, essendo, come detto, il solo mezzo che consente all'opponente di instaurare un contraddittorio e porre in essere per la prima volta la difesa. Dichiarare inammissibile un atto di opposizione in casi come quello in esame, dunque, lede certamente il diritto al contraddittorio, annullando il diritto di difesa. 4. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Latina, per l'ulteriore corso.