Il conducente va esente da responsabilità nei casi di oggettiva impossibilità di notare il pedone

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, «rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore».

La Suprema Corte con la sentenza in commento torna a pronunciarsi sulla responsabilità colposa del conducente nel caso di investimento di pedone . Il Collegio, in accordo con il maggioritario orientamento giurisprudenziale, ribadisce che «il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile ». Ciò posto dunque, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento . Da tale assunto ne consegue che, n el caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, «rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore ». I giudici infatti, ritengono necessario per escludere la responsabilità del conducente che debba essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. Occorre, inoltre, che «nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo». Infine, il Collegio censura la decisione dei giudici di merito i quali avevano subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale poiché tale beneficio non può essere a questa, appunto subordinato perché deve effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi altrimenti, un'esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia.

Presidente Di Salvo - Relatore Brada Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catania, in data 30 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 16 novembre 2022, condannando l'appellante alle spese processuali e di costituzione della parte civile. Il Tribunale condannava O.M., alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di euro 10.000, da versarsi entro 90 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avendo ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui all' articolo 590 bis cod. penumero in danno di L.B.E Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito, nelle conformi sentenze di merito, nel seguente modo. O.M., percorrendo via OMISSIS nel centro di OMISSIS , alla velocità di circa 60 km/h, proveniente da via OMISSIS , aveva investito il pedone L.B.E., che si accingeva a salire sul veicolo del marito, lasciato momentaneamente in sosta contromano sulla stessa via OMISSIS , in direzione via OMISSIS . La L.B.E. aveva appena oltrepassato la parte posteriore del veicolo del marito e si era diretta verso il lato passeggero per risalire sul mezzo, allorquando era stata violentemente investita dall'auto condotta dalla O.M., la quale non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza per evitare il pedone. A causa dell'urto, la vittima aveva riportato un grave politrauma, per cui era stato necessario il ricovero nel reparto di rianimazione ed il successivo trasferimento, con elisoccorso, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di OMISSIS successivamente, era stata ricoverata presso il reparto di neurochirurgia della stessa Azienda e poi presso il reparto UOC del Policlinico OMISSIS di OMISSIS infine presso il Centro Neurolesi del Presidio Ospedaliero OMISSIS . Alla O.M. sono stati addebitati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia e la violazione di specifiche norme del Codice della strada , per non aver adeguato la velocità alle condizioni del luogo e non avere rilevato la presenza del pedone. In particolare, l'imputata, al momento dell'investimento, stava circolando, in presenza di notevole traffico e in giorno di mercato cittadino, alla velocità di circa 60 km/h, superiore al limite di 50 km previsto in quel tratto di strada, nonostante la presenza di un veicolo in sosta sulla propria direzione di marcia e l'incrocio con altro mezzo proveniente dalla parte opposta. Inoltre non aveva posto in essere alcuna frenata o altre manovre di emergenza per evitare l'impatto. Sulla base di tali circostanze, è stato ritenuto che l'imputata avesse violato specifiche norme del codice della strada, oltre ai criteri di ordinaria diligenza e prudenza, essendo certamente prevedibile, nella specie, l'attraversamento della propria traiettoria da parte di pedoni. La Corte distrettuale ha poi rigettato l'istanza di revoca del provvedimento con cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale di euro 10.000 in favore della costituita parte civile, limitandosi ad osservare che la prospettata ammissione al gratuito patrocinio non era significativa della incapacità a far fronte all'impegno economico. 2. O.M., a mezzo di difensore, propone ricorso avverso la sentenza d'appello, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore contesta l'accertamento della causalità della colpa rispetto all'evento, non essendo stato verificato, sotto il profilo del giudizio controfattuale, che l'osservanza del limite di velocità avrebbe consentito di evitare l'investimento del pedone. Osserva in proposito che i giudici di merito non hanno considerato quanto affermato in sede istruttoria dai testimoni citati dallo stesso Pubblico ministero, i quali avevano dichiarato che, sebbene l'odierno ricorrente procedesse al momento del sinistro ad una velocità superiore a quella consentita, qualunque tipo di andatura, in relazione alle condizioni di traffico del momento, avrebbe generato il suddetto sinistro. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per vizio di motivazione, con riferimento all'omesso accertamento della eventuale interruzione del nesso eziologico. I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non hanno in alcun modo considerato la rilevanza causale della condotta posta in essere dal soggetto passivo, focalizzando l'esame esclusivamente sul comportamento dell'imputata. Non è stato verificato se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico e se, di conseguenza, il conducente del veicolo investitore si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della persona offesa, costituita parte civile, senza tener conto delle reali condizioni economiche del condannato. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, inerenti all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa, sono meramente reiterativi delle stesse doglianze già dedotte in appello, in assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondati. 1.1. A tal fine si deve ricordare, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta in motivazione, sez. 6 numero 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 . Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito sez. 6 numero 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 . Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione. 1.2. I giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni dei testi, dei rilievi della polizia giudiziaria, del filmato del sistema di videosorveglianza che aveva ripreso le fasi dell'investimento, delle lesioni subite dalla vittima, aderendo alle conclusioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, a proposito della eccessiva velocità di marcia tenuta dall'imputata, pari a 60 km/h . E' stato logicamente ritenuto che, laddove la O.M. avesse marciato a velocità adeguata e comunque non superiore ai limiti vigenti in loco, sarebbe arrivata al punto d'urto in un tempo più lungo testualmente l'eccessiva velocità ha compresso i tempi di avvistamento , tale da consentirle di effettuare una manovra di deviazione per evitare l'impatto, sicché l'incidente sarebbe stato scongiurato. La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha pure rilevato che l'investimento si verificò in pieno giorno, su tratto di strada rettilineo, in zona frequentata da pedoni e in occasione dello svolgimento del mercato cittadino e inoltre, nella evidente presenza di un ostacolo dinanzi alla traiettoria del veicolo.  In tale contesto, era certamente prevedibile che un pedone potesse frapporsi alla marcia del veicolo e che la velocità elevata avrebbe impedito di schivarlo. La Corte di Appello ha, così, ritenuto la condotta dell'imputato dotata di efficacia causale rispetto all'evento e la condotta pure colposa della vittima non interruttiva del nesso eziologico, in quanto non eccezionale, né atipica. A fronte di tale ricostruzione e delle conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto in ordine alla riconducibilità del sinistro e delle lesioni alla condotta colposa della O.M., il difensore sottopone alla Corte una differente lettura dei dati probatori, inammissibile. La motivazione di entrambe le sentenze di merito nella individuazione della dinamica dell'incidente appare esente da censure in quanto fondata su argomentata e logica disamina delle fonti di prova. Al contrario, la ricorrente indica genericamente emergenze istruttorie che avrebbero posto in crisi la suddetta ricostruzione, senza tuttavia specificarle in alcun modo. La motivazione adottata è altresì coerente con la elaborazione giurisprudenziale in ordine alla responsabilità colposa del conducente nel caso di investimento di pedone. In linea generale è consolidato l'assunto per cui in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità ex plurimis Sez. 4 numero 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Rv. 281399 Sez. 4, numero 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981 Sez. 4, numero 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 Sez. 4, numero 7664 del 06/12/2017, 6 dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 . Con particolare riferimento al tema dell'investimento del pedone, si è sostenuto che il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile Sez. 4, numero 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995 Sez. 4,numero 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288 . Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Nel caso di specie i giudici di merito si sono soffermati sulla prevedibilità della presenza del pedone da parte della O.M. e sulla rilevanza causale della violazione della regola cautelare, sicché hanno motivatamente escluso che l'incidente fosse imputabile alla esclusiva condotta della vittima, ovvero al caso fortuito. 2. Fondato è il terzo motivo. Il Tribunale e la Corte distrettuale hanno rispettivamente affermato che il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della provvisionale, non è tenuto a compiere alcuna indagine e che l'ammissione al gratuito patrocinio non è significativa ai fini invocati . Le decisioni, in parte qua, si discostano dai principi affermati da questa Sezione, a cui questo Collegio ritiene di aderire. In particolare, il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. In applicazione del suddetto principio, questa Sezione ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Sez. 4, Sentenza numero 1436 del 12 dicembre 2023 - Rv. 285633-01. Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia Sez. 4, Sentenza numero 29924 del 26 marzo 2019, Rv. 276597-01 . 3. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento della sentenza impugnata sul punto inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.