Nel processo di conversione del d.l. numero 202/2024 Decreto Milleproroghe il Parlamento ha aggiunto, nell’articolo 3, un nuovo comma, 14- sexies , il quale ha esteso anche al 2025 la possibilità, per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti privati non societari, di svolgere riunioni assembleari in deroga al tradizionale principio di necessaria presenza di persona degli intervenuti, in unità spazio-temporale, con le modalità inizialmente previste dall’articolo 106 d.l. numero 18/2020 Decreto Cura Italia, convertito in l. numero 27/2020 , che fu emanato durante la nota emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Decreto Milleproroghe ha superato con successo l'esame del Senato e attende ora la valutazione finale della Camera dei Deputati per la sua conversione in legge. Durante l'esame, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un emendamento che proroga fino al 31 dicembre 2025 le modalità di svolgimento che furono concepite, all'epoca della pandemia del 2020 per i citati enti privatistici societari e non , come risposta urgente e temporanea all'emergenza sanitaria, al fine di garantire lo svolgimento delle riunioni assembleari degli enti privatistici. Durante il lock down , infatti, risultava impossibile riunire nello stesso luogo i soci, gli amministratori, i sindaci o revisori , il presidente e il segretario verbalizzante anche notaio , ai fini del regolare svolgimento di una riunione assembleare e di permettere agli enti privatistici di continuare a deliberare nonostante la le limitazioni imposte dalla pandemia. Oggi, a distanza di anni dalla fine dell'emergenza sanitaria, l'utilizzo delle modalità di svolgimento a distanza delle riunioni assembleari si è progressivamente consolidato attraverso successive e continue proroghe della norma iniziale. La norma temporanea La disposizione oggetto di proroga è il noto articolo 106 del citato Decreto Cura Italia , il quale specifica al comma 2 che gli enti privatistici ivi indicati come detto, le società capitalistiche e cooperative, nonché le mutue assicuratrici, cui il successivo comma 8- bis , inserito dalla legge di conversione, ha aggiunto le associazioni e fondazioni , [c]on l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie […] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, […] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio . In pratica, il citato articolo 106 consente le seguenti modalità semplificate di partecipazione alle riunioni assembleari , le quali modalità sono tra loro cumulabili e utilizzabili anche in assenza di specifica previsione statutaria legittimante a svolgimento della riunione assembleare in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione audio e/o video i.e., senza consentire agli aventi diritto di parteciparvi fisicamente nel luogo di svolgimento indicato nell'avviso di convocazione b intervento in assemblea di singoli partecipanti , non già di persona, bensì mediante mezzi di telecomunicazione a distanza audio e/o video c espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza dei soci aventi diritto al voto d possibilità per colui che presiede la riunione assembleare e per il segretario verbalizzante anche se notaio di non trovarsi necessariamente nel medesimo luogo di svolgimento dell'assemblea. Il Decreto Milleproroghe rappresenta solo l'ultima di una serie di norme che estendono l'ambito temporale di utilizzo delle suindicate modalità semplificate di svolgimento delle e partecipazione alle assemblee degli enti privatistici in questione. Infatti, il testo iniziale del comma 7 dell'articolo 106 del Decreto Cura Italia aveva disposto inizialmente l'applicabilità delle disposizioni pandemistiche alle sole assemblee convocate entro il 31 luglio 2020. Tale termine è stato ulteriormente modificato di anno in anno per estenderlo , di volta in volta, alle assemblee da tenersi entro il 31 luglio degli anni 2021-2024, fino all'ultima estensione al 31 dicembre 2025 oggetto del Decreto Milleproroghe 2024 in commento. Le persistenti incertezze applicative Si evidenzia come la nuova proroga, come quelle precedenti, non abbia risolto i problemi di vaghezza della disposizione normativa del Decreto Cura Italia, già presenti nella norma primigenia che – in sede di riforma societaria del 2003 – aveva introdotto la possibilità di svolgimento delle assemblee di s.p.a. con modalità partecipative alternative alla presenza di persona nel luogo di convocazione dei soggetti legittimati ossia, l' articolo 2370, co. 4, c.c. , ai sensi del quale lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l' espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica . Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea da notare, la fictio iuris propria di quest'ultimo passaggio normativo . Così, l'espressione “mezzi di telecomunicazione” non implica necessariamente l'uso della videoconferenza, né chiarisce se il socio debba avere le stesse facoltà di intervento di quelle de visu , purché sia comunque capace di interloquire e di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno assembleare Tuttavia, mentre l' articolo 2370 c.c. attenua tali criticità imponendo una specifica previsione statutaria di disciplina delle concrete e specifiche modalità di svolgimento a distanza delle assemblee, nel caso del Decreto Cura Italia la disciplina di tali modalità è affidata direttamente ed esclusivamente alle società destinatarie dell'articolo 106 in questione, aumentando così il margine di incertezza degli operatori. Codificazione o deroga Resta, infine, da sottolineare la persistenza del legislatore nella sciatteria di usare una tecnica normativa basata sull'estensione di anno in anno della vigenza dell' articolo 106 del Decreto Cura Italia , una norma scritta in maniera frettolosa e abborracciata sulla spinta dell'emergenza pandemica, che avrebbe dovuto avere una vigenza temporalmente limitata ed esser sostituita da un nuovo e più preciso testo dell' articolo 2370 c.c. Come è, invece, occorso nel sottosistema normativo di riferimento per gli enti privatistici non societari, sub specie ETS ai sensi del d.lgs. numero 117/2017, il cui articolo 24, co. 4 prevedeva originariamente che solo l'autonomia statutaria potesse consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché [fosse] possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, mentre quello modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. d , l. numero 104/2024 prevede ora che salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica , purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza. In conclusione, mai come in questo caso delle assemblee degli enti societari vale il noto aforisma prezzoliniano “In Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”.